Circolare INAIL n. 54 del 09 dicembre 1993
Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 3 Decreto Ministeriale n. 553 del 31 ottobre 1992 (G.U. del 30 01 1993, n. 24). Incompatibilità dell assegno mensile erogato dal Ministero dell Interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i tra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’incompatibilità, prevista dalla legge n. 407/1990 e dal D.M. n. 553/1992, tra l’assegno mensile del Ministero dell’interno per gli invalidi civili parziali e varie prestazioni o pensioni di invalidità erogate da INAIL, INPS e altre gestioni obbligatorie, riconoscendo però agli interessati la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole. Sono richiamati i diritti acquisiti di chi aveva già maturato il diritto al 1° gennaio 1992, le modalità di esercizio dell’opzione, gli obblighi di comunicazione e di accertamento reddituale, nonché le ricadute operative per le Sedi INAIL e le relative istruzioni contabili.
Incompatibilità tra assegno mensile agli invalidi civili parziali e prestazioni/pensioni di invalidità; facoltà di opzione
Incompatibilità tra assegno mensile del Ministero dell’interno e prestazioni/pensioni di invalidità
La circolare chiarisce il regime di incompatibilità introdotto dalla legge n. 407/1990, come modificata dalla legge n. 412/1991, tra l’assegno mensile per gli invalidi civili parziali erogato dal Ministero dell’interno e varie prestazioni pensionistiche o assistenziali di invalidità erogate da enti previdenziali e gestioni obbligatorie, con particolare attenzione ai riflessi per l’INAIL. Il documento sintetizza anche le istruzioni ministeriali di attuazione contenute nel D.M. n. 553/1992 e nelle successive circolari del Ministero dell’interno.
Quadro normativo e portata della incompatibilità
L’articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dispone che sono incompatibili con l’assegno mensile del Ministero dell’interno per gli invalidi civili parziali le prestazioni di invalidità a carattere diretto concesse per cause di guerra, lavoro e servizio, nonché le pensioni dirette di invalidità erogate a qualsiasi titolo dall’INPS, dalle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
La norma, tuttavia, non elimina il diritto del beneficiario alla prestazione, ma gli riconosce la facoltà di scegliere il trattamento economico più favorevole. La circolare evidenzia inoltre che il diritto alle prestazioni INAIL, in quanto espressione di una tutela costituzionalmente protetta ex articolo 38, secondo comma, Cost., è indisponibile e intrasferibile; per questo motivo l’opzione riguarda soltanto la prestazione economica, non il diritto in sé.
Diritti acquisiti ed efficacia temporale
L’articolo 12 della legge n. 412/1991 fa salvi i diritti acquisiti da chi, alla data del 1° gennaio 1992, aveva già conseguito il diritto all’assegno del Ministero dell’interno e risultava contemporaneamente titolare di trattamenti incompatibili. Per tali soggetti il regime di incompatibilità non si applica.
Gli effetti della disciplina decorrono dal 1° gennaio 1991.
D.M. n. 553/1992 e chiarimenti ministeriali
Il D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, adottato in attuazione dell’articolo 3 della legge n. 407/1990, disciplina:
- il diritto di opzione per il trattamento più favorevole;
- le modalità di accertamento delle condizioni reddituali per la concessione e il mantenimento delle prestazioni assistenziali del Ministero dell’interno.
La circolare richiama anche la circolare ministeriale n. 3 del 9 febbraio 1993 e la circolare n. 5 del 30 marzo 1993, che hanno fornito ulteriori istruzioni operative alle Prefetture e agli enti previdenziali, compreso il coordinamento con INPS e INAIL.
Facoltà di opzione e modalità operative
L’opzione deve essere esercitata in sede di istruttoria presso la Prefettura. Se l’interessato sceglie l’assegno del Ministero dell’interno, deve:
- presentare all’ente erogatore dell’altra prestazione un atto di rinuncia alla prestazione incompatibile;
- inviare alla Prefettura la dichiarazione dell’ente circa l’avvenuta presentazione della rinuncia.
La Prefettura, d’ufficio, concorda con l’ente i tempi di cessazione della prestazione rinunciata, avendo cura di evitare interruzioni nei pagamenti. La circolare ministeriale n. 3/1993 precisa che, poiché l’assegno mensile ha spesso decorrenza pregressa e comunque non anteriore al 1° gennaio 1991, devono essere concordate anche le modalità di recupero degli importi già percepiti relativi alla prestazione cui si rinuncia, di regola mediante compensazione sugli arretrati dell’assegno da erogare, nonché il successivo riversamento delle somme recuperate all’ente interessato.
