L.R. Sardegna 22/2005
Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna l’adozione e l’attuazione del Piano regionale per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dall’amianto. Prevede piani provinciali, contributi per bonifiche pubbliche e private, sorveglianza sanitaria degli ex esposti e un laboratorio di riferimento regionale. Il Piano è a tempo indeterminato ma soggetto a revisione triennale.
Piano regionale amianto Sardegna
Piano regionale amianto della Sardegna
La legge definisce le modalità di approvazione e attuazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, in applicazione della normativa statale di settore. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Sardegna.
Finalità e struttura del Piano regionale
Il Piano regionale costituisce lo strumento di indirizzo generale per la gestione del rischio amianto. È predisposto secondo i criteri previsti dalla normativa statale e approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente, d’intesa con l’Assessore alla sanità.
Il Piano deve prevedere:
- la ripartizione delle risorse finanziarie a favore di province, comuni, ASL e altri organi per dotazioni strumentali, controlli e vigilanza;
- le modalità e i tempi per la bonifica e lo smaltimento di siti, locali ed edifici con amianto libero o in matrice friabile, fermo restando il piano di lavoro e le altre prescrizioni statali;
- corsi di formazione professionale con rilascio di titolo di abilitazione per addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica, nonché per il personale pubblico addetto a prevenzione, controllo e vigilanza;
- una campagna informativa permanente rivolta ai cittadini.
Il Piano ha durata illimitata, ma deve essere rivisto ogni tre anni; può inoltre essere revisionato quando Regione o province ne accertino la necessità. Il Piano approvato è pubblicato sul BURAS e entra a far parte del Piano regionale per la gestione dei rifiuti.
Competenze di controllo e vigilanza
Restano in capo alle ASL, o all’ARPAS per quanto di competenza, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto.
Intesa Regione-enti locali e criteri per i piani provinciali
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale, previo raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, adotta i criteri e gli indirizzi generali per la predisposizione dei piani provinciali. La medesima intesa riguarda anche i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a province, comuni, ASL e altri organi.
Piani provinciali: contenuti, adozione e controllo
I piani provinciali devono prevedere:
- il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto e la relativa bonifica;
- l’individuazione dei siti da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti di amianto;
- la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo;
- il controllo dell’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
- la creazione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di controllo.
L’Assessore competente trasmette alle province i criteri e gli indirizzi generali; le province devono approvare i propri piani entro 180 giorni dal ricevimento, in coerenza con tali criteri. La Giunta regionale verifica la coerenza entro i successivi 30 giorni e, in caso di difformità, invita le province a modificare i piani entro 60 giorni. In caso di inerzia o mancato adeguamento può essere nominato un commissario ad acta.
Attuazione dei piani e obblighi dei proprietari
L’attuazione dei piani provinciali spetta alle province. La bonifica dei siti dichiarati pericolosi dalle strutture di controllo è obbligatoria ed è a carico dei proprietari. In caso di inadempienza interviene il sindaco con i poteri previsti dal testo unico degli enti locali e dalla normativa sui rifiuti richiamata dalla legge.
Programmi straordinari di bonifica
La Regione è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali nei quali sia presente amianto in condizioni tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e polveri.
La Regione può inoltre finanziare un programma straordinario di bonifica degli impianti di distribuzione dell’acqua di enti locali, enti pubblici ed enti pubblici economici, quando l’amianto presenti analoghi rischi di rilascio.
Entrambi i programmi sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia ambientale d’intesa con l’Assessore alla sanità.
Contributi per la bonifica
La Regione autorizza contributi annuali alle amministrazioni provinciali, comunali e alle ASL per interventi di bonifica dell’amianto su immobili o infrastrutture pubbliche e su aree di smaltimento di amianto in fibre libere. Il contributo copre fino al 100% della spesa ammessa ed è concesso nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Sulle stesse risorse trasferite dalla Regione, le amministrazioni provinciali, sentiti i comuni, possono concedere contributi ai privati per la bonifica dei propri immobili. La disciplina vigente prevede:
- contributo fino al 60% delle spese ammesse;
- per strutture private ad uso esclusivamente pubblico, come scuole, strutture per anziani e disabili e strutture religiose, contributo fino al 90% della spesa ammessa e comunque non superiore a euro 12.000;
- spese di progettazione e quelle relative a piano di lavoro, cantiere, ponteggio, analisi e sicurezza liquidabili fino al 30% delle spese complessive documentate.
I contributi sono prioritariamente destinati agli interventi su manufatti le cui condizioni comportino o possano facilmente comportare il rilascio di fibre e polveri. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione criteri e modalità di concessione, pubblicati sul BURAS.
Aiuti di Stato
I contributi che costituiscono aiuti di Stato possono essere attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo l’approvazione della Commissione europea o dopo la decorrenza del termine per tale approvazione.
Sorveglianza sanitaria e Centro operativo regionale
È istituito presso l’Osservatorio regionale epidemiologico il Centro operativo regionale per la rilevazione dei casi di mesotelioma in Sardegna, secondo l’organizzazione prevista dal Piano regionale.
La Regione sostiene le spese per sottoporre gli ex esposti all’amianto, presso le ASL della Sardegna, a controlli sanitari per la prevenzione delle patologie correlate. L’Assessore alla sanità individua con proprio decreto le categorie di ex esposti beneficiarie dei controlli.
Laboratorio di riferimento regionale
All’interno dell’ARPAS la Regione individua, tra quelli già esistenti, un laboratorio di riferimento regionale per le analisi sui materiali contenenti amianto, collocato in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale. Il laboratorio può operare anche tramite convenzioni con università o altri istituti di ricerca.
Conferenza regionale annuale
L’Assessore competente in materia ambientale, d’intesa con l’Assessore alla sanità, indice una Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della legge. Alla Conferenza partecipano assessorati ed enti regionali interessati, responsabile del Centro operativo regionale, province, Consiglio delle autonomie locali, associazioni degli enti locali, ASL, ARPAS se costituita, organizzazioni sindacali regionali e associazioni regionali maggiormente rappresentative degli ex esposti.
Aspetti finanziari e copertura
La legge quantifica gli oneri in euro 600.000 per il 2005 e rinvia per gli anni successivi alla legge finanziaria regionale. Per il triennio 2005/2007 sono previste variazioni di bilancio con stanziamenti dedicati alla redazione e attuazione del Piano, ai programmi di bonifica e alla concessione dei contributi, oltre a specifiche voci per il servizio sanitario regionale e l’Osservatorio epidemiologico regionale.
Gli stanziamenti non impegnati nell’anno di competenza sulla specifica unità previsionale sono conservati tra i residui per l’esercizio successivo.
Abrogazione
È abrogato il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002.
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