Circolare numero 199 del 29-11-2000
Riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità in favore di spedizionieri doganali iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali alla data del 31 dicembre 1997, di soppressione del Fondo stesso, divenuti inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale in dipendenza di infortunio o malattia professionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per gli spedizionieri doganali iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1997, continua ad applicarsi la disciplina regolamentare del soppresso Fondo in materia di pensione di invalidità. Vengono indicati i destinatari, i requisiti sanitari, assicurativi e contributivi, la decorrenza, la misura della prestazione, le modalità di domanda e di istruttoria, nonché le regole su ricorsi, cessazione, conferma definitiva, reversibilità e imputazione dell’onere alla gestione speciale a esaurimento.
Pensione di invalidità per gli spedizionieri doganali iscritti al soppresso Fondo
Pensione di invalidità per gli spedizionieri doganali iscritti al soppresso Fondo
La circolare interviene per chiarire il regime applicabile alla pensione di invalidità degli spedizionieri doganali già iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale soppresso dalla legge 16 luglio 1997, n. 230. Dopo i precedenti chiarimenti della circolare n. 99 del 7 maggio 1998 e del messaggio n. 25524 del 4 luglio 1998, viene recepito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale circa la perdurante applicabilità della disciplina regolamentare del Fondo in materia di invalidità.
Ambito di applicazione e destinatari
Possono richiedere la pensione di invalidità gli spedizionieri doganali iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1997. La circolare ribadisce che, in base alla legge n. 230/1997, gli interessati devono poter continuare a fruire della tutela previdenziale maturata presso il soppresso Fondo, anche per le prestazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
Requisiti sanitari, assicurativi e contributivi
Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento del soppresso Fondo, la pensione spetta, su domanda, all’iscritto che, prima di aver acquisito il diritto alla pensione ordinaria, divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale a causa di infortunio o malattia.
Per il requisito assicurativo e contributivo è richiesta un’anzianità di effettiva iscrizione al Fondo non inferiore a due anni. Tale requisito non è necessario solo quando l’infortunio o la malattia derivino da cause direttamente connesse con l’esercizio della professione.
Decorrenza della prestazione
La pensione di invalidità decorre dal giorno successivo a quello di cancellazione dall’albo professionale. La cancellazione deve essere documentata dall’interessato mediante certificazione rilasciata dal competente Consiglio Compartimentale degli spedizionieri doganali.
Misura della pensione e rapporti con altre prestazioni
La misura della pensione corrisponde a quella maturata sulla base dell’anzianità previdenziale al 31 dicembre 1997, determinata dal Fondo al momento della sua soppressione e computata secondo i criteri già illustrati nella circolare n. 99 del 7 maggio 1998, punto 1.2.
La circolare precisa inoltre che la pensione di invalidità è erogata anche se l’interessato percepisce altri trattamenti pensionistici derivanti da anzianità maturate nelle gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria e nelle relative normative. Tuttavia, l’esistenza di tali trattamenti non costituisce condizione necessaria per ottenere la pensione di invalidità.
Presentazione della domanda e documentazione
La domanda deve essere presentata alla struttura periferica territorialmente competente, utilizzando il modello INAB1 opportunamente modificato con l’indicazione che il richiedente è iscritto al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali, e deve essere corredata della documentazione richiesta.
La pratica deve includere anche la certificazione di anzianità previdenziale maturata al 31 dicembre 1997, rilasciata dal Fondo all’atto della soppressione, nonché la certificazione di avvenuta cancellazione dall’albo professionale e il parere medico-legale dal quale risulti chiaramente l’assolutezza e la permanenza dell’inabilità all’esercizio della professione.
Istruttoria e accertamenti
Poiché la norma tutela il rischio di inabilità assoluta e permanente all’esercizio della professione, è necessario acquisire tutte le informazioni sulla vita lavorativa dell’interessato utili all’indagine medico-legale.
Prima dell’inoltro agli uffici sanitari di sede, deve essere verificato sistematicamente il requisito assicurativo e contributivo. In attesa della sistemazione definitiva dei dati dell’archivio contributivo dell’ex Fondo, tale accertamento è effettuato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni – Area Trattamenti del Regime Generale – Spedizionieri Doganali, sulla base della documentazione rilasciata dal soppresso Fondo.
La struttura periferica, ricevuta la domanda, richiede l’accertamento alla Direzione Centrale e trasmette in copia la certificazione già prodotta dall’interessato. La Direzione Centrale comunica quindi i dati assicurativi e contributivi del richiedente.
