Circolare numero 64 del 6-5-2005
SOMMARIO: CON LA PRESENTE CIRCOLARE SI RIASSUMONO LE RECENTI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI LEGISLATIVE INTRODOTTE AL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI TRAMITE CONCESSIONARI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali modifiche normative intervenute sulla riscossione a mezzo ruolo, con particolare attenzione ai termini per la comunicazione di inesigibilità, alla proroga delle concessioni, ai poteri cautelari e conservativi dei concessionari, alla disciplina della notifica della cartella e alla sanatoria delle irregolarità pregresse. Vengono inoltre richiamati gli effetti organizzativi per gli Enti impositori e per l’attività di controllo delle richieste di discarico e delle spese esecutive.
Modifiche alla riscossione tramite concessionari e novità su discarico, notifiche e proroghe introdotte dal D.L. 282/2004 e dalla legge finanziaria 2005
Modifiche alla riscossione tramite concessionari, discarico delle quote inesigibili e nuove regole di notifica
La circolare esamina un insieme di interventi normativi che hanno inciso in modo rilevante sul sistema della riscossione mediante concessionari. In particolare, vengono coordinate le novità introdotte dal D.L. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004, e dalla legge n. 311/2004, con riferimento ai termini per le comunicazioni di inesigibilità, ai poteri cautelari e conservativi dei concessionari, alla disciplina della notifica della cartella e alla sanatoria delle irregolarità pregresse.
Comunicazione di inesigibilità e discarico delle quote iscritte a ruolo
L’art. 19, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 112/1999 prevede che, dopo l’espletamento delle procedure esecutive, il concessionario debba inviare all’Ente impositore, entro il termine triennale dalla data di consegna del ruolo, la richiesta anche telematica di discarico delle quote inesigibili. L’omessa presentazione della comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al discarico.
Il D.L. n. 282/2004 ha però prorogato i termini per talune annualità, modificando l’art. 59 del D.Lgs. n. 112/1999:
- viene abrogata, per esigenze di coordinamento, la lett. d) del comma 4-ter;
- il comma 4-quater è sostituito e stabilisce che la comunicazione di inesigibilità, per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, deve essere presentata entro il 30 settembre 2005;
- è inserito il comma 4-quinquies, secondo cui il termine di tre anni entro il quale gli uffici devono esaminare le quote inesigibili decorre, per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, dal 1° ottobre 2005.
La circolare chiarisce che tale proroga è stata prevista a sanatoria di una situazione pregressa, anche in ragione della complessità dei dati da trasmettere a tutti gli Enti impositori. Per i ruoli consegnati dal gennaio 2003 resta invece fermo il termine ordinario triennale sia per l’invio della comunicazione sia per l’esame da parte degli uffici.
Attività di verifica delle richieste di discarico
Le informazioni trasmesse dai concessionari ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 112/1999 riguardano l’intero ciclo dell’attività di recupero: notifica della cartella, esito della notifica, misure cautelari quali fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca, nonché azioni esecutive come pignoramenti mobiliari e immobiliari. Ai fini del discarico, tali elementi devono essere valutati dalle singole sedi sulla base della disciplina della riscossione a mezzo ruolo, oltre che delle norme del codice civile e del codice di procedura civile.
La circolare segnala che è già in corso una intensa attività di ricezione, memorizzazione e valutazione amministrativa dei dati ricevuti telematicamente. Tale attività è considerata nuova e rilevante, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello contabile. A seguito della verifica preliminare, verranno definite linee programmatiche e metodologiche e predisposte procedure per i controlli previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999 e dai contratti di cessione. Le procedure dovranno consentire la gestione automatizzata delle fasi di valutazione delle informazioni, fino all’accoglimento delle richieste di discarico, nonché la gestione del contenzioso in caso di diniego.
Spese esecutive e richieste dei concessionari
La circolare precisa che, con la comunicazione di inesigibilità, i concessionari richiedono anche il pagamento delle spese esecutive sostenute nello svolgimento delle attività di recupero. La futura procedura sulle quote inesigibili sarà estesa anche al pagamento di tali spese, sia per le attività di recupero dei crediti sia per le partite oggetto di sgravio.
Le richieste cartacee attualmente presentate dai concessionari non devono essere valutate. Eventuali istanze di pagamento relative a problematiche diverse dallo sgravio e dalle quote inesigibili devono essere trasmesse alla Direzione Generale per le valutazioni di competenza.
Proroga delle concessioni e adeguamento delle garanzie
La legge n. 311/2004, art. 1, comma 427, proroga al 31 dicembre 2006 la durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione. La norma incide sul contratto decennale stipulato nel 1995, la cui scadenza era prevista per dicembre 2004.
