Provvedimento del 14/04/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna le specifiche tecniche e le istruzioni del 730/2017, correggendo errori materiali e introducendo chiarimenti operativi, in particolare sulla casella "Fusione Comuni", su alcuni righi dei quadri E e F e sul tracciato XML. Le modifiche valgono per la trasmissione telematica dei dati e per gli adempimenti di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati.
Modifiche alle specifiche tecniche del modello 730/2017 e ai tracciati telematici connessi
Modifiche alle specifiche tecniche del modello 730/2017
Il provvedimento dispone una serie di aggiornamenti alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello 730/2017, alle comunicazioni 730-4 e 730-4 integrativo e alla scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Le modifiche intervengono anche sulle istruzioni per gli adempimenti di assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati.
Ambito e finalità
Le correzioni riguardano sia il documento delle specifiche tecniche 730 2017 sia il tracciato XML. La finalità dichiarata è duplice:
- fornire ulteriori indicazioni operative agli operatori;
- correggere errori materiali emersi dopo la pubblicazione delle specifiche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Principali interventi sulle specifiche tecniche 730/2017
Il provvedimento apporta numerose modifiche puntuali alle pagine e ai capitoli delle specifiche tecniche approvate il 15 febbraio 2017. Tra gli interventi più rilevanti vi sono:
- correzioni formali di titoli e numerazioni di capitoli;
- integrazioni ai controlli su righi e colonne di alcuni quadri;
- chiarimenti sulla compilazione di specifici campi;
- aggiornamenti delle formule di calcolo di detrazioni e addizionali.
Gestione della casella “Fusione Comuni”
Una parte centrale del provvedimento riguarda la casella “Fusione Comuni”, con regole dettagliate per la compilazione quando il contribuente risiede o risiedeva in comuni nati da fusione nel 2016 o nel 2017.
Il testo stabilisce che, se il Comune di residenza è stato istituito per fusione nel corso del 2016 e ha deliberato aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’IRPEF, deve essere compilata la casella “Fusione comuni”, indicando il codice del territorio secondo l’apposita tabella delle istruzioni.
Vengono distinti più casi:
- presenza del solo domicilio fiscale al 1/1/2016;
- presenza sia del domicilio fiscale al 1/1/2016 sia di quello al 1/1/2017;
- casi particolari in cui entrambi i comuni indicati risultano presenti nella tabella dei comuni istituiti per fusione.
Sono richiamati espressamente i comuni e i codici catastali interessati, tra cui:
- Alto Reno Terme (M369);
- Campiglia Cervo (M373);
- Montescudo-Monte Colombo (M368);
- Alpago (M375);
- Bienno (A861).
Per ciascuna combinazione sono indicati i codici dei territori ex comunali da riportare nella casella “Fusione Comuni”, ad esempio:
- per Alto Reno Terme: E135 o A558;
- per Campiglia Cervo: B508, H145 o I074;
- per Montescudo-Monte Colombo: F476 o F641;
- per Bienno: A861 o H050;
- per Alpago: G638, H092 o D506.
Sono inoltre descritti esempi applicativi che chiariscono come determinare le aliquote dell’addizionale comunale:
- per il 2016, con riferimento all’ex comune di origine;
- per il 2017, con riferimento al comune risultante dalla fusione o all’ex comune indicato dal codice nella casella.
Modifiche ai quadri e ai righi del modello
Il provvedimento interviene su diversi quadri del modello, con effetti sia descrittivi sia di controllo.
Tra le principali modifiche:
- nel capitolo relativo ai premi di risultato, la dicitura “incremento della produttività” è sostituita da “premi di risultato” e vengono riallineate alcune numerazioni di capitoli;
- vengono corrette le indicazioni sull’anno da indicare nel rigo D7, precisando che l’anno deve essere antecedente al 2016 se il tipo di reddito della colonna 1 è pari a 3, 4 o 5;
- nel quadro E vengono introdotti controlli specifici per il leasing e per il calcolo delle detrazioni in presenza di più righi compilati.
