L.R. Marche 5/2013
Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Marche cerca, raccolta, commercio e coltivazione dei tartufi, tutela del patrimonio tartufigeno, abilitazioni, concessioni, tartufaie controllate e coltivate, vigilanza e sanzioni. Prevede periodi di raccolta per specie, divieti, tassa annuale per il tesserino, regole per foreste demaniali e obblighi di comunicazione per imprese del settore.
Disciplina regionale della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi nelle Marche
Disciplina regionale dei tartufi nelle Marche
La legge regola in modo organico la cerca, la raccolta, il commercio e la coltivazione dei tartufi nel territorio della Regione Marche. L’obiettivo è tutelare e valorizzare il patrimonio tartufigeno, gli ecosistemi naturali e la tartuficoltura come attività agricola.
Finalità e indirizzi regionali
La Regione promuove la conservazione delle provenienze autoctone, lo sviluppo della tartuficoltura e iniziative di valorizzazione ambientale, culturale, turistica e commerciale legate al tartufo. A tal fine adotta atti di indirizzo e può stabilire criteri e modalità per:
- esercizio della cerca e raccolta;
- rilascio, sospensione e revoca di abilitazioni, autorizzazioni e concessioni;
- riconoscimento delle tartufaie e delle tabelle di identificazione;
- produzione e certificazione di piante micorrizate;
- istituzione dell’elenco delle tartufaie coltivate e controllate;
- versamento della tassa di concessione e comunicazione dei dati del settore.
Organismi di filiera e soggetti del settore
È istituito il Tavolo permanente di filiera sul tartufo, finalizzato a sostenere promozione e valorizzazione delle attività connesse al patrimonio tartufigeno marchigiano. Il Tavolo è presieduto dall’assessore competente o suo delegato e comprende rappresentanti istituzionali e delle categorie del settore, tra cui associazioni di tartufai, tartuficoltori, trasformatori, commercianti, associazioni agricole e Uncem. Le associazioni partecipanti devono essere costituite con atto pubblico e avere sede nelle Marche. Il Tavolo dura per tutta la legislatura, non prevede indennità o rimborsi e ha segreteria affidata al dirigente regionale competente.
Sono inoltre riconosciuti:
- i consorzi volontari costituiti da titolari di aziende agricole e forestali, soggetti che conducono tartufaie, Comuni e Unioni montane, per difesa, valorizzazione, raccolta, commercializzazione e impianto di nuove tartufaie;
- le associazioni di tartufai e tartuficoltori, che possono svolgere interventi di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo.
Competenze amministrative e supporto tecnico-scientifico
Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta spettano alla Regione e alle Unioni montane per i territori di competenza. I Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche, con sedi a Sant’Angelo in Vado e Amandola, svolgono funzioni di supporto tecnico-scientifico, sperimentazione, formazione, consulenza, rilascio di pareri e analisi della specie dei tartufi.
Cerca e raccolta: regole operative
La cerca è l’attività finalizzata a individuare i siti idonei alla presenza di tartufi. La cerca e la raccolta possono essere effettuate solo dal raccoglitore abilitato, con l’ausilio di uno o due cani e con l’uso esclusivo di vanghetto o vanghella conformi alle misure previste.
L’attività è consentita soltanto nei periodi stabiliti dalla tabella allegata. Gli enti competenti, sentite le categorie interessate e i Centri sperimentali, possono modificare i periodi o vietare temporaneamente cerca e raccolta se mutano le condizioni che incidono sulla riproduzione del tartufo, ma non possono anticipare l’inizio dei periodi di raccolta.
Sono vietati, tra l’altro:
- cerca o raccolta di notte o fuori orario;
- raccolta di tartufi non maturi o avariati;
- cerca o raccolta con lavorazione andante del terreno;
- uso del solo cane senza gli strumenti prescritti;
- attività senza abilitazione, senza tassa o senza concessione quando richieste;
- commercializzazione o somministrazione come “tartufo” di specie non ammesse;
- acquisto, detenzione, uso, vendita e somministrazione di tartufi freschi nel periodo antecedente la raccolta o oltre 15 giorni dalla chiusura, per commercianti ed esercenti la somministrazione;
- apposizione o mantenimento di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute o revocate.
Abilitazione, tassa e concessione
Per esercitare la cerca e la raccolta è necessaria l’abilitazione, rilasciata dagli enti competenti tramite tesserino di idoneità dopo il superamento di un esame. L’abilitazione ha validità su tutto il territorio nazionale. L’età minima è di 14 anni; i minori di tale età possono solo assistere.
I cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi, in base alla convenzione richiamata, all’esercizio della cerca e raccolta nelle Marche alle condizioni della legge.
Il rilascio e la convalida annuale del tesserino comportano una tassa di concessione regionale di euro 92,96. La tassa va versata prima del rilascio e poi entro il 31 gennaio di ogni anno successivo. Non è dovuta se l’attività non viene esercitata nell’anno di riferimento. Sono esentati, tra gli altri:
- i raccoglitori sui fondi di proprietà o comunque condotti da loro;
- i raccoglitori consorziati che operano sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio;
- i soggetti autorizzati per fini didattici e scientifici.
Il gettito è destinato per il 70% alle funzioni svolte dalle Unioni montane e per il 30% agli interventi regionali di tutela e valorizzazione.
Per la raccolta nelle foreste demaniali regionali è necessaria una concessione annuale rilasciata dagli enti competenti, nel rispetto delle regole su abilitazione, tassa e allegato A. Il numero delle concessioni è fissato entro il mese precedente il periodo di raccolta. Per il tartufo bianco “albidum pico” nella foresta demaniale “Le Cesane” è prevista solo la comunicazione di intenzione di raccolta.
