Circolare numero 197 del 28-11-2000
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’U.G.L.-COLTIVATORI dei contributi associativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione nazionale tra INPS e UGL-Coltivatori per la riscossione del contributo associativo degli imprenditori agricoli, da effettuarsi insieme ai contributi previdenziali e assistenziali tramite i normali strumenti di pagamento. Vengono richiamate le modalità operative già illustrate in precedenza, con indicazioni su invio dei supporti magnetici, presentazione e convalida delle deleghe, gestione delle revoche, calcolo del contributo, costi di esazione, acconti e rendicontazione. La convenzione precisa inoltre che l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva e che il rapporto resta tra associato e organizzazione sindacale.
Convenzione INPS-UGL-Coltivatori per la riscossione del contributo associativo degli imprenditori agricoli
Convenzione INPS-UGL-Coltivatori per la riscossione del contributo associativo degli imprenditori agricoli
La circolare dà notizia della convenzione nazionale stipulata il 31 ottobre 2000 tra INPS e UGL-Coltivatori per la riscossione del contributo associativo dovuto dagli imprenditori agricoli aderenti all’Associazione. La disciplina operativa richiama la precedente circolare n. 85 del 20 aprile 1998 e dettaglia modalità di trasmissione dei dati, convalida delle deleghe, gestione delle revoche, determinazione degli importi e rapporti finanziari tra le parti.
Ambito e fondamento normativo
La convenzione è conclusa ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, che consente al Servizio per i Contributi Agricoli Unificati di assumere, per conto delle associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’agricoltura, la riscossione dei contributi associativi. La convenzione richiama inoltre il subentro dell’INPS allo SCAU nella gestione di tali accordi, per effetto dell’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. È altresì richiamata l’autorizzazione ministeriale del 9 giugno 2000 e la normativa in materia di tutela dei dati personali di cui alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione del contributo associativo avviene unitamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le medesime procedure, modalità e tempi previsti per questi ultimi. Sui modelli o avvisi di pagamento deve essere evidenziato anche l’importo del contributo associativo, con la specifica indicazione "contributo associativo UGL-COLTIVATORI" oppure, nel richiamo della circolare, "contributo associativo di assistenza sindacale".
La convenzione chiarisce che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e, di conseguenza, l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva del medesimo.
Trasmissione degli elenchi e dei supporti magnetici
L’UGL-Coltivatori deve trasmettere alla Sede Centrale INPS – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – i supporti magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più versare la quota associativa. Il testo indica come scadenze il 10 gennaio e, per la parte residua, il 30 marzo/31 marzo di ciascun anno, secondo le formulazioni riportate nei diversi passaggi.
I supporti devono riportare, oltre all’identificazione dell’Agenzia INPS competente e del Comune sede dell’impresa:
- denominazione completa dell’impresa e del titolare;
- codice INPS d’impresa, salvo nuove iscrizioni;
- codice fiscale e partita IVA;
- indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo.
Entro il 30 settembre l’INPS fornisce all’UGL-Coltivatori l’elenco generale delle quote inserite negli avvisi di pagamento con la distinta dei soggetti interessati, suddivisi per Agenzia INPS competente.
Deleghe individuali e controllo di corrispondenza
Contestualmente all’invio dei supporti magnetici, l’UGL-Coltivatori deve far pervenire alle Agenzie INPS competenti una delega alla riscossione delle quote associative, sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l’INPS. La delega deve contenere:
- il consenso informato dell’interessato al trattamento dei dati personali;
- il consenso alla comunicazione dei dati all’UGL-Coltivatori da parte dell’INPS;
- il consenso alla riscossione dei contributi associativi mediante gli stessi strumenti utilizzati per i contributi previdenziali e assistenziali.
La delega deve essere controfirmata dal responsabile dell’UGL-Coltivatori con timbro dell’organizzazione. Se viene prodotta una copia fotostatica della delega, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale dell’UGL-Coltivatori come attestazione di conformità all’originale detenuto dall’Associazione.
L’INPS non assume responsabilità nei casi in cui supporti magnetici o deleghe non coincidano con i dati presenti nei propri archivi. La Sede Centrale rende disponibili alle Agenzie territorialmente competenti i dati contenuti nei supporti per la convalida di ciascuna delega e, entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti, comunica all’UGL-Coltivatori l’esito dell’abbinamento, trasmettendo anche un supporto magnetico con i nominativi non abbinati.
