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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1296 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto insussistenti i paventati profili di irreparabilità del pregiudizio, poiché la stazione appaltante aveva sottoscritto l’accordo quadro con Italpol il 21 novembre 2025 e il subentro nel contratto era avvenuto il 10 dicembre 2025. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la sussistenza di giusti ed eccezionali motivi.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, n. 1296 del 2025, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura CIG A03FDC842A

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nella controversia relativa alla procedura di affidamento indicata dal CIG A03FDC842A. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dell’atto di gara né le censure articolate contro l’ordinanza di primo grado; emerge soltanto la deduzione di profili di irreparabilità del pregiudizio derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo quadro e dal subentro contrattuale dell’operatore individuato dalla stazione appaltante.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la domanda cautelare è stata respinta.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare, la tutela interinale richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando, prima della decisione cautelare, siano stati sottoscritti l’accordo quadro e perfezionato il subentro contrattuale, in assenza di ulteriori elementi che dimostrino l’irreparabilità del danno.
  • La sottoscrizione dell’accordo quadro e l’avvenuto subentro nel contratto costituiscono circostanze rilevanti nella valutazione dell’irreparabilità del pregiudizio dedotto nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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