La proroga rende necessaria anche l’estensione delle garanzie prestate dai concessionari in relazione alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio. L’Agenzia delle Entrate ha già richiesto alle concessioni di presentare appendici integrative alle garanzie preesistenti oppure una nuova garanzia sostitutiva, secondo una delle modalità previste dall’art. 28 del D.Lgs. n. 112/1999.
Azioni cautelari e conservative: ampliamento della legittimazione del concessionario
I commi 415 e 416 della legge finanziaria 2005 intervengono sull’art. 49 del D.P.R. n. 602/1973 e sull’art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999 per chiarire e ampliare il potere del concessionario. Viene espressamente previsto che il concessionario possa promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
In parallelo, gli Enti impositori possono segnalare ai concessionari, nel triennio previsto per la valutazione del discarico, non solo azioni cautelari ed esecutive, ma anche azioni conservative e ogni altra iniziativa a tutela del credito. La circolare sottolinea che l’effettivo esercizio delle azioni resta affidato, da un lato, alla valutazione del concessionario in relazione al carico iscritto a ruolo e, dall’altro, all’attività di verifica dell’Ente creditore.
Dichiarazione stragiudiziale del terzo
Il comma 425 introduce nell’ordinamento l’art. 75-bis del D.P.R. n. 602/1973, relativo alla dichiarazione stragiudiziale del terzo. Prima di procedere agli atti di pignoramento presso terzi previsti dagli artt. 543 e seguenti c.p.c., il concessionario può chiedere a terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei coobbligati di indicare per iscritto, anche in forma generica, le cose e le somme dovute al creditore.
La circolare richiama la precedente prassi, fondata su circolari o risoluzioni ministeriali e collegata anche alla normativa del 1925, e segnala che il nuovo assetto consente di ripristinare l’utilizzo di tale strumento. Viene inoltre ricordato che il Garante per la privacy aveva chiesto una revisione delle precedenti disposizioni; il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha poi emanato nuove istruzioni, rispetto alle quali verrà adottata una specifica circolare. Nel frattempo, le richieste devono essere semplicemente tenute in evidenza.
Termini di notifica della cartella e conseguenze sul discarico
Una parte centrale della circolare riguarda la modifica dei termini di notifica della cartella e la loro incidenza sulla possibilità di ottenere il discarico delle quote inesigibili. Il comma 416 modifica l’art. 19, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999, sostituendo il riferimento al quinto mese con il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo, e prevedendo per i ruoli straordinari il termine del sesto mese.
Il comma 417 interviene sul D.P.R. n. 602/1973 in tre punti rilevanti:
- all’art. 12, comma 3, inserisce l’indicazione della specie del ruolo;
- all’art. 19, comma 4-bis, sostituisce il riferimento all’"espropriazione forzata" con quello alla "riscossione coattiva";
- all’art. 25, comma 1, stabilisce che la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese se la cartella riguarda un ruolo straordinario.
La circolare evidenzia che, prima di tale intervento, non esisteva un termine perentorio generale per la notifica della cartella, con la conseguenza che il contribuente poteva restare esposto per lungo tempo all’azione esecutiva. La nuova disciplina recepisce un orientamento giurisprudenziale e introduce il principio della notifica entro una data certa, con effetto decadenziale.
Per i concessionari ciò comporta l’obbligo di maggiore tempestività nella fase iniziale del recupero e la necessità di documentare non solo l’avvenuta notifica, ma tutte le fasi del tentativo di notifica, compresi i casi di irreperibilità relativa o l’eventuale ricorso ad altro concessionario delegato. Tale documentazione è indispensabile per dimostrare all’Ente impositore di avere utilizzato tutte le informazioni disponibili, anche oltre quelle riportate nel ruolo, ai fini della valutazione del discarico.
Il comma 420 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005. La circolare riepiloga, inoltre, i diversi termini applicabili in base alla data di consegna del ruolo:
- fino al 31 luglio 2002: notifica entro il 31 dicembre 2002;
- dal 1° agosto 2002 al 30 giugno 2005: notifica entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo;
- dal 1° luglio 2005: notifica entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo, a pena di decadenza;
- per i ruoli straordinari resi esecutivi dal 1° luglio 2005: notifica entro sei mesi dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza;
- per il ruolo spontaneo ex art. 32, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 46/1999: entro il secondo mese successivo al mese di consegna del ruolo.
Sanatoria delle irregolarità compiute fino al 20 novembre 2004
Il comma 426 introduce una facoltà di sanatoria per i concessionari del servizio nazionale della riscossione e per i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, con riferimento alle irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino al 20 novembre 2004. Restano fermi i casi di responsabilità penale.
La sanatoria avviene dietro versamento di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. Il pagamento deve avvenire in tre rate:
- 40% entro il 30 giugno 2005;
- 30% entro il 30 giugno 2006;
- 30% tra il 21 e il 31 dicembre 2006.
