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Legge

L.R. Marche 6/2013

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale

Normativa regionaleL.R. Marche 6/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in via urgente, nelle more del riordino del settore, programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche. Prevede programmi triennali regionali e comunali, tempi per gli affidamenti e limiti di durata dei contratti; molte funzioni provinciali risultano poi trasferite alla Regione, con norme transitorie ormai superate.

Disposizioni urgenti sul trasporto pubblico regionale e locale

Disposizioni urgenti sul trasporto pubblico regionale e locale

La legge, applicabile nella Regione Marche, disciplina in via transitoria la programmazione, l’affidamento e il controllo del trasporto pubblico regionale e locale, nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del settore. Il testo consolidato contiene anche interventi successivi che hanno inciso su competenze e procedimento.

Ambito di applicazione e assetto generale

Il trasporto pubblico regionale e locale è organizzato in un unico bacino regionale di programmazione, articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia. La disciplina opera nel rispetto della normativa statale ed europea e si inserisce in un quadro volto a massimizzare l’efficienza e a conseguire economie di scala.

Programmazione triennale regionale

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Il programma deve indicare, tra l’altro:

  • le risorse annuali per i servizi minimi ferroviari e automobilistici, con riparto per ambiti territoriali e per rete extraurbana e singola rete urbana;
  • gli interventi di programmazione del trasporto ferroviario;
  • le linee di indirizzo per i Programmi triennali comunali e le produzioni chilometriche da prevedere;
  • le aree a domanda debole e le tipologie di servizio più idonee;
  • gli interventi per la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria;
  • le risorse annuali per gli investimenti;
  • il sistema tariffario;
  • le innovazioni per il monitoraggio dei servizi;
  • gli obiettivi di riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento ambientale.

Programmazione triennale comunale

I Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni con più di 30.000 abitanti, oppure sede non decentrata di università, devono approvare entro 45 giorni dall’approvazione del Programma triennale regionale il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale, in coerenza con gli indirizzi regionali. Il programma va trasmesso entro i successivi 15 giorni alla struttura regionale competente, che lo inoltra alla Provincia.

Per i Comuni non soggetti a tale obbligo, il servizio è regolato dal Programma triennale regionale, sentiti i Comuni interessati.

Se i Comuni obbligati non provvedono nei termini, la Giunta regionale può intervenire in via sostitutiva, previa diffida e sentito il Consiglio delle autonomie locali, approvando il Programma triennale comunale.

Competenze regionali in materia di affidamento

La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge approva, previo parere del CAL, lo schema del disciplinare di gara, del capitolato d’appalto e del contratto per l’affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano.

Sulla base del Programma triennale regionale, la Giunta approva inoltre il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano, previa intesa con ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale e sentita la Commissione assembleare competente.

Entro dodici mesi dall’approvazione del Programma triennale regionale la Giunta deve avviare le procedure di affidamento del servizio ferroviario.

Procedimento di intesa sul progetto di rete extraurbana

Per acquisire l’intesa con le Province sul progetto di rete extraurbana, la Giunta trasmette una proposta a ciascuna Provincia interessata. Le Province, sentiti i Comuni rilevanti, possono formulare osservazioni e modifiche entro 15 giorni.

La Giunta, nei 15 giorni successivi, può:

  • recepire le osservazioni e approvare il progetto;
  • in caso di mancato accoglimento, anche parziale, convocare entro i successivi 15 giorni una conferenza di servizi con le Province interessate.

In conferenza di servizi i partecipanti motivano i dissensi e formulano proposte per una soluzione condivisa. Se l’intesa non è comunque raggiunta, la Giunta approva comunque il progetto, purché abbia acquisito il parere previsto e motivi adeguatamente la decisione.

Affidamento dei servizi automobilistici e durata dei contratti

Le Province, entro 90 giorni dalla trasmissione del Programma triennale comunale, avviano le procedure di affidamento del servizio automobilistico regionale e locale negli ambiti territoriali ottimali, congiuntamente per servizi urbani ed extraurbani, mediante bandi di gara.

Il contratto di servizio è stipulato dalla Provincia. La durata massima è fissata fino a:

  • 9 anni per i servizi automobilistici;
  • 10 anni per i servizi ferroviari.

Controllo sull’esecuzione dei contratti

La Regione e i Comuni di cui all’articolo relativo alla programmazione comunale esercitano il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio mediante verifiche periodiche sulla qualità del servizio erogato, secondo quanto previsto dal contratto stesso.

Disciplina transitoria, trasferimento di funzioni e cessazione di efficacia di norme incompatibili

Il testo consolidato dà atto del trasferimento alla Regione delle funzioni originariamente attribuite alle Province in materia di affidamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 6. È inoltre previsto che le disposizioni abrogate o modificate dalle successive leggi regionali continuino ad applicarsi fino all’effettivo esercizio, da parte della Regione, delle funzioni trasferite.

Dalla data di entrata in vigore della legge, o degli atti in essa previsti, cessano di avere applicazione le disposizioni regionali incompatibili.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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