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Legge

L.R. Sardegna 20/2005

Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego

Normativa regionaleL.R. Sardegna 20/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sarda disciplinava servizi e politiche per il lavoro, collocamento, formazione, sicurezza, pari opportunità, inserimento dei disabili, tirocini, apprendistato, incentivi all’occupazione e funzionamento dell’Agenzia regionale per il lavoro. È stata però integralmente abrogata dal 19 maggio 2016, quindi oggi non è più applicabile.

Promozione dell’occupazione e disciplina dei servizi per il lavoro in Sardegna

Promozione dell’occupazione e servizi per il lavoro in Sardegna

La legge definiva, per la Regione autonoma della Sardegna, un sistema organico di politiche del lavoro, servizi pubblici per l’impiego, interventi di sostegno all’occupazione, tutela della qualità e sicurezza del lavoro. La disciplina oggi è però priva di utilità applicativa, perché l’intero atto è stato abrogato con decorrenza 19 maggio 2016.

Principi generali e ambito della disciplina

La Regione riconosceva il diritto al lavoro come diritto della persona e si impegnava a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso al mercato del lavoro. Il sistema doveva assicurare accesso ai servizi per il lavoro, confronto con le parti sociali, tutela dei diritti sindacali, pari opportunità tra uomini e donne e contrasto alla precarizzazione.

La legge si collocava nel quadro del decentramento delle funzioni in materia di lavoro e disciplinava compiti della Regione, delle province, degli enti locali e dei soggetti privati accreditati, nel rispetto della Costituzione, della normativa nazionale e dell’Unione europea.

Obiettivi della politica regionale del lavoro

L’impianto della legge era orientato a un incontro efficace tra domanda e offerta di lavoro e alla promozione di piena occupazione, regolarità, sicurezza e qualità del lavoro. Tra le linee guida figuravano:

  • integrazione tra servizi per il lavoro, istruzione, orientamento, politiche sociali e attività produttive;
  • raccordo con soggetti istituzionali e privati accreditati;
  • prevenzione della disoccupazione e partecipazione delle parti sociali alla programmazione;
  • accesso regolare al mercato del lavoro;
  • pari opportunità e superamento delle discriminazioni di genere;
  • sostegno ai giovani, ai soggetti svantaggiati, ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori immigrati e alle persone con disabilità;
  • promozione dell’innovazione, della produttività, della sicurezza e della responsabilità sociale delle imprese;
  • contrasto al lavoro nero e al lavoro precario.

Sistema dei servizi per il lavoro

Il sistema dei servizi per il lavoro era qualificato come servizio pubblico, istituito dalla Regione e dalle province, e realizzato in forma integrata con soggetti pubblici e privati accreditati. I servizi pubblici comprendevano informazione, orientamento, consulenza, aiuti anche di ordine finanziario e iniziative per l’occupazione e l’imprenditorialità.

L’accesso doveva essere gratuito e non discriminatorio. L’organizzazione del sistema si fondava sui principi di sussidiarietà e concertazione con sindacati, imprese e terzo settore.

Riparto delle funzioni tra Regione, province e altri soggetti

Le province erano il livello principale di gestione dei servizi per il lavoro sul territorio: programmavano e organizzavano i servizi, gestivano l’anagrafe degli iscritti, accertavano le qualifiche professionali, promuovevano programmi per donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, immigrati e altri soggetti fragili, definivano gli ambiti territoriali dei Centri dei servizi per il lavoro e approvavano il piano provinciale.

La Regione svolgeva funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e valutazione, approvava il piano regionale, definiva criteri generali per gli ambiti territoriali dei centri, gestiva il sistema informativo regionale, indirizzava l’Agenzia regionale per il lavoro, disciplinava autorizzazioni e accreditamenti e curava il monitoraggio del sistema.

Altri soggetti pubblici o privati potevano partecipare al sistema e gestire servizi previo accreditamento regionale.

Organismi di concertazione e programmazione

La legge prevedeva una pluralità di organismi consultivi e programmatori:

  • Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro, organi permanenti di concertazione con le parti sociali;
  • Commissione provinciale per il collocamento mirato dei disabili;
  • Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro;
  • Conferenza regionale per l’occupazione, convocata annualmente.

Questi organismi partecipavano alla definizione dei piani, formulavano proposte e linee guida e consentivano il coinvolgimento di parti sociali, scuola, università, terzo settore e rappresentanti delle province.

Programmazione regionale e provinciale

Il sistema di programmazione era fondato su un piano provinciale triennale, aggiornato annualmente, e su un piano regionale triennale, pure aggiornato annualmente dalla Giunta e trasmesso al Consiglio entro il 30 marzo di ogni anno con relazione sui risultati dell’anno precedente.

