Circolare numero 50 del 17-4-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2008, i valori di riferimento per la prosecuzione volontaria della contribuzione dei lavoratori dipendenti non agricoli e di alcune gestioni speciali, in base alla variazione ISTAT dell'1,70%. Indica retribuzione minima settimanale, prima fascia di retribuzione annua, massimale contributivo e aliquote IVS applicabili, distinguendo i soggetti autorizzati entro o dopo il 31 dicembre 1995. Fornisce inoltre chiarimenti su contribuzione figurativa, contribuzione estera, incompatibilità con alcune casse professionali, rapporto con ENASARCO, autorizzazione in presenza di contribuzione INPS/ENPALS, casi di disoccupazione o mobilità, riscatto dei corsi universitari e facoltà dei superstiti di proseguire i versamenti, oltre ai coefficienti di ripartizione e alle classi di contribuzione valide dal 1° gennaio 2008.
Contributi volontari per l'anno 2008
Contributi volontari per l'anno 2008
La circolare definisce i parametri aggiornati per la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'anno 2008 e fornisce diversi chiarimenti applicativi su casi particolari. Il documento è rivolto alle strutture INPS e riepiloga sia gli importi sia le regole di calcolo, con attenzione alle diverse gestioni previdenziali interessate.
Aggiornamento dei valori economici
Sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all'1,70% tra gennaio-dicembre 2006 e gennaio-dicembre 2007, le retribuzioni medie settimanali utili al calcolo dei contributi volontari per il 2008 subiscono il medesimo incremento.
Per il 2008 sono indicati i seguenti valori:
- retribuzione minima settimanale: € 177,42;
- prima fascia di retribuzione annua oltre la quale si applica l'aliquota aggiuntiva del 1% ex art. 3 L. 438/1992: € 40.765,00;
- massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, per i prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo: € 88.669,00.
Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
La circolare richiama l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 184/1997, secondo cui l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore al minimale previsto dall'art. 7, comma 1, della L. 638/1983 e successive modificazioni.
Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 2007 l'aliquota IVS è pari al 27,87%, in applicazione dell'art. 1, comma 769, della L. 296/2006.
Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995, la circolare riporta una tabella storica delle aliquote IVS dal 2008 al 1997, insieme ai corrispondenti minimali di retribuzione settimanale, alle prime fasce di retribuzione annua e ai massimali ex L. 335/1995. Per il 2008 l'aliquota indicata è pari al 30,87%.
Altre gestioni e aliquote particolari
Per gli iscritti nell'evidenza contabile separata del FPLD, inclusi Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, nonché per gli iscritti al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., continua ad applicarsi la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%.
Per i prosecutori volontari del Fondo Volo restano invariate le aliquote differenziate in relazione:
- alla data di iscrizione al Fondo;
- all'anzianità complessivamente maturata al 31 dicembre 1995, anche in gestioni diverse;
- all'adesione ai fondi complementari.
In particolare:
- 40,82% per i soggetti iscritti con più di 18 anni di anzianità al 31/12/1995, oppure con meno di 18 anni ma senza adesione ai fondi complementari;
- 37,70% per i soggetti con meno di 18 anni di anzianità al 31/12/1995 che abbiano aderito ai fondi complementari, per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 164/1997;
- 37,70% per gli iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 privi di anzianità contributiva in qualsiasi gestione, calcolata come aliquota del FPLD (32,70%) maggiorata del contributo addizionale del 5% previsto dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 164/1997.
La circolare indica che l'aliquota dovuta va individuata tramite il codice "tipo lavoratore" riportato nelle denunce annuali e/o mensili:
- X3 = 40,82%;
- Y3 = 37,70%;
- Z3 = 37,70%.
Chiarimenti sulla contribuzione figurativa e sull'utilizzo di altri contributi
La circolare fornisce una serie di chiarimenti interpretativi richiesti dalle sedi territoriali.
Aspettativa non retribuita ex art. 31 L. 300/1970
La contribuzione figurativa accreditata per i periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della L. 300/1970 è utile al perfezionamento dei requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Tuttavia, le retribuzioni figurative non possono essere utilizzate per il calcolo del contributo volontario, poiché la delibera richiamata non lo prevede espressamente.
Il contributo volontario deve quindi essere determinato sull'importo medio settimanale della retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di contribuzione effettiva precedente la domanda, eventualmente adeguato al minimale.