Per i soggetti che, all’esito della verifica finale, non risultano presenti negli archivi dell’Istituto, la quota associativa non viene inserita nell’avviso di pagamento dell’esercizio di riferimento. Se l’UGL-Coltivatori intende riproporre il nominativo per l’anno successivo, deve reinserirlo nei supporti magnetici.
Revoche dell’adesione e decorrenza degli effetti
La convenzione ribadisce che il rapporto intercorre tra l’associato e l’UGL-Coltivatori secondo lo statuto dell’associazione. Le comunicazioni relative al rapporto, se attivate su iniziativa dell’associato, devono essere inoltrate direttamente dall’UGL-Coltivatori, salvo autorizzazione esplicita contenuta nella delega.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca del rapporto di adesione, l’Agenzia prende nota della revoca, la comunica all’Associazione e procede alla cancellazione del soggetto secondo le scadenze fissate. Le revoche delle deleghe sono notificate alle Agenzie INPS con le medesime modalità previste per l’invio delle deleghe. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se trasmessa dopo il 30 marzo, termine fissato per consentire l’armonizzazione delle procedure.
Determinazione del contributo e variazioni annuali
Il contributo associativo è calcolato in percentuale sulle retribuzioni accertate ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali. L’UGL-Coltivatori deve comunicare all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno le eventuali modifiche della misura del contributo, che valgono per l’intero anno.
Costi di esazione e oneri a carico dell’Associazione
I costi di esazione sono stati determinati dall’Istituto sulla base di criteri di contabilità industriale, considerando il costo medio per minuto della risorsa umana dedicata, incrementato di una quota per costi generali e funzionamento dei centri di costo, e il tempo medio necessario per la gestione della singola delega.
I costi indicati sono i seguenti:
- gestione singola delega: L. 252;
- ricezione e convalida nuova delega: L. 2.096;
- annullamento delega senza riemissione del bollettino: L. 2.794;
- annullamento delega con riemissione del bollettino: L. 15.370.
Sono inoltre a carico dell’UGL-Coltivatori, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la convenzione. L’Associazione si impegna ad accettare senza riserva le determinazioni adottate in materia.
Acconti periodici e rendicontazione finale
Entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, l’INPS corrisponde all’UGL-Coltivatori un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni complessive dei contributi previdenziali e associativi rilevate nella precedente scadenza trimestrale e il totale posto in riscossione, percentuale ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
Entro il 30 giugno di ciascun anno l’INPS trasmette all’UGL-Coltivatori un prospetto riepilogativo relativo all’anno precedente, con evidenza della situazione finanziaria per le emissioni contributive non ancora completamente acquisite e, in particolare:
- importo annuo delle somme imposte;
- ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati, suddivise per emissione;
- elenco dei soggetti associati che hanno versato il contributo, distinti per provincia;
- eventuale conguaglio.
Per ogni singola emissione, quando risultano elaborati i certificati di accreditamento riscossi, l’INPS trasmette un rendiconto contenente:
- ammontare delle quote associative riscosse;
- ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, comprensivi degli oneri fiscali previsti;
- acconti corrisposti per l’emissione di riferimento;
- eventuale conguaglio. Contestualmente all’invio del rendiconto, l’INPS effettua i conguagli.
Responsabilità e durata della convenzione
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione. L’UGL-Coltivatori deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese e gli onorari eventualmente sostenuti dall’Istituto per controversie giudiziarie inerenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione della convenzione.
I rapporti conseguenti, inclusi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra l’UGL-Coltivatori e i soggetti passivi del rapporto contributivo.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2002 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.
