Risposta n. 313 del 30/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene che il reddito di cittadinanza rilevi ai fini del calcolo del reddito imponibile per il gratuito patrocinio e quindi che il richiedente che supera il limite non possa essere ammesso al beneficio.
Gratuito patrocinio - limite reddituale DPR 30 maggio 2002, n. 115
Il quesito
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine chiede se il reddito di cittadinanza debba essere computato nel reddito del nucleo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio: il richiedente ha percepito RdC da aprile 2019 pari a €1.280 mensili, portando il reddito familiare 2019 a €11.520, superiore al limite di €11.493,82.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che il RdC è un sostegno esente da Irpef ma che l'art.76 del DPR n.115/2002 prevede di conteggiare anche i redditi esenti; giurisprudenza e prassi confermano che devono considerarsi tutti i redditi effettivamente percepiti. Pertanto il reddito di cittadinanza va incluso e, se determina il superamento della soglia, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è possibile.
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