Contribuzione estera
Quando la contribuzione italiana non è sufficiente per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, può essere utilizzata anche la contribuzione estera versata in Paesi convenzionati con l'Italia, mediante totalizzazione o totalizzazione multipla, purché nell'assicurazione italiana risulti versato almeno un contributo settimanale effettivo.
Per Argentina, Australia, Tunisia e Venezuela è richiesto almeno un requisito minimo di 52 contributi settimanali per la totalizzazione della contribuzione estera.
La circolare ricorda inoltre che, in passato, era ammessa una deroga per i titolari di sola contribuzione estera versata in Svezia, Liechtenstein e Svizzera, anche in assenza di contribuzione italiana. Tale possibilità è cessata:
- per la Svezia, fino al 31 dicembre 1994;
- per il Liechtenstein, fino al 30 aprile 1995;
- per la Svizzera, con effetti sulle domande presentate dal 1° giugno 2002.
Ne consegue che, per le autorizzazioni successive, i requisiti devono essere accertati secondo le regole generali, che richiedono almeno un contributo settimanale effettivamente versato in Italia.
Incompatibilità con casse professionali e ENASARCO
La prosecuzione volontaria è incompatibile con l'iscrizione a casse o enti che gestiscono forme di previdenza per liberi professionisti, ai sensi dell'art. 3 della L. 47/1983, che ha integrato l'art. 5, comma 1, del DPR 1432/1971.
Rientrano tra tali enti anche ENPAM, ENPAF, ENPACL ed ENPAIA. Possono proseguire volontariamente soltanto gli iscritti a queste casse autorizzati con decorrenza anteriore al 25 febbraio 1983.
L'ENPAP, istituito nel 1996, è anch'esso considerato ente previdenziale per liberi professionisti; l'iscrizione costituisce quindi causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari dal 1996 in poi.
Diversamente, l'iscrizione all'ENASARCO non è causa ostativa, poiché tale ente non rientra tra le forme di previdenza sostitutive o esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Contribuzione INPS ed ENPALS
Per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, i requisiti contributivi devono risultare perfezionati nell'assicurazione generale obbligatoria o nel fondo sostitutivo/esclusivo presso cui l'interessato chiede l'autorizzazione.
Poiché l'ENPALS è una gestione assicurativa sostitutiva dell'AGO, per le domande presentate dal 12 luglio 1997 devono essere valutati solo i contributi versati e accreditati in uno dei due enti interessati, INPS o ENPALS. Viene meno, quindi, la possibilità della "totalizzazione virtuale" prevista in passato dalla convenzione tra i due enti.
Domande in costanza di disoccupazione o mobilità
La domanda di prosecuzione volontaria presentata durante la fruizione dell'indennità di disoccupazione deve essere accolta. La circolare precisa che l'indennità di disoccupazione è soltanto causa di sospensione dei versamenti volontari, non di preclusione all'autorizzazione.
In tali casi:
- la decorrenza dell'autorizzazione resta il primo sabato successivo alla domanda;
- i versamenti volontari possono riguardare solo i periodi precedenti o successivi a quello coperto da disoccupazione indennizzata;
- la decorrenza giuridica può cadere in un periodo coperto da contribuzione figurativa, mentre i pagamenti devono riferirsi a un periodo senza contribuzione.
In modo analogo, anche la mobilità non costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione, per cui le domande presentate da soggetti in mobilità vanno accolte, con la possibilità di effettuare versamenti soltanto per i periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.
Riscatto dei corsi universitari
L'art. 2 del D.Lgs. 184/1997, come modificato dall'art. 1, comma 77, della L. 247/2007, consente il riscatto dei periodi dei corsi universitari di studio anche in assenza del requisito contributivo previsto in precedenza. Il riscatto può essere richiesto anche da soggetti che non abbiano ancora iniziato attività lavorativa e non siano iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
La contribuzione riscattata è accreditata in un'apposita evidenza contabile separata del FPLD e il montante maturato può essere trasferito, su domanda, alla gestione previdenziale indicata dall'interessato tra quelle in cui risulti o sia risultato iscritto.
I contributi derivanti dal riscatto sono, in linea generale, utili ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria; tuttavia, i periodi riscattati possono costituire requisito per l'ammissione solo dopo che la contribuzione sia confluita nella gestione prescelta dall'interessato. Prima di tale momento, infatti, manca il requisito di contribuzione obbligatoria e non è possibile determinare il contributo volontario, che va calcolato sulla retribuzione imponibile soggetta a contribuzione obbligatoria nell'anno precedente la domanda.
