Circolare numero 63 del 6-5-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito della privatizzazione anche parziale delle aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici nazionali, vengono estesi gli obblighi contributivi per CIG, CIGS, disoccupazione involontaria e mobilità. Restano escluse solo le società con capitale ancora interamente pubblico, fino a quando non intervenga una privatizzazione, anche minima, del capitale. Per la disoccupazione involontaria e la mobilità, l’esonero può derivare solo da un apposito decreto ministeriale; la circolare specifica inoltre il regime particolare dell’ENEL S.p.A. e delle società del gruppo, nonché le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi tramite DM10/2.
Obblighi contributivi CIG, CIGS, disoccupazione e mobilità per aziende industriali privatizzate e per il gruppo ENEL
Obblighi contributivi CIG, CIGS, disoccupazione e mobilità per aziende industriali privatizzate e gruppo ENEL
La circolare interviene per definire il regime contributivo applicabile alle aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici nazionali che abbiano subito processi di privatizzazione, anche solo parziale. Viene inoltre disciplinata la posizione dell’ENEL S.p.A. e delle società costituite in attuazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, con indicazione delle decorrenze, delle esclusioni residue e delle modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare prende le mosse dai processi di privatizzazione delle aziende industriali pubbliche e dalla necessità di chiarire i riflessi sugli obblighi contributivi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione involontaria e mobilità. Viene richiamato il precedente orientamento già espresso con le circolari n. 42 del 21 febbraio 2000 e n. 96 del 22 maggio 2002 in tema di aziende municipalizzate trasformate in società di capitali. Successivamente, a seguito di interlocuzioni con i Ministeri vigilanti e della nota del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 giugno 2003, è stata confermata la necessità di estendere tali obblighi contributivi anche alle aziende di Stato e agli enti pubblici nazionali svolgenti attività industriale con capitale non più interamente pubblico.
CIG e CIGS: ambito di applicazione ed esonero residuo
Per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la circolare richiama la disciplina generale applicabile alle imprese industriali e l’originario esonero previsto per le imprese industriali degli enti pubblici e dello Stato. Tale esclusione era stata in passato ricondotta alla compresenza di due condizioni: capitale interamente pubblico e gestione da parte dell’ente pubblico. Alla luce degli approfondimenti richiamati, l’Istituto afferma che l’obbligo contributivo per CIG e CIGS si estende alle aziende in esame quando il capitale non sia più interamente pubblico.
Resta confermata l’esclusione dall’obbligo contributivo solo nel caso in cui, anche dopo la mutata natura giuridica, il capitale rimanga interamente in mano pubblica. La circolare cita, a titolo esemplificativo, società appartenenti a gruppi pubblici come Ferrovie, Poste S.p.A. e ANAS S.p.A.
Assicurazione contro la disoccupazione involontaria
Con riferimento alla contribuzione contro la disoccupazione involontaria, la circolare evidenzia che la trasformazione societaria comporta il venir meno delle condizioni per riconoscere ex lege la stabilità d’impiego ai sensi dell’art. 36 del DPR 26 aprile 1957, n. 818. Conseguentemente, l’esonero dall’obbligo contributivo può essere concesso soltanto con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
La nota ministeriale richiamata nella circolare precisa altresì che l’esonero può essere adottato sia nei casi in cui l’assetto proprietario derivi dai processi di privatizzazione sia nei casi in cui la partecipazione azionaria al capitale sia integralmente pubblica. Tuttavia, la circolare conclude che, dalla data di emanazione, non è più possibile procedere all’accertamento della stabilità d’impiego ex lege nei confronti delle aziende pubbliche in generale, anche quando il capitale sia ancora interamente pubblico.
Indennità di mobilità
L’obbligo contributivo per l’indennità di mobilità, istituito dall’art. 16, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, grava sui datori di lavoro diversi da quelli edili soggetti alla normativa sulla CIGS. Poiché il contributo è dovuto sulle retribuzioni assoggettate al contributo per la disoccupazione involontaria, la circolare chiarisce che l’esclusione da quest’ultima contribuzione comporta automaticamente anche l’esclusione dall’obbligo contributivo per la mobilità.
Decorrenza degli obblighi e regolarizzazione dei periodi pregressi
Gli obblighi contributivi per CIG, CIGS, disoccupazione e mobilità decorrono, per le aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici con capitale anche solo in parte privatizzato, dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare. Per le società il cui capitale sia ancora interamente pubblico, l’obbligo diventa operativo dalla data della prima privatizzazione, anche se minoritaria.
Per i periodi anteriori, la circolare rinvia alla procedura di regolarizzazione prevista dalla delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare non sono soggette né a somme aggiuntive né a interessi.
Modalità operative di versamento
La regolarizzazione deve essere effettuata tramite modello DM10/2, utilizzando righi in bianco dei quadri B-C e indicando la specifica causale con il relativo codice:
- "Vers. CIGS" con codice M212;
- "Vers. Mob" con codice M213;
- "Vers. CIG" con codice M214;
- "Vers. DS" con codice M215.