Punti principali
Stipula e natura della convenzione
Il 31 ottobre 2000 è stata stipulata una convenzione nazionale tra INPS e UGL-Coltivatori ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione del contributo associativo degli imprenditori agricoli a titolo principale. La convenzione recepisce il subentro dell’INPS allo SCAU nella gestione di tali accordi, ai sensi dell’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, secondo le stesse procedure, modalità e tempi. Sui modelli o avvisi di pagamento deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo, con la specifica dizione "contributo associativo UGL-COLTIVATORI" o "contributo associativo di assistenza sindacale". La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Trasmissione dei dati degli associati e delle revoche
L’UGL-Coltivatori deve inviare alla Sede Centrale INPS, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i supporti magnetici con i dati identificativi dei nuovi associati e dei soggetti che revocano l’adesione o dichiarano di non voler più pagare la quota. I termini indicati sono il 10 gennaio e, per la parte residua, il 30 marzo/31 marzo di ciascun anno, secondo le formulazioni riportate nel testo. I supporti devono contenere i dati identificativi dell’impresa e del titolare, il codice INPS d’impresa salvo nuove iscrizioni, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, CAP, Agenzia INPS competente e altri elementi concordati.
Deleghe individuali e convalida da parte delle Agenzie INPS
Contestualmente all’invio dei supporti magnetici, l’UGL-Coltivatori deve far pervenire alle Agenzie INPS territorialmente competenti la delega alla riscossione sottoscritta dal singolo socio, controfirmata e timbrata dall’organizzazione. La delega deve contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’INPS, oltre al consenso all’utilizzo degli stessi strumenti di riscossione previsti per i contributi obbligatori. Le Agenzie INPS provvedono alla convalida delle singole deleghe sulla base dei dati resi disponibili dalla Direzione Centrale.
Esiti dell’abbinamento e mancata corrispondenza dei dati
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle Agenzie INPS il contenuto dei supporti magnetici per la verifica delle deleghe e comunica all’UGL-Coltivatori, entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, gli esiti dell’abbinamento, con supporto magnetico dei nominativi non abbinati. Per i soggetti che non risultano presenti negli archivi dell’Istituto al momento della verifica finale, la quota associativa non viene inserita nell’avviso di pagamento dell’esercizio di riferimento; per riproporre il nominativo nell’anno successivo è necessario reinserirlo nei supporti magnetici.
Revoche dell’adesione e decorrenza degli effetti
Il rapporto è considerato intercorrente tra l’associato e l’UGL-Coltivatori; pertanto le comunicazioni relative al rapporto devono essere inoltrate dall’Associazione, salvo autorizzazione esplicita nella delega. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una revoca dell’adesione, l’Agenzia ne prende nota, la comunica all’Associazione e procede alla cancellazione del soggetto secondo le scadenze previste. La revoca della delega ha effetto per l’INPS dall’anno successivo se trasmessa dopo il 30 marzo, termine fissato per l’armonizzazione delle procedure.
Determinazione del contributo e variazioni annuali
Il contributo associativo è calcolato in misura percentuale sulle retribuzioni accertate ai fini dell’imposizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. L’UGL-Coltivatori deve comunicare all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno le eventuali modifiche della misura del contributo, con efficacia per l’intero anno.
Costi di esazione e oneri a carico dell’Associazione
I costi di esazione sono stati determinati secondo criteri di contabilità industriale, con indicazione di costi unitari per gestione singola delega, ricezione e convalida di nuova delega, annullamento senza riemissione del bollettino e annullamento con riemissione del bollettino. Sono a carico dell’UGL-Coltivatori, oltre alle spese, ogni eventuale altro onere anche fiscale inerente la convenzione, e l’Associazione si impegna ad accettare senza riserva le decisioni adottate in materia.
Acconti, rendicontazione e conguagli
Entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, l’INPS corrisponde all’UGL-Coltivatori un acconto calcolato secondo la percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti, al netto del rimborso spese e dell’IVA. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’INPS trasmette un prospetto riepilogativo dell’anno precedente con la situazione finanziaria, gli importi delle somme imposte, le quote riscosse, l’elenco degli associati per provincia e l’eventuale conguaglio. I rapporti finanziari si definiscono per singola emissione e l’INPS effettua i conguagli contestualmente all’invio del rendiconto.
Responsabilità, controversie e durata
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione; l’Associazione deve rimborsare le spese e gli onorari eventualmente sostenuti dall’Istituto in caso di controversie giudiziarie sulla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo. I rapporti conseguenti, compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra l’UGL-Coltivatori e i soggetti passivi del rapporto contributivo. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2002 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta con raccomandata A/R inviata almeno sei mesi prima della scadenza.
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