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Legge

L.R. Marche 8/2013

Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale

Normativa regionaleL.R. Marche 8/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 30 aprile 2013, n. 8 modifica due precedenti leggi regionali per rafforzare le azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale. Prevede inoltre un termine transitorio: la deliberazione attuativa richiamata deve essere adottata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e le discriminazioni per orientamento sessuale

Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale

La legge regionale delle Marche interviene su due precedenti discipline regionali per integrare e rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Il testo consolidato mostra soprattutto l’introduzione di nuove disposizioni nelle leggi regionali del 2008 e del 2010, oltre a una breve norma transitoria per l’adozione dell’atto attuativo.

Modifiche alla disciplina regionale precedente

La legge non detta una disciplina autonoma completa, ma modifica due leggi regionali già vigenti:

  • nella legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 viene aggiunto l’articolo 2-bis;
  • nella legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 vengono aggiunti gli articoli 5-bis e 5-ter.

Il contenuto sostanziale di tali nuovi articoli non è riportato nel testo fornito, ma la finalità generale dell’intervento è quella di promuovere azioni istituzionali di contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni per orientamento sessuale.

Ambito territoriale e finalità

L’atto ha efficacia nel territorio della Regione Marche e si inserisce nell’ambito delle politiche regionali di prevenzione e contrasto di fenomeni discriminatori e violenti. La legge, per come emerge dal titolo e dalla struttura, è finalizzata a sostenere interventi istituzionali e organizzativi in materia, senza che nel testo disponibile siano indicati ulteriori strumenti operativi o finanziari.

Disposizione transitoria e termine di attuazione

È previsto un unico termine temporale espresso: la deliberazione richiamata dal comma 2 dell’articolo 5-ter della l.r. 8/2010, introdotto da questa legge, deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2013.

Rilevanza pratica

Il testo fornito ha natura essenzialmente modificativa e transitoria. Per un uso professionale, il suo interesse è soprattutto ricostruttivo, in quanto serve a individuare l’introduzione delle nuove norme nelle leggi regionali richiamate e il termine di adozione dell’atto attuativo. Non emergono, dal testo disponibile, ulteriori regimi economici, sanzionatori o procedurali autonomi.

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