Le modalità di applicazione sono demandate a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La circolare osserva che tra le irregolarità oggetto della sanatoria rientrano quelle sanzionate dal D.Lgs. n. 112/1999 e sottolinea l’importanza dell’art. 19 sul diritto al discarico delle quote inesigibili: il pagamento dell’importo dovuto consente di sanare le irregolarità e di riespletare le procedure esecutive, con successiva possibilità di richiedere nuovamente il discarico.
Quadro conclusivo
La circolare, in conclusione, mira a coordinare le modifiche normative sopravvenute e a fornire agli uffici un primo quadro operativo per la gestione delle richieste di discarico, delle verifiche sulle attività dei concessionari e delle conseguenti procedure amministrative e contenziose. Viene anche segnalata l’opportunità di utilizzare, come supporto interpretativo e operativo, gli allegati contenenti i testi aggiornati del D.Lgs. n. 112/1999 e del D.Lgs. n. 46/1999, come ulteriormente modificati dalle norme richiamate.
Punti principali
Proroga e nuova disciplina delle comunicazioni di inesigibilità
Il D.L. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004, modifica l’art. 59 del D.Lgs. n. 112/1999 e proroga al 30 settembre 2005 il termine per la comunicazione di inesigibilità per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002. Per tali ruoli, il termine triennale per l’esame da parte degli uffici decorre dal 1° ottobre 2005. Rimane fermo il termine ordinario di tre anni per l’invio delle comunicazioni e per la verifica degli uffici per i ruoli consegnati dal gennaio 2003 in avanti.
Verifica delle richieste di discarico e gestione delle spese esecutive
Le informazioni trasmesse dai concessionari coprono l’intera attività di recupero, dalla notifica della cartella alle misure cautelari ed esecutive. La circolare segnala che sono in corso la ricezione e memorizzazione dei dati, nonché una valutazione amministrativa preliminare, in vista della predisposizione di procedure automatizzate per i controlli ex art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999 e per la gestione del contenzioso in caso di diniego del discarico. Le richieste cartacee di pagamento delle spese esecutive non devono, al momento, essere valutate; eventuali richieste diverse da sgravio e quote inesigibili vanno segnalate alla Direzione Generale.
Proroga delle concessioni al 31 dicembre 2006
La legge n. 311/2004 proroga al 31 dicembre 2006 la durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione. La proroga comporta la necessità di estendere anche le garanzie già prestate dai concessionari, mediante appendici integrative oppure nuova garanzia sostitutiva, secondo le modalità dell’art. 28 del D.Lgs. n. 112/1999.
Poteri cautelari e conservativi dei concessionari
I commi 415 e 416 della legge finanziaria 2005 rafforzano espressamente la legittimazione del concessionario a promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. In parallelo, gli Enti impositori possono segnalare ai concessionari, nel periodo utile per la valutazione del discarico, anche azioni conservative oltre a quelle cautelari ed esecutive. La circolare evidenzia che la scelta concreta delle azioni resta affidata alla valutazione del concessionario e al controllo degli enti creditori.
Dichiarazione stragiudiziale del terzo
Il comma 425 introduce l’art. 75-bis del D.P.R. n. 602/1973, che consente al concessionario, prima di procedere al pignoramento presso terzi, di chiedere ai soggetti terzi debitori del contribuente o dei coobbligati di indicare per iscritto, anche in forma generica, le somme e le cose dovute. La circolare richiama il precedente rilievo del Garante privacy e segnala che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha già emanato nuove disposizioni, con rinvio a successiva circolare; nel frattempo le richieste devono essere tenute in evidenza.
Nuovi termini per la notifica della cartella e incidenza sul discarico
I commi 416, 417 e 420 introducono un termine perentorio per la notifica della cartella: per i ruoli ordinari, entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo; per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo. Per i ruoli resi esecutivi dopo il 1° luglio 2005 si applicano anche l’indicazione della specie del ruolo e la nuova disciplina decadenziale. Per i ruoli consegnati fino al 31 luglio 2002 resta valido il termine del 31 dicembre 2002; per quelli dal 1° agosto 2002 al 30 giugno 2005 il termine è il quinto mese successivo alla consegna; dal 1° luglio 2005 il termine è il dodicesimo mese, a pena di decadenza.
Sanatoria delle irregolarità pregresse
Il comma 426 consente ai concessionari e ai commissari governativi di sanare le irregolarità connesse all’esercizio del rapporto concessorio compiute fino al 20 novembre 2004, fermi i casi di responsabilità penale, mediante il pagamento di 3 euro per abitante residente negli ambiti territoriali affidati al 1° gennaio 2004. L’importo va versato in tre rate: 40% entro il 30 giugno 2005, 30% entro il 30 giugno 2006 e 30% tra il 21 e il 31 dicembre 2006. Le modalità applicative sono demandate a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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