Risposta n. 311 del 30/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che i benefit rientrino nelle esenzioni previste dall'art.51, comma 2, del Tuir e che il credito residuo possa essere cumulato con il credito dell'anno successivo
Welfare aziendale - Esclusione dal reddito di lavoro dipendente Articolo 51, comma 2, del Tuir
Il quesito
La società chiede se il piano welfare premiale biennale (2020-2021) rivolto a due categorie di dipendenti, con assegnazione di un budget figurativo tramite piattaforma e includente borse di studio per familiari, sia escluso dalla tassazione ai sensi dell'art.51, comma 2, del Tuir e se il credito welfare non utilizzato nel primo anno possa essere cumulato con quello del secondo anno
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda il principio di tassazione generale del reddito di lavoro dipendente e che le esenzioni dell'art.51, comma 2, si applicano solo se i beni/servizi sono erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e in conformità a contratto/accordo/regolamento; la natura premiale è ammessa purché non configuri un aggiramento della normativa fiscale. Quanto alle borse di studio previste dal piano, esse sono condizionate ad iscrizione/frequenza e al superamento dell'anno ma non premiano risultati di eccellenza e risultano di entità rilevante rispetto al livello di istruzione: pertanto non rientrano nell'esenzione di cui alla lett. f-bis dell'art.51 e sono imponibili. Infine, il credito welfare non utilizzato nel primo anno può essere cumulato con quello maturato nel secondo anno entro la validità del piano, purché non sia convertibile in denaro
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