Una volta accertati il requisito contributivo-assicurativo e quello medico-legale, la sede comunica all’interessato il diritto alla prestazione e la decorrenza dal giorno successivo alla cancellazione dall’albo.
Liquidazione della prestazione
Completati gli adempimenti istruttori, la domanda, con tutta la documentazione amministrativa necessaria, deve essere trasmessa alla Direzione Centrale delle Prestazioni – Area Trattamenti del Regime Generale, che provvede a inoltrare i dati per la liquidazione secondo le modalità già seguite per la pensione ordinaria.
Ricorsi
Per l’eventuale contenzioso derivante dal mancato riconoscimento della prestazione si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 99, punto 2. Qualora il contenzioso abbia natura sanitaria, la sede deve inviare anche la documentazione sanitaria insieme a quella amministrativa necessaria per la definizione del ricorso.
Cessazione, sospensione e conferma definitiva
In base all’articolo 26 del Regolamento, l’erogazione della pensione cessa quando cessa l’inabilità totale. La prestazione è inoltre sospesa se il pensionato rifiuta di sottoporsi a eventuale visita di revisione.
La pensione si intende confermata definitivamente al compimento del 65° anno di età da parte del pensionato.
Reversibilità
L’articolo 28 del Regolamento prevede la reversibilità della pensione di invalidità a favore dei superstiti indicati nel successivo articolo 29. Per l’individuazione dei superstiti aventi diritto e per la misura della prestazione spettante si rinvia alla circolare n. 99, punto 2. Le domande di pensione presentate dai superstiti devono essere definite secondo le istruzioni già richiamate.
Onere della prestazione e riesame delle domande respinte
L’onere derivante dalla liquidazione della pensione di invalidità è imputato alla gestione speciale a esaurimento istituita dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 230/1997.
Su richiesta degli interessati devono essere riesaminate, secondo i criteri illustrati nella circolare, le domande presentate dal 1° gennaio 1998 e nel frattempo respinte.
Rinvio a successivi chiarimenti
La circolare segnala infine che ulteriori chiarimenti saranno forniti in merito alle procedure, alle istruzioni contabili e agli aspetti di natura medico-legale.
Punti principali
Ambito e destinatari
La prestazione è riconosciuta agli spedizionieri doganali iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1997. La circolare precisa, sulla base del parere del Ministero del Lavoro, che per tali soggetti continua ad applicarsi la normativa regolamentare del soppresso Fondo in materia di pensionamento di invalidità.
Requisiti per la pensione di invalidità
È necessario che l’iscritto, prima di maturare il diritto alla pensione ordinaria, diventi inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale per infortunio o malattia. Occorre inoltre un’anzianità di effettiva iscrizione al Fondo non inferiore a due anni, salvo il caso in cui l’infortunio o la malattia dipendano da cause direttamente connesse con l’esercizio della professione.
Decorrenza e misura
La pensione decorre dal giorno successivo alla cancellazione dall’albo professionale. La misura è quella maturata sulla base dell’anzianità previdenziale al 31 dicembre 1997, determinata dal Fondo al momento della soppressione e calcolata secondo i criteri già indicati nella circolare n. 99 del 7 maggio 1998. La prestazione è erogabile anche in presenza di altri trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ma tali trattamenti non sono condizione necessaria.
Domanda e istruttoria
La domanda va presentata alla struttura periferica territorialmente competente, utilizzando il modello INAB1 modificato con l’indicazione che il richiedente è iscritto al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali, e corredata della documentazione. L’istruttoria richiede l’acquisizione di informazioni sulla vita lavorativa e, prima dell’invio agli uffici sanitari, l’accertamento del requisito assicurativo e contributivo da parte della Direzione Centrale delle Prestazioni sulla base della documentazione del soppresso Fondo. È inoltre necessario il parere medico-legale e la certificazione di cancellazione dall’albo rilasciata dal competente Consiglio Compartimentale.
Ricorsi, cessazione, conferma e reversibilità
Per il contenzioso si rinvia alle indicazioni della circolare n. 99; se il contenzioso è sanitario, la sede deve trasmettere anche la documentazione sanitaria. La pensione cessa con il venir meno dell’inabilità totale e si sospende se il pensionato rifiuta la visita di revisione. È confermata definitivamente al compimento dei 65 anni di età. La prestazione è reversibile ai superstiti ai sensi dell’articolo 28 e 29 del Regolamento, con rinvio alle istruzioni della circolare n. 99.
Onere e riesame delle domande respinte
L’onere della prestazione è imputato alla gestione speciale ad esaurimento istituita dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 230/1997. Devono essere riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande presentate dal 1° gennaio 1998 e nel frattempo respinte, applicando i criteri illustrati nella circolare.
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