Tartufaie: classificazione, riconoscimento e tabelle
La legge distingue tartufaie naturali, controllate e coltivate.
- La tartufaia naturale è una formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi.
- La tartufaia controllata è una tartufaia naturale migliorata, anche con piante micorrizate o con limitati ampliamenti, entro il 10% della superficie oggetto di riconoscimento; la superficie massima è 6 ettari, elevabili a 25 per consorzi o forme associative in aree accorpate non confinanti con altre tartufaie controllate.
- La tartufaia coltivata è un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene micorrizate certificate, disposte regolarmente, con densità minima di 100 piante per ettaro e sottoposte a cure colturali ricorrenti.
Le tartufaie controllate e coltivate sono soggette a riconoscimento secondo criteri regionali. L’ente competente rilascia l’attestazione e gli aventi diritto devono identificare le tartufaie con tabelle apposite. Le attestazioni durano 5 anni per le tartufaie controllate e 10 anni per le coltivate, con rinnovo su richiesta per la medesima durata. Il mancato rispetto degli interventi previsti comporta la revoca.
In caso di revoca, le tabelle devono essere rimosse entro 90 giorni; se ciò non avviene, provvede l’ente competente a spese dell’interessato. Gli enti competenti trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle tartufaie riconosciute in corso di validità.
Le tartufaie coltivate e controllate già riconosciute prima dell’entrata in vigore della legge devono essere rinnovate nei termini e modi stabiliti dalla Giunta regionale, pena la revoca.
Piante micorrizate
Le piante micorrizate utilizzate per tartufaie coltivate o controllate devono recare l’indicazione del vivaio di approvvigionamento e l’attestazione del fornitore da cui risulti la micorrizazione con la specie di tartufo indicata.
Vigilanza, analisi e obblighi informativi
La vigilanza sul rispetto della legge è affidata ai soggetti indicati dalla normativa statale sui funghi epigei e alle guardie volontarie di vigilanza ecologica. Le analisi morfologiche dei campioni sequestrati sono effettuate dall’ASSAM tramite i Centri sperimentali di tartuficoltura.
Le imprese attive nel commercio e nella trasformazione dei tartufi devono comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato, distinta per specie e provenienza territoriale, sulla base delle risultanze contabili. Le modalità sono definite dalla Giunta regionale.
Sanzioni e conseguenze accessorie
Le violazioni della legge comportano sanzioni amministrative pecuniarie, salvo l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria se il fatto integra reato. In sede di accertamento sono previsti anche la confisca del prodotto e il ritiro del tesserino.
Le principali sanzioni riguardano:
- cerca o raccolta in periodo vietato, senza abilitazione, concessione, autorizzazione o senza pagamento della tassa: da 300 a 2.100 euro;
- cerca o raccolta notturna o fuori orario: da 300 a 2.100 euro;
- modalità difformi, raccolta in zone controllate o coltivate, raccolta/detenzione di tartufi non maturi: da 300 a 2.100 euro;
- tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute o non rimosse dopo revoca: da 300 a 2.100 euro;
- commercio di tartufi freschi non ammessi o non conformi alla disciplina statale: da 2.000 a 6.000 euro;
- commercio e somministrazione di tartufi non maturi conservati da soggetti non legittimati: da 500 a 3.000 euro;
- commercio di tartufi conservati non conforme alla disciplina statale: da 500 a 3.000 euro;
- omessa o errata comunicazione annuale dei dati di commercializzazione: da 300 a 2.100 euro;
- violazione del divieto di commercializzare specie non ammesse o di vendere ai dettaglianti prima della finestra consentita: da 2.000 a 20.000 euro o da 2.000 a 10.000 euro, a seconda della fattispecie.
Le violazioni più gravi o ripetute possono comportare sospensione da 1 a 2 anni dell’abilitazione, o il diniego di ottenerla per lo stesso periodo; in caso di recidiva può disporsi la revoca o il diniego permanente. Le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva. Le funzioni sanzionatorie spettano a Comuni e Unioni montane nei rispettivi territori.
Aspetti finanziari e monitoraggio
I proventi della tassa di concessione sono iscritti nel bilancio regionale e destinati alle funzioni delegate e agli interventi previsti dalla legge. Per il triennio 2022/2024 sono quantificati in 360.000 euro annui, con stanziamenti già previsti nel bilancio regionale.
È prevista una clausola valutativa: la Giunta regionale deve presentare al Consiglio-Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione della legge, sulle iniziative di formazione e informazione, sui beneficiari e sulle risorse impiegate, includendo la documentazione trasmessa dagli enti competenti.
Norme transitorie, abrogazioni e periodo di applicazione
La Giunta regionale doveva adottare i provvedimenti attuativi entro 180 giorni dall’entrata in vigore; fino a tale adozione restavano efficaci i precedenti provvedimenti attuativi. È stata abrogata la precedente legge regionale 22 luglio 2003, n. 16, salvo il regime transitorio richiamato.
Per la raccolta dei tartufi sono operativi i periodi indicati nell’allegato A, che distingue le finestre per singole specie; alcune specie hanno limiti territoriali specifici, come il tartufo nero pregiato nei comuni confinanti con l’Abruzzo e il bianchetto nella foresta demaniale “Le Cesane”.
La disciplina è quindi tuttora riferita alla gestione del patrimonio tartufigeno marchigiano, ma alcune previsioni economiche e transitorie hanno ormai rilievo limitato a esercizi già chiusi.
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