L.R. Sardegna 23/2005
Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna il sistema integrato dei servizi alla persona, definendo principi, destinatari, competenze di Comuni, Province e Regione, strumenti di programmazione (Piano regionale e PLUS), finanziamento, accesso, integrazione sociosanitaria, qualità, autorizzazione e accreditamento. Abroga la l.r. n. 4/1988 e prevede norme transitorie per provvidenze, regolamenti e IPAB.
Sistema integrato dei servizi alla persona in Sardegna
Sistema integrato dei servizi alla persona in Sardegna
La legge istituisce e regola, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, il sistema integrato dei servizi alla persona. Il provvedimento definisce finalità, soggetti istituzionali e sociali coinvolti, strumenti di programmazione regionale e locale, modalità di finanziamento, livelli essenziali, requisiti qualitativi, autorizzazione e accreditamento dei servizi.
Finalità, destinatari e principi generali
Il sistema integrato è volto a promuovere il libero sviluppo della persona, la partecipazione sociale e i diritti di cittadinanza, prevenendo e riducendo le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare. Restano esclusi gli interventi del sistema sanitario, previdenziale e della giustizia. I principi guida includono universalismo selettivo, solidarietà, leale collaborazione, concertazione, integrazione con le altre politiche pubbliche, sussidiarietà, non discriminazione e centralità delle comunità locali.
Hanno accesso ai servizi:
- cittadini italiani, dell’Unione europea, extracomunitari residenti, apolidi e rifugiati residenti;
- cittadini stranieri di cui all’art. 18 del d.lgs. 286/1998;
- minori comunque presenti sul territorio regionale;
- cittadini sardi emigrati e loro famiglie nei limiti della normativa regionale di riferimento.
Sono inoltre previsti interventi per persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti in situazioni di bisogno non differibile, la possibilità di residenza anagrafica convenzionale per i senza fissa dimora abitualmente residenti nel comune e una priorità di accesso per persone in povertà, con ridotto reddito, non autosufficienti, con difficoltà di inserimento sociale o lavorativo, o sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Competenze istituzionali
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative di programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato e le esercitano in forma associata nell’ambito territoriale omogeneo. Ad essi spettano, tra l’altro, l’elaborazione del PLUS, l’organizzazione dei servizi, l’attuazione dei livelli essenziali, le autorizzazioni, la vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali, la determinazione della compartecipazione alla spesa e il coordinamento con le politiche urbanistiche e abitative.
Le Province concorrono alla programmazione locale e regionale, curano il coordinamento con le politiche di propria competenza, partecipano al sistema informativo, gestiscono osservatori provinciali, tengono registri dei soggetti autorizzati, favoriscono il coordinamento operativo dei soggetti del sistema e collaborano su progetti sovrazonali, istruzione, formazione e lavoro.
La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione, approva il Piano regionale dei servizi alla persona, ripartisce il fondo regionale, definisce criteri per autorizzazione, accreditamento, valutazione del bisogno, capacità economica e compartecipazione, promuove formazione, esercita poteri sostitutivi e coordina il sistema con sanità, istruzione, lavoro, casa, ambiente e sviluppo socio-economico.
Programmazione regionale e locale
Il Piano regionale dei servizi alla persona è l’atto di programmazione triennale con cui la Regione esercita indirizzo e valutazione del sistema. Contiene profilo sociale regionale, obiettivi e priorità, livelli essenziali, programmi innovativi, criteri di riparto del fondo, integrazione sociosanitaria e coordinamento con le altre politiche. La proposta è predisposta dall’Assessore competente, approvata dalla Giunta e presentata al Consiglio regionale entro il 30 luglio dell’ultimo anno di vigenza del piano in scadenza.
Il PLUS è lo strumento di programmazione locale di ambito, di durata triennale con aggiornamento economico-finanziario annuale. È elaborato dai Comuni associati e dall’ASL con il coinvolgimento della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati partecipanti alla conferenza di programmazione, ed è adottato mediante accordo di programma. Deve essere trasmesso all’Assessorato regionale entro 15 giorni dall’adozione; la conformità si intende accertata dopo 30 giorni in assenza di rilievi.
Partecipazione, concertazione e organismi collegiali
La legge valorizza la partecipazione delle persone, delle famiglie, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, del volontariato, delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e degli altri soggetti solidali. Sono previsti strumenti di programmazione partecipata, istruttorie pubbliche per la coprogettazione e organismi consultivi permanenti.
È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, organo di rappresentanza delle autonomie locali, competente a esprimere pareri sugli atti normativi e di programmazione regionale e a partecipare alla verifica dei piani. È inoltre istituita la Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, rappresentativa delle organizzazioni sindacali, dei soggetti sociali solidali e delle professioni coinvolte.
Finanziamento e compartecipazione alla spesa
Il sistema è finanziato con risorse di Comuni, Regione, Stato e Unione europea. La Regione ripartisce i finanziamenti sulla base dei livelli essenziali da garantire, della situazione demografica, epidemiologica, territoriale e socio-economica e degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi. I Comuni destinano ulteriori risorse del proprio bilancio ai servizi sociali.
È istituito il Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, distinto in parte corrente e in conto capitale. Una quota è destinata ai singoli Comuni, una quota ai Comuni associati secondo la gestione prescelta e una quota alla Regione per il sistema informativo, gli incentivi e i progetti innovativi o sperimentali.
Gli utenti partecipano alla spesa secondo criteri di solidarietà e progressività, salvo esenzione per le posizioni economiche inferiori alla soglia minima fissata dalla Regione. La compartecipazione è determinata secondo la situazione economica e in armonia con la disciplina ISEE.