Il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione costituiva il principale documento di indirizzo e coordinamento. Esso definiva criteri omogenei per i servizi provinciali, indirizzi per l’Agenzia, standard minimi di efficienza e qualità, strumenti di valutazione e criteri per l’emersione del lavoro irregolare.

Il Piano regionale per l’occupazione conteneva interventi, priorità, quadro finanziario e categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale, con eventuali quote di assunzione da rispettare.

Centri dei servizi per il lavoro e Agenzia regionale per il lavoro

Le province istituivano i Centri dei servizi per il lavoro, incaricati di accoglienza, consulenza, orientamento, gestione di procedure amministrative, sostegno alle fasce deboli, attivazione della domanda e dell’offerta di lavoro e supporto alle imprese.

L’Agenzia regionale per il lavoro, con sede a Cagliari, era l’organismo tecnico della Regione dotato di autonomia e personalità giuridica pubblica. Svolgeva assistenza tecnica, monitoraggio delle politiche del lavoro, gestione del sistema informativo, osservatorio regionale, monitoraggio della mobilità e altri compiti affidati dalla Giunta. Poteva anche offrire servizi non istituzionali a pagamento su richiesta di soggetti pubblici o privati.

Sistema informativo e osservatorio del mercato del lavoro

La Regione istituisce un Sistema informativo lavoro regionale, in collaborazione con il Ministero competente, le province e i Centri dei servizi per il lavoro. Il sistema serviva a supportare la programmazione e la gestione delle politiche del lavoro.

L’Agenzia curava il monitoraggio dei dati, la formazione del personale, l’elaborazione statistica e la funzione di osservatorio regionale del mercato del lavoro, con attività di analisi delle tendenze, valutazione delle politiche e collaborazione con l’osservatorio nazionale.

Politiche attive del lavoro e incentivi

La legge prevedeva molteplici strumenti di politica attiva, tra cui:

  • finanziamenti provinciali per il reimpiego di lavoratori in cassa integrazione, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all’anagrafe del Centro;
  • interventi di pari opportunità e sostegno all’occupazione femminile;
  • fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili;
  • convenzioni e strumenti di collocamento mirato per persone con disabilità;
  • misure per emigrati sardi, giovani e lavoratori in percorsi di stabilizzazione;
  • interventi per favorire la creazione di lavoro autonomo e cooperativo;
  • sostegno all’imprenditorialità femminile, introdotto nel 2014, con contributi e agevolazioni per imprese femminili di nuova costituzione o che generano nuova occupazione.

Formazione professionale, tirocini e apprendistato

La legge considerava la formazione professionale un diritto individuale e un servizio di interesse pubblico. La Regione promuoveva formazione iniziale, superiore, continua e permanente, in coerenza con i bisogni del mercato del lavoro e con la programmazione economica e sociale.

Erano previsti:

  • disciplina dei tirocini formativi e di orientamento;
  • contributi per tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati;
  • borse di studio per periodi formativi o stage nell’Unione europea, con durata massima di 24 mesi;
  • definizione dei profili formativi dell’apprendistato, entro 60 giorni dall’approvazione della legge.

Tutele specifiche: disabili, immigrati, lavoro regolare e sicurezza

Particolare rilievo era dato all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, tramite fondo regionale, convenzioni, comitati tecnici e collocamento mirato. Per i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti era garantita parità di trattamento e uguaglianza di diritti.

Sul versante della sicurezza e qualità del lavoro, la Regione promuoveva un sistema integrato di prevenzione, campagne informative, formazione, accordi con soggetti autorizzati al lavoro temporaneo, coordinamento delle attività di vigilanza e iniziative contro il lavoro sommerso.

Responsabilità sociale delle imprese

La Regione promuoveva la responsabilità sociale delle imprese come leva per migliorare qualità del lavoro, competitività e coesione sociale. A tal fine istituiva un Albo regionale delle imprese socialmente responsabili, pubblicato annualmente nel BURAS, la cui iscrizione costituiva titolo di priorità per gli incentivi alle imprese.

Regime transitorio, finanziario e abrogazioni

Le disposizioni transitorie prevedevano la continuità delle funzioni dei soggetti preesistenti fino alla costituzione dei nuovi organismi e l’abrogazione del titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 dalla costituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro.

La legge conteneva una dettagliata copertura finanziaria per gli esercizi 2005, 2006 e successivi, con stanziamenti per funzionamento, politiche attive, incentivi e interventi specifici.

La disciplina è oggi superata perché la legge è stata espressamente abrogata dal 19 maggio 2016.

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