La circolare ministeriale n. 5/1993 aggiunge che l’opzione può essere nuovamente esercitata in futuro, se mutano le condizioni dell’interessato e restano integrati i requisiti richiesti. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, il caso della cessazione della rendita INAIL per recupero della capacità lavorativa entro i limiti di legge, accertato in revisione medica.
Accertamento delle condizioni reddituali
Per i titolari di pensioni e assegni del Ministero dell’interno destinati a mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, con esclusione dei soli titolari di indennità, è previsto l’obbligo di presentare alla Prefettura, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione sulla situazione reddituale dell’anno precedente.
La dichiarazione deve comprendere:
- redditi assoggettabili a IRPEF;
- redditi esenti da IRPEF, come pensioni di guerra, pensioni sociali, rendite INAIL e prestazioni assistenziali del Ministero dell’interno;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.
Pur essendo i limiti reddituali ancorati ai criteri IRPEF, la conoscenza dei redditi esenti e degli altri redditi è considerata utile per individuare anomalie, in particolare situazioni di incompatibilità.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la Prefettura avvia gli accertamenti per la revoca della provvidenza economica. La revoca può essere disposta dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica quando risultino redditi superiori ai limiti previsti, mentre il Ministero del tesoro effettua verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti. Gli invalidi civili parziali devono inoltre comunicare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ogni nuova concessione di trattamenti incompatibili.
Riflessi specifici per l’INAIL
La circolare precisa che rientrano nel regime di incompatibilità anche le prestazioni economiche di carattere diretto previste dalla legislazione infortunistica, ossia:
- rendite dirette;
- assegno per assistenza personale continuativa;
- assegno continuativo mensile ex articoli 124 e 235 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- sovvenzione di contingenza;
- assegno di incollocabilità.
Sono invece escluse le prestazioni ai superstiti, come la rendita a superstiti e il speciale assegno continuativo mensile ex lege n. 248/1976.
La incompatibilità si estende anche alle pensioni dirette di invalidità erogate da altre gestioni pensionistiche obbligatorie per lavoratori dipendenti, e quindi anche ai trattamenti degli ex dipendenti dell’INAIL titolari di reddituari del Fondo 1948 o di pensioni integrative a carico del Fondo 1969, se dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 63 del regolamento organico.
Ai fini della comparazione con l’assegno assistenziale del Ministero dell’interno, deve essere considerato il trattamento complessivo spettante all’interessato, cioè pensione AGO più pensione integrativa, oltre all’indennità integrativa speciale.
Adempimenti degli interessati e delle Sedi INAIL
Gli interessati che, dopo il 1° gennaio 1992 o in futuro, ottengano il riconoscimento della qualità di invalido civile parziale e intendano optare per l’assegno del Ministero dell’interno devono esercitare la scelta nella fase istruttoria presso la Prefettura, presentando all’INAIL l’atto di rinuncia alla prestazione incompatibile e alla Prefettura la dichiarazione di avvenuta presentazione di tale atto.
Le Sedi INAIL devono:
- fornire alle Prefetture le informazioni necessarie per gli accertamenti in caso di mancata presentazione della dichiarazione reddituale;
- fornire, se del caso, informazioni alle Direzioni provinciali del tesoro per le verifiche periodiche;
- rilasciare agli interessati la dichiarazione di avvenuta presentazione dell’atto di rinuncia quando si opti per l’assegno del Ministero dell’interno;
- concordare con la Prefettura la data di cessazione del pagamento della prestazione INAIL, tenendo conto di tempi tecnici di almeno due mesi dalla conoscenza dell’opzione;
- fornire indicazioni operative di ordine contabile per il recupero e il riversamento delle somme.
La circolare sottolinea inoltre che, anche quando l’interessato non abbia optato per la prestazione dell’Istituto, devono essere effettuate le revisioni periodiche della rendita ex articoli 83 e 137 del Testo Unico, informando il lavoratore sugli esiti e, soprattutto in caso di aggravamento, sull’importo teorico della rendita. Analoghe comunicazioni vanno rese anche dopo le riliquidazioni periodiche delle prestazioni economiche richiamate.