Livelli essenziali e tipologie di intervento
La legge garantisce, in ogni ambito territoriale, i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato e dalla Regione. Gli enti locali possono prevedere livelli ulteriori, con relativa copertura finanziaria.
I livelli essenziali devono assicurare, almeno:
- contrasto della povertà e sostegno al reddito;
- tutela dei minori e dei nuclei familiari in difficoltà;
- misure per la vita autonoma e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti;
- pronto intervento sociale per emergenze personali e familiari, anche legate a violenza;
- accoglienza presso famiglie, servizi semi-residenziali e residenziali;
- interventi per dipendenze;
- inclusione sociale delle persone con disabilità;
- interventi per soggetti in esecuzione penale esterna;
- servizio sociale professionale e segretariato sociale.
L’accesso e la fruizione richiedono la valutazione professionale del bisogno, un programma personalizzato, un referente per l’attuazione, comunicazioni trasparenti all’utente e documentazione completa del procedimento.
Integrazione sociosanitaria
L’integrazione sociosanitaria è attuata tramite la programmazione integrata di Comuni associati e ASL, all’interno del PLUS. Gli accordi disciplinano punti unici di accesso, valutazione multiprofessionale, programmi personalizzati verificabili, integrazione dei sistemi informativi e criteri di cofinanziamento.
L’ASL partecipa alla definizione del PLUS con il direttore generale o sociosanitario e con il direttore di distretto, e deve prevedere un apposito capitolo di bilancio per l’integrazione dei servizi sociali e sanitari.
Contrasto alla povertà e osservatorio regionale
La Regione adotta politiche specifiche di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà e istituisce il reddito di cittadinanza regionale come misura di contrasto alla povertà, destinata ai residenti in Sardegna da almeno 24 mesi, secondo criteri demandati a un successivo provvedimento legislativo.
È istituito l’Osservatorio regionale sulle povertà, con composizione definita dalla Giunta e durata biennale dei componenti, rinnovabili per due volte consecutive. L’organo opera con il supporto di strutture e personale regionali.
Monitoraggio, controlli e poteri sostitutivi
La Regione realizza un sistema informativo sociale per raccogliere dati sulla domanda e sull’offerta, sulla spesa e sugli esiti delle politiche sociali. È inoltre istituito un Osservatorio degli appalti e dell’applicazione dei CCNL per verificare la conformità di enti locali e imprese affidatarie.
La Giunta regionale presenta un rapporto annuale al Consiglio sullo stato di attuazione della legge. In caso di inadempienza nell’approvazione dei PLUS o nella realizzazione dei livelli essenziali, può attivare procedure sostitutive previa conferenza di servizi; decorso inutilmente il termine assegnato, può nominare commissari ad acta.
Gli enti locali approvano entro il 15 febbraio di ogni anno il bilancio sociale delle politiche e degli interventi realizzati, che costituisce atto preliminare alla programmazione locale.
Regolazione qualitativa: gestione, carte dei servizi, autorizzazione e accreditamento
I servizi possono essere erogati direttamente dagli enti pubblici o indirettamente tramite soggetti accreditati. L’affidamento deve privilegiare la qualità, l’organizzazione e la professionalità, con ricorso a procedure ristrette o negoziate e all’offerta economicamente più vantaggiosa, con peso del prezzo non superiore al 30% ed esclusione del massimo ribasso.
Ogni soggetto erogatore deve adottare la Carta dei servizi sociali, che indica prestazioni offerte, soggetti autorizzati e accreditati, criteri di accesso, modalità di funzionamento, standard di qualità, regole e indennizzi. La Carta è requisito necessario per autorizzazione e accreditamento.
La realizzazione e il funzionamento di servizi e strutture socio-assistenziali e sociosanitarie residenziali o semiresidenziali richiedono autorizzazione comunale; per le strutture sociosanitarie è necessaria anche la verifica di compatibilità regionale. L’accreditamento è requisito indispensabile per operare per conto di enti pubblici ed è subordinato a requisiti di qualità strutturale, organizzativa, professionale e di integrazione con il territorio. I soggetti accreditati sono iscritti in un albo regionale.
IPAB, volontariato e associazionismo
Le IPAB operanti prevalentemente nel campo socioassistenziale sono inserite nel sistema integrato e, in generale, sono chiamate a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona o in enti morali di diritto privato, secondo i casi e nei termini previsti; è anche disciplinata la soppressione delle IPAB inattive o non più funzionanti, con trasferimento di beni e funzioni al Comune o, per quelle prevalentemente sociosanitarie, all’ASL competente.
La legge disciplina inoltre il ruolo del volontariato e del terzo settore, riconoscendo convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché il coinvolgimento delle imprese sociali e della cooperazione sociale. È regolato anche il Comitato di gestione del fondo per il volontariato, con funzioni di istituzione e riparto dei centri di servizio.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e decorrenze
Sono previste norme transitorie per il riordino delle provvidenze economiche a favore di specifiche categorie di beneficiari, da disciplinare entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Fino al riordino, continuano ad applicarsi i criteri di accesso previsti dalla nuova legge; fino all’adozione del regolamento attuativo restano applicabili le precedenti disposizioni regolamentari, mentre le norme sull’accreditamento operano solo dopo l’approvazione del regolamento.
La legge abroga la legge regionale n. 4 del 1988, nonché altre disposizioni incompatibili indicate espressamente. Le coperture finanziarie sono quantificate in 180 milioni di euro annui, con utilizzo delle risorse già destinate agli interventi oggetto di abrogazione.
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