La circolare precisa che non devono essere compilate le colonne relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Regime previdenziale dell’ENEL S.p.A. e delle società del gruppo
Un’apposita parte della circolare è dedicata all’ENEL S.p.A. e alle società costituite in forza del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE e del cosiddetto decreto Bersani. Viene ricordato il processo di societarizzazione e privatizzazione, culminato nella trasformazione di ENEL in holding industriale, nonché il fatto che le società costituite da ENEL, tramite cessioni di ramo d’azienda o scissioni, sono soggetti giuridici autonomi e distinti dalla capogruppo, pur restando ad essa collegate da partecipazioni azionarie.
Per la capogruppo ENEL S.p.A. la circolare richiama la disciplina derivante dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dalla legge 9 agosto 1993, n. 292, che fa salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali connessi alla originaria natura pubblica dell’ente.
Fino a quel momento ENEL S.p.A. aveva mantenuto l’esclusione dalla contribuzione per CIG ordinaria e straordinaria e per la disoccupazione, quest’ultima limitatamente al personale assunto a tempo indeterminato, in forza di un decreto di esonero ministeriale recepito dalla circolare n. 557RCV/67 del 23 marzo 1981.
Alla data della circolare, invece, ENEL S.p.A. e tutte le società del gruppo sono tenute al versamento della contribuzione per CIG e CIGS. Quanto alla disoccupazione involontaria e alla mobilità, l’obbligo si applica immediatamente solo alle società costituite in attuazione del D.Lgs. n. 79/1999 che non siano destinatarie di un autonomo provvedimento di esonero. Per ENEL S.p.A. permane l’esclusione dall’obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria, in attesa della revoca del decreto di esonero da parte del Ministero; di conseguenza, continua anche l’esclusione dal contributo per la mobilità.
Nota finale sulla disciplina degli interessi
La nota conclusiva richiama l’art. 116, comma 13, della legge n. 388/2000, precisando che nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi per i quali non si applichino sanzioni civili e interessi di mora, non possono essere richiesti nemmeno gli interessi previsti dall’art. 1282 c.c. Tale richiamo è effettuato a supporto della regola secondo cui le regolarizzazioni nei termini indicati non scontano ulteriori oneri accessori.
Punti principali
Estensione degli obblighi contributivi alle aziende privatizzate
Le aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici nazionali che svolgono attività industriale e il cui capitale sia anche solo in parte privatizzato sono tenute al versamento della contribuzione per CIG, CIGS, disoccupazione e mobilità, secondo le regole ordinarie delle imprese industriali. L’obbligo decorre dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare. Per le società ancora interamente pubbliche, gli obblighi scatteranno dalla data di una privatizzazione, anche solo minoritaria, del capitale.
CIG e CIGS: criteri di esclusione residui
La disciplina conferma che l’esclusione dall’obbligo contributivo per CIG e CIGS permane solo quando, dopo la trasformazione societaria, il capitale resti interamente in mano pubblica. La circolare richiama l’impostazione già seguita per le aziende municipalizzate privatizzate e chiarisce che il venir meno dell’esenzione deriva dal superamento delle condizioni che giustificavano l’originario esonero per imprese industriali degli enti pubblici e dello Stato.
Disoccupazione involontaria e mobilità
Per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, la mutata natura giuridica delle imprese comporta il venir meno delle condizioni di stabilità d’impiego previste ex lege; pertanto l’esonero può essere riconosciuto solo con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La circolare precisa che, se non sussiste l’obbligo per la disoccupazione, viene meno anche quello per la mobilità, poiché quest’ultimo è calcolato sulle retribuzioni assoggettate al contributo disoccupazione.
Decorrenza e regolarizzazione dei periodi pregressi
Gli obblighi decorrono dal periodo di paga in corso alla data della circolare. Per i periodi anteriori, le aziende devono procedere alla regolarizzazione secondo le modalità indicate, richiamando la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare non sono gravate da somme aggiuntive né da interessi.
Modalità operative di versamento con DM10/2
Per la regolarizzazione tramite modello DM10/2 devono essere utilizzati righi in bianco dei quadri B-C, indicando l’importo e la specifica dicitura con il relativo codice: "Vers. CIGS" codice M212, "Vers. Mob" codice M213, "Vers. CIG" codice M214 e "Vers. DS" codice M215. Non devono essere compilate le colonne relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Regime particolare dell’ENEL S.p.A. e delle società del gruppo
La circolare ricostruisce il processo di societarizzazione e privatizzazione dell’ENEL S.p.A. e chiarisce che le società costituite ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 sono, sotto il profilo previdenziale, soggetti autonomi e distinti dalla capogruppo. Dal momento di emanazione della circolare, ENEL S.p.A. e tutte le società del gruppo sono tenute alla contribuzione CIG e CIGS. Per disoccupazione involontaria e mobilità, l’obbligo si applica immediatamente solo alle società istituite in attuazione del D.Lgs. n. 79/1999 che non abbiano un autonomo provvedimento di esonero; per ENEL S.p.A., invece, permane l’esclusione dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria in attesa di revoca del decreto di esonero, con conseguente esclusione anche dal contributo di mobilità.
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