Facoltà dei superstiti
In caso di morte dell'assicurato, i superstiti possono sostituirsi al dante causa nel versamento dei contributi volontari, limitatamente al periodo compreso tra la domanda di prosecuzione volontaria o di pensione non accoglibile e la data del decesso, purché abbiano diritto alla pensione indiretta e i versamenti siano determinanti per il conseguimento della prestazione.
Alle stesse condizioni, i superstiti possono effettuare il versamento anche per il trimestre precedente a quello del decesso del prosecutore volontario e per il periodo compreso tra l'inizio del trimestre in corso e la data del decesso.
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Poiché nel 2008 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto al 2007, i coefficienti di ripartizione dei contributi versati restano invariati.
La circolare riporta le tabelle di riparto dei contributi volontari per il 2008, distinte tra:
- autorizzazioni con decorrenza entro il 31 dicembre 1995;
- autorizzazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
Per ciascuna categoria sono indicati aliquote, coefficiente di riparto, quota base, quota pensione e totale, con riferimento ai lavoratori dipendenti non agricoli, agricoli, pescatori soggetti alla L. 250/1958, lavoratori occupati in cantieri di lavoro e domestici.
Allegato sulle classi di contribuzione
In allegato è riportata la tabella delle classi di contribuzione e della retribuzione media settimanale imponibile valida ai fini della contribuzione volontaria con decorrenza 1° gennaio 2008.
La tabella individua le classi da 18 a 46, con relativi scaglioni di retribuzione settimanale e retribuzione media settimanale imponibile, a partire dalla classe 18 fino a € 177,50 con retribuzione imponibile pari a € 177,42, fino alla classe 46 e oltre, con retribuzione settimanale oltre € 783,52 e imponibile pari a € 783,94.
Punti principali
Aggiornamento dei valori per il 2008
In conseguenza della variazione ISTAT dell'1,70% tra gennaio-dicembre 2006 e gennaio-dicembre 2007, le retribuzioni medie settimanali su cui si calcolano i contributi volontari per il 2008 aumentano dello stesso indice. La retribuzione minima settimanale è fissata in € 177,42, la prima fascia di retribuzione annua oltre la quale si applica l'aliquota aggiuntiva dell'1% è pari a € 40.765,00 e il massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995 è pari a € 88.669,00 per i prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o optanti per il sistema contributivo.
Aliquote IVS per le diverse gestioni
Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati fino al 31 dicembre 1995 l'aliquota IVS è confermata al 27,87% dal 1° gennaio 2007. Per gli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995, la circolare riepiloga le aliquote IVS per anno dal 2008 al 1997, evidenziando per il 2008 l'aliquota del 30,87%. Per l'evidenza contabile separata del FPLD e per il Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. l'aliquota resta pari al 33,00%. Per il Fondo Volo sono confermate aliquote differenziate in base all'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e all'adesione ai fondi complementari, con riferimento ai codici tipo lavoratore X3, Y3 e Z3.
Chiarimenti sulla contribuzione figurativa e sui requisiti
La contribuzione figurativa accreditata per i periodi di aspettativa non retribuita ex art. 31 L. 300/1970 è utile a perfezionare i requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ma le relative retribuzioni figurative non si utilizzano per il calcolo del contributo volontario. Il contributo va quindi determinato sulla retribuzione media settimanale dell'ultimo anno di contribuzione effettiva precedente la domanda, eventualmente adeguata al minimale. La circolare chiarisce inoltre il regime della contribuzione estera, le incompatibilità con le casse professionali, il caso ENASARCO, l'utilizzo dei contributi INPS ed ENPALS, le domande presentate in costanza di disoccupazione o mobilità, il riscatto dei corsi universitari e i versamenti dei superstiti.
Coefficienti di ripartizione e classi di contribuzione
Poiché non vi sono state variazioni dell'aliquota IVS del FPLD rispetto al 2007, i coefficienti di ripartizione dei contributi versati restano invariati. La circolare riporta le tabelle di riparto per i contributi volontari del 2008, distinte tra autorizzazioni entro il 31 dicembre 1995 e successive, e allega la tabella delle classi di contribuzione con la retribuzione media settimanale imponibile valida dal 1° gennaio 2008.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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