Ipotesi inversa: opzione per la prestazione INAIL
Se un invalido civile parziale titolare dell’assegno del Ministero dell’interno matura, a seguito di infortunio o malattia professionale, il diritto a una prestazione economica INAIL e opta per quest’ultima, la Sede deve concordare con la Prefettura la data di cessazione dell’assegno assistenziale. Gli importi eventualmente da rimborsare al Ministero vengono recuperati sugli arretrati maturati; se questi non sono sufficienti, il recupero prosegue mediante trattenute successive nei limiti di un quinto, fino a integrale soddisfo del credito. In tal caso, sono le Prefetture a indicare le modalità di versamento delle somme recuperate.
Istruzioni contabili
Le somme versate al Istituto dal Ministero dell’interno, a titolo di rimborso di ratei di rendita diretta, assegno per assistenza personale continuativa, assegno continuativo mensile, sovvenzione di contingenza e assegno di incollocabilità, devono essere imputate al capitolo 066.01.
Le somme versate a titolo di ratei di rendita del Fondo 1948 e di ratei di pensione integrativa del Fondo 1969 devono essere imputate al capitolo 160, rispettivamente ai sottocapitoli 01 e 02.
Nel caso inverso, quando l’INAIL recupera somme in sede di liquidazione degli arretrati per opzione a favore delle proprie prestazioni, gli importi relativi ai primi quattro titoli devono essere contabilizzati al capitolo 209.02, con contestuale assunzione dell’impegno in uscita sul capitolo 809.02 per il rimborso al Ministero dell’interno. Per gli altri titoli si utilizzano i capitoli 204.11 in entrata e 804.11 in uscita.
Punti principali
Quadro normativo e incompatibilità
L’articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce l’incompatibilità tra le prestazioni di invalidità a carattere diretto erogate per cause di guerra, lavoro o servizio, nonché tra le pensioni dirette di invalidità erogate dall’INPS e da altre gestioni pensionistiche obbligatorie, e l’assegno mensile del Ministero dell’interno per gli invalidi civili parziali ex articolo 13 della legge n. 118/1971. È però riconosciuta all’interessato la facoltà di optare per il trattamento economicamente più favorevole.
Diritti acquisiti ed efficacia temporale
La legge n. 412/1991 fa salvi i diritti acquisiti di chi aveva già conseguito, alla data del 1° gennaio 1992, il diritto all’assegno del Ministero dell’interno ed era già titolare, alla stessa data, di trattamenti incompatibili. Per tali soggetti il regime di incompatibilità non opera. Gli effetti della disciplina decorrono dal 1° gennaio 1991.
D.M. n. 553/1992 e circolari ministeriali
Il D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, disciplina la facoltà di opzione e le modalità di accertamento delle condizioni reddituali per la concessione e il mantenimento delle prestazioni assistenziali del Ministero dell’interno. La circolare richiama inoltre le circolari ministeriali n. 3 del 9 febbraio 1993 e n. 5 del 30 marzo 1993, che forniscono chiarimenti applicativi e di coordinamento con INPS e INAIL.
Modalità di esercizio dell’opzione
L’opzione deve essere esercitata nella fase istruttoria presso la Prefettura. Se l’interessato sceglie l’assegno del Ministero dell’interno, deve presentare all’ente che eroga l’altra prestazione un atto di rinuncia e far pervenire alla Prefettura la dichiarazione di avvenuta presentazione di tale atto. La Prefettura concorda con l’ente i tempi di cessazione della prestazione incompatibile, evitando interruzioni nei pagamenti. Il recupero delle somme eventualmente percepite nel periodo incompatibile avviene, di regola, sugli arretrati della prestazione da erogare, con successivo versamento all’ente interessato.
Possibilità di modificare l’opzione
La circolare precisa, richiamando la circolare ministeriale n. 5/1993, che l’opzione può essere nuovamente esercitata in futuro se intervengono mutamenti della situazione dell’interessato e sussistono ancora i requisiti previsti. È richiamato, a titolo di esempio, il caso della cessazione della rendita INAIL per recupero della capacità lavorativa nei limiti di legge, accertato in sede di revisione medica.
