Sentenza del 27/06/2016 n. 4148 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa - Assenza di firma del contribuente - Nullità dell'iscrizione ipotecaria su beni del destinatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica della cartella è stata ritenuta non validamente perfezionata nei confronti del contribuente, poiché la sola copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, senza la firma del destinatario, non prova che questi abbia ricevuto o conosciuto l’atto. Di conseguenza, l’iscrizione ipotecaria eseguita sulla base della cartella non validamente notificata è stata dichiarata nulla.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che la produzione della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, priva della firma del destinatario, non dimostrasse l’effettiva conoscenza dell’atto. In particolare, nel caso di irreperibilità relativa, la notifica avrebbe dovuto rispettare integralmente la procedura prevista dall’articolo 140 c.p.c., comprensiva del deposito presso la casa comunale, dell’affissione dell’avviso alla porta e dell’invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Articolo 140 del codice di procedura civile
Nel caso in cui non sia possibile eseguire la consegna, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma. La raccomandata informativa deve consentire di dimostrare che il destinatario sia stato effettivamente informato; la mera produzione di un avviso privo della sua firma non è sufficiente.
Articolo 26 del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento e deve essere coordinato con le regole generali sulla notificazione degli atti tributari e con l’articolo 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.
Articolo 60 del d.P.R. n. 600/1973
Stabilisce le modalità di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, richiamando, per quanto compatibile, le disposizioni del codice di procedura civile.
Sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012
Ha valorizzato la necessità di una disciplina della notificazione coerente con l’effettiva possibilità del destinatario di venire a conoscenza dell’atto.
Cassazione n. 2766/2013
Ribadisce l’importanza del rispetto degli adempimenti previsti per la notificazione in caso di irreperibilità relativa.
Cassazione n. 11993/2011
Conferma che la validità della notificazione deve essere verificata alla luce della concreta osservanza delle formalità previste dalla legge.
Massime di principio
- Quando una cartella o un atto tributario viene notificato per irreperibilità relativa, non è sufficiente dimostrare l’invio della raccomandata informativa: devono risultare eseguiti tutti gli adempimenti dell’articolo 140 c.p.c.
- La raccomandata informativa ha la funzione di rendere il destinatario consapevole del deposito dell’atto; un avviso di ricevimento privo di firma, considerato isolatamente, può non provare l’effettiva informazione del contribuente.
- Se la notifica della cartella è invalida, gli atti successivi fondati su di essa, inclusa l’iscrizione ipotecaria, possono essere annullati o dichiarati nulli per mancanza di un valido presupposto.
- In caso di contestazione, l’agente della riscossione deve produrre documentazione idonea a dimostrare il corretto completamento di tutte le formalità notificatorie, non soltanto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
- La valutazione concreta dipende dalla documentazione disponibile e dalla distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta: le due situazioni seguono regole di notificazione differenti.
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