Risposta n. 309 del 30/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValutazione anti-abuso (art. 10-bis L. n.212/2000) di un conferimento seguito da scissione parziale asimmetrica tra società semplici agricole; rilevanza ai fini IRPEF/TUIR e applicazione agevolazioni PPC (art. 2, comma 4-bis d.l. n.194/2009).
Il quesito
I soci di una società semplice agricola (ALFA S.S.), appartenenti a due nuclei familiari, intendono conferire terreni in comproprietà in ALFA e poi effettuare una scissione parziale asimmetrica a favore di BETA S.S. per separare i patrimoni familiari. Si chiede se l'operazione integri abuso del diritto ai fini delle imposte dirette e indirette e se siano applicabili le agevolazioni per la piccola proprieta' contadina (PPC).
Soluzione prospettata dal contribuente
I proponenti sostengono che l'operazione non sia abusiva: ha sostanza economica e motivate ragioni organizzative, il conferimento avverra' a valore normale e, poiche' i beni sono posseduti da oltre 5 anni, non emergono plusvalenze IRPEF. La scissione sarebbe neutrale fiscalmente (continuita' dei valori) e le agevolazioni PPC si applicherebbero sia al conferimento sia, successivamente, alla scissione, senza decadenza, trattandosi di vicenda evolutiva finalizzata alla separazione gestionale dei compendi agricoli.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, con le cautele indicate, l'operazione non configuri abuso ai sensi dell'art.10-bis. Sul fronte delle imposte dirette: il conferimento puo' dar luogo a plusvalenze tassabili solo se rientranti nelle ipotesi dell'art.67 TUIR (es. acquisto entro 5 anni); se i beni sono posseduti da oltre 5 anni non si realizza imponibilita'. La scissione tra societa' semplici non rientra nella neutralita' dell'art.173 TUIR tipica delle societa' commerciali, ma neppure costituisce di per se' una fattispecie realizzativa; il concambio e' irrilevante salvo conguagli in denaro. Sul fronte delle imposte indirette: il conferimento alla societa' agricola beneficia delle agevolazioni PPC (imposte in misura fissa o 1% per catastale) a condizione che i requisiti soggettivi/oggettivi sussistano e che la conduzione dei fondi sia mantenuta per 5 anni; la successiva scissione non determina decadenza e la scissione e' soggetta a registrazione con imposta fissa (circa 200 euro), con possibilita' di applicare imposte ipotecarie/catastali fisse. L'Agenzia riserva i poteri di controllo e precisa che il parere si basa sugli elementi forniti.
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