Accertamento dei requisiti reddituali
I titolari di pensioni e assegni del Ministero dell’interno per mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, esclusi i soli percettori di indennità, devono presentare alla Prefettura entro il 30 giugno di ogni anno una dichiarazione sui redditi dell’anno precedente, comprensiva sia di redditi assoggettabili a IRPEF sia di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. La Prefettura avvia gli accertamenti in caso di mancata dichiarazione, il Comitato provinciale dispone la revoca se i redditi superano i limiti previsti e il Ministero del tesoro effettua verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti. Gli invalidi civili parziali devono inoltre comunicare entro 30 giorni ogni nuova concessione di trattamenti incompatibili.
Riflessi sul diritto INAIL
La circolare afferma che il diritto alle prestazioni INAIL, fondato sull’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, è indisponibile e intrasferibile. Perciò l’opzione riguarda solo il trattamento economico e non il diritto in sé; la rinuncia richiesta dal D.M. n. 553/1992 concerne la sola erogazione della prestazione. In coerenza con la finalità della normativa, l’interessato può anche modificare l’opzione in base alla propria convenienza.
Prestazioni INAIL coinvolte
Rientrano nell’incompatibilità le prestazioni economiche a carattere diretto previste dalla legislazione infortunistica: rendite dirette, assegno per assistenza personale continuativa, assegno continuativo mensile ex articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965, sovvenzione di contingenza e assegno di incollocabilità. Sono escluse le prestazioni ai superstiti, come la rendita a superstiti e il speciale assegno continuativo mensile ex lege n. 248/1976.
Trattamenti degli ex dipendenti INAIL
La incompatibilità si estende anche alle pensioni dirette di invalidità erogate da ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per lavoratori dipendenti, includendo i trattamenti degli ex dipendenti dell’Istituto titolari di reddituari del Fondo 1948 e di pensioni integrative a carico del Fondo 1969, dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 63 del regolamento organico. Ai fini del confronto con l’assegno assistenziale del Ministero dell’interno rileva l’intero trattamento complessivo spettante, cioè pensione AGO più pensione integrativa, oltre all’indennità integrativa speciale.
Adempimenti delle Sedi INAIL
Le Sedi devono fornire informazioni alle Prefetture per gli accertamenti in caso di mancata presentazione della dichiarazione reddituale e, se necessario, alle Direzioni provinciali del tesoro per le verifiche periodiche. Quando l’interessato opta per l’assegno ministeriale, la Sede rilascia la dichiarazione di avvenuta presentazione dell’atto di rinuncia e concorda con la Prefettura la data di cessazione della prestazione INAIL, tenendo conto di tempi tecnici di almeno due mesi dalla conoscenza dell’opzione. Le Sedi forniscono inoltre indicazioni contabili per il recupero e il riversamento delle somme.
Ipotesti inversa e recuperi
Se un invalido civile parziale già titolare dell’assegno ministeriale matura il diritto a una prestazione INAIL e opta per quest’ultima, la Sede concorda con la Prefettura la cessazione dell’assegno assistenziale e recupera gli importi eventualmente da rimborsare al Ministero sugli arretrati maturati. Se gli arretrati non bastano, il recupero avviene tramite trattenute successive nei limiti di un quinto, fino a concorrenza del dovuto, e il versamento al Ministero avviene secondo le indicazioni della Prefettura.
Obbligo di revisione e informativa al lavoratore
Poiché l’opzione può essere modificata in ragione della convenienza dell’interessato, l’INAIL deve rendere possibile tale facoltà. Anche quando l’assicurato non abbia optato per la prestazione INAIL, devono essere effettuate le revisioni periodiche della rendita ex articoli 83 e 137 del Testo Unico, informando il lavoratore sugli esiti e, in caso di aggravamento, sull’importo teorico della rendita. Analoghe comunicazioni devono essere rese in occasione delle riliquidazioni periodiche delle prestazioni economiche richiamate.
Istruzioni contabili
Le somme versate dal Ministero dell’interno all’INAIL a titolo di rimborso di ratei di rendita diretta, assegno per assistenza personale continuativa, assegno continuativo mensile, sovvenzione di contingenza e assegno di incollocabilità sono da imputare al capitolo 066.01. Le somme relative a ratei del Fondo 1948 e della pensione integrativa del Fondo 1969 vanno imputate al capitolo 160, rispettivamente ai sottocapitoli 01 e 02. Nei casi di opzione per prestazioni INAIL, i recuperi effettuati dall’Istituto vanno contabilizzati al capitolo 209.02 con corrispondente impegno in uscita al capitolo 809.02; per i restanti titoli si utilizzano i capitoli 204.11 in entrata e 804.11 in uscita.
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