Provvedimento del 14/04/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento del 14 aprile 2017 modifica il precedente provvedimento del 22 febbraio 2013: elimina il termine del 31 marzo per la comunicazione dell’indirizzo telematico del sostituto d’imposta e stabilisce che la comunicazione di mancata effettuazione dei conguagli vada inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili.
Modifiche alle modalità e ai termini per la gestione telematica dei risultati contabili del modello 730
Modifiche al provvedimento del 22 febbraio 2013 sui risultati contabili del modello 730
Il provvedimento interviene sulle modalità di gestione telematica dei risultati contabili del modello 730 trasmessi ai sostituti d’imposta. Le modifiche riguardano, da un lato, la rimozione di una scadenza fissa per la comunicazione dell’indirizzo telematico e, dall’altro, la disciplina della comunicazione con cui il sostituto d’imposta segnala di non essere tenuto a effettuare i conguagli.
Contenuto delle modifiche introdotte
Il testo dispone due interventi puntuali sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013:
- al punto 1.1 sono eliminate le parole "entro il 31 marzo,";
- il punto 3.2 è sostituito integralmente per ridefinire le modalità di comunicazione del sostituto d’imposta.
Eliminazione del termine del 31 marzo
La soppressione della scadenza del 31 marzo comporta che le comunicazioni relative all’indirizzo telematico del sostituto d’imposta, se inviate dopo tale data, producono effetti immediati. La modifica è finalizzata a consentire una gestione più tempestiva delle variazioni comunicate dai sostituti, anche in coincidenza con la messa a disposizione dei risultati contabili, così da agevolare l’effettuazione dei conguagli.
Comunicazione del sostituto d’imposta che non effettua conguagli
Il nuovo punto 3.2 stabilisce che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio deve darne comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
La comunicazione:
- va effettuata con le modalità e le specifiche tecniche allegate al provvedimento;
- deve essere trasmessa entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili;
- può essere effettuata anche tramite un intermediario appositamente delegato;
- resta soggetta alle eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche, che saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con relativa comunicazione.
È inoltre precisato che resta fermo quanto previsto al punto 6.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017 per i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dai contribuenti.
Gestione dei casi di impossibilità di utilizzo dei modelli 730-4
Nelle motivazioni si chiarisce che, nei casi di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, l’Agenzia delle entrate li restituisce ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale, i quali provvedono autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro normativo relativo all’assistenza fiscale, alla gestione dei modelli 730 e alla semplificazione fiscale, richiamando in particolare:
- l’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
- l’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione di termini e modalità per la variazione delle scelte dei sostituti d’imposta circa l’indirizzo telematico di ricezione dei risultati contabili.
La finalità dichiarata è consentire una gestione più efficace e tempestiva dei flussi informativi e dei conguagli del modello 730.
Fonti normative richiamate
Tra le principali norme e atti richiamati figurano:
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998;
- decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
- decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, articoli da 1 a 9;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 7 aprile 2017.
Pubblicazione e efficacia
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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