In particolare, per il rigo E14, in caso di multimodulo, viene introdotto un algoritmo di somma e verifica basato sull’età del contribuente al momento della stipula:
- si definisce una data di riferimento pari a giorno e mese di nascita, con anno pari a quello di nascita + 35;
- gli importi vengono distinti tra contratti stipulati prima o dopo tale data;
- sono fissate soglie di controllo pari a 8.000 euro per i canoni e 20.000 euro per i riscatti relativi ai contratti stipulati prima dei 35 anni;
- sono previste capienze e soglie ulteriori per i contratti stipulati a 35 anni o più, con limiti pari a 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per i riscatti, al netto delle somme già conteggiate per la prima fascia.
Se le soglie sono superate, i dati dei righi E14 non devono essere presenti né nel modello cartaceo né nel flusso telematico, e deve essere inserita un’annotazione con codici specifici:
- E67;
- E68;
- E69;
- E70.
Sono inoltre previste regole analoghe per altri righi:
- rigo E58: se risultano compilati più righi, va esclusa la presenza dei dati e va segnalato il codice E71;
- rigo E59: se risultano compilati più righi, va esclusa la presenza dei dati e va segnalato il codice E72.
Correzioni ai quadri F e ai controlli bloccanti
Il provvedimento aggiorna anche il quadro F e i relativi controlli:
- vengono precisate le sezioni relative alle “altre ritenute subite” con riferimento alle colonne 1-4 e 5-8 del rigo F2;
- nella sezione sulle eccedenze della precedente dichiarazione, i riferimenti da F4 sono corretti in F3;
- per IRPEF e addizionale comunale viene specificato che i valori del rigo F2 colonna 2 e colonna 4 si intendono riferiti a tutti i moduli compilati;
- nell’acconto cedolare secca, il numero di rate ammissibili è corretto da 7 a 6;
- nei controlli bloccanti del quadro F, si precisa che la casella di colonna 1 “Codice” è obbligatoria se è compilata una delle colonne 2, 3 o 4 del rigo F2.
Aggiornamenti sulle detrazioni e su formule di calcolo
Sono apportate correzioni anche a diverse formule e soglie di reddito.
Tra gli interventi segnalati:
- sostituzione della formula del “Quoziente” nel caso di reddito di riferimento superiore a 15.000 euro e fino a 55.000 euro;
- revisione della disciplina della detrazione per assegno al coniuge, con innalzamento della soglia di reddito di riferimento da 7.500 a 7.750 euro e aggiornamento degli importi e delle formule di calcolo;
- eliminazione di due punti elenco nel paragrafo sulla determinazione della detrazione spettante per gli anni dal 2007 al 2012.
Modifiche ai controlli del modello 730-3
Il provvedimento interviene anche sulle istruzioni di controllo del modello 730-3:
- viene corretto il richiamo al rigo 37 al posto del rigo 32;
- nella parte relativa ai controlli bloccanti del 730-3, il riferimento al rigo 58 del mod. 730-4 viene aggiornato da “+ rigo 32” a “+ rigo 37”;
- per il rigo 130 del mod. 730-3 viene precisato il limite massimo applicabile in funzione del rigo G9;
- per il numero delle rate viene fissato il range da 2 a 6.
Tracciato XML 730/2017
Anche il tracciato XML è oggetto di aggiornamento. Le principali novità sono:
- previsione dell’elemento “FusioneComuni” come informazione riferibile sia al domicilio fiscale al 1/1/2016 sia a quello al 1/1/2017;
- introduzione del multimodulo per il rigo F4;
- rinomina dell’elemento “SpeseArredoGiovaniCoppie” in “SpeseArredoGiovani” nell’elemento “Modulo del Quadro E”, per uniformarlo al Primo Modulo;
- aggiunta dell’elemento “CasellaSostituto” nell’elemento “SoggettoAssFiscale730-4”.
Correzioni ulteriori e pubblicazione
Il provvedimento precisa che eventuali ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data comunicazione.
Riferimenti e pubblicazione
Il testo richiama le fonti normative che attribuiscono al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il potere di adottare il provvedimento, nonché il precedente provvedimento del 15 febbraio 2017 oggetto di modifica. Si specifica infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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