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Circolare

Circolare numero 48 del 9-4-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 2008 le retribuzioni, i salari convenzionali e gli importi da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi, nonché di alcune altre prestazioni connesse alla maternità e alla gestione separata. Definisce i criteri applicabili alle diverse categorie di lavoratori, indica i nuovi importi per assegni di maternità, limiti reddituali e prestazioni per collaboratori coordinati e continuativi, e riporta i massimali per il congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001. Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni è inoltre allegata la tabella provinciale delle retribuzioni 2007 da usare in via temporanea per il 2008, in attesa dei nuovi valori.

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: salari medi/convenzionali e importi di riferimento per il 2008

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: importi e criteri per il 2008

La circolare aggiorna i parametri economici da utilizzare nell’anno 2008 per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi, oltre a indicare gli importi di riferimento per alcune prestazioni connesse alla maternità e alla Gestione separata. Il documento distingue le diverse categorie di lavoratori e richiama, per ciascuna, la base retributiva o reddituale applicabile, con particolare attenzione ai casi in cui la disciplina ordinaria ha sostituito i precedenti criteri convenzionali.

Ambito di applicazione e criteri generali

Ai fini della liquidazione delle indennità relative a periodi di paga compresi nel 2008, la circolare indica i valori giornalieri e convenzionali da assumere come base di calcolo per le categorie interessate. Viene precisato che, per l’indennità di tubercolosi, i criteri illustrati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza nei soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla sola tubercolosi, le prestazioni restano commisurate alla misura fissa.

Lavoratori soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970, art. 4, la circolare richiama il superamento del regime delle retribuzioni convenzionali e conferma che, dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utile per le prestazioni va determinata secondo le regole generali previste per la generalità dei lavoratori. In particolare, la retribuzione assunta a base non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge, fissato per il 2008 in 42,14 euro. Per gli eventi indennizzabili riferiti a periodi di paga del 2008, e quindi in linea generale agli eventi insorti dal 1° febbraio 2008, la liquidazione deve avvenire secondo tali nuovi criteri.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato e assimilati, la circolare ribadisce che dal 1° gennaio 2006 la base di calcolo per le prestazioni temporanee è la retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative o, se superiore, da accordi collettivi o contratti individuali. Viene così meno il richiamo ai salari convenzionali previsto in precedenza. La determinazione concreta della retribuzione di riferimento viene rinviata al messaggio n. 29676 del 7 dicembre 2007; resta fermo il minimale di legge indicato per il 2008 nella circolare n. 11 dell’1 febbraio 2008.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, nel settore agricolo continuano invece ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati annualmente per ciascuna provincia. La circolare richiama i valori medi giornalieri validi per il 2007, comunicati con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2007, e precisa che, in attesa dei salari applicabili per il 2008, vanno utilizzati temporaneamente i valori del 2007, salvo conguaglio. Eventuali prestazioni riferite a eventi del 2007 e liquidate provvisoriamente sui salari convenzionali del 2006 devono essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari

Per le lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, ai fini del calcolo dell’indennità di maternità con inizio nel 2008, devono essere utilizzate specifiche retribuzioni convenzionali orarie. Le fasce indicate sono quattro: 6,16 euro fino a retribuzioni orarie effettive di 6,95 euro; 6,95 euro per retribuzioni superiori a 6,95 euro e fino a 8,48 euro; 8,48 euro per retribuzioni superiori a 8,48 euro; 4,48 euro per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome

Per artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali, la circolare indica gli importi da assumere per l’indennità relativa ai due mesi precedenti il parto, ai tre mesi successivi, al congedo parentale e all’interruzione della gravidanza. I valori sono differenziati per categoria: 36,86 euro per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali; 37,52 euro per artigiane; 32,88 euro per commercianti.

Gestione separata: contribuzione e requisiti economici

Per gli iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, la legge n. 247/2007 ha disposto dal 1° gennaio 2008 un aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo. Per i soggetti non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota pensionistica è pari al 24%, mentre l’aliquota aggiuntiva per maternità, assegno al nucleo familiare e malattia da degenza ospedaliera è pari allo 0,72%; la contribuzione complessiva è quindi del 24,72%. Applicando tale aliquota al minimale di reddito 2008 pari a 13.819,00 euro, il contributo mensile utile al requisito è fissato in 284,67 euro. Per gli eventi insorti nel 2008, il limite di reddito per l’indennità di degenza ospedaliera e per l’indennità di malattia è pari a 61.030,90 euro.

Gestione separata: indennità di malattia e degenza ospedaliera

Per i collaboratori a progetto e le categorie assimilate, l’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. La prestazione si calcola applicando le percentuali del 4%, 6% o 8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento, assumendo come base il massimale contributivo diviso per 365. Per le malattie iniziate nel 2008, il massimale è pari a 88.669,00 euro e la base giornaliera è 242,93 euro, con indennità giornaliere di 9,72 euro, 14,58 euro o 19,43 euro in relazione agli accrediti contributivi.

Per la degenza ospedaliera, i criteri vigenti prevedono percentuali del 8%, 12% e 16% in base alla contribuzione dei 12 mesi precedenti il ricovero. Per le degenze iniziate nel 2008, il calcolo sulla base di 242,93 euro giornalieri comporta un’indennità di 19,43 euro, 29,15 euro o 38,87 euro al giorno, a seconda che risultino accreditati 3-4, 5-8 o 9-12 mesi di contribuzione.

Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato

In ragione della variazione ISTAT dell’1,7% applicabile per il 2008, l’assegno di maternità concesso dai Comuni, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001, è pari a 299,53 euro mensili, per un totale di 1.497,65 euro. Per i nuclei familiari di tre componenti, l’indicatore della situazione economica equivalente da non superare è fissato a 31.223,51 euro.

L’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del medesimo decreto, è invece pari a 1.843,90 euro in misura intera per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2008.

Congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001

La circolare richiama il valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico per il 2008, determinato in 5.760,56 euro sulla base della perequazione automatica dell’1,6% disposta dal D.M. 19 novembre 2007. Tale importo costituisce il riferimento per il congedo parentale nei casi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001: il genitore che nel 2008 richiede periodi di congedo ulteriori rispetto a quelli ordinari ha diritto all’indennità del 30% se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezza il trattamento minimo, cioè 14.401,40 euro. L’Istituto si riserva di comunicare l’eventuale importo definitivo.

Art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001: congedo straordinario per familiari di portatori di handicap

Per il beneficio economico e l’accredito figurativo relativi ai periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap, la circolare ribadisce che il tetto massimo annuo complessivo dell’onere è costituito dall’importo rivalutato originario di 70 milioni di lire, pari a 36.151,98 euro. Tale importo deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo, in funzione dell’aliquota pensionistica IVS vigente.

Per il 2008, applicando la variazione ISTAT dell’1,7% e l’aliquota del 33% del FPLD, sono indicati i seguenti valori massimi:

  • importo complessivo annuo: 41.934,23 euro;
  • importo massimo annuo dell’indennità: 31.529,00 euro;
  • importo massimo giornaliero dell’indennità: 86,38 euro;
  • retribuzione figurativa massima annua accreditabile: 31.529,00 euro;
  • retribuzione figurativa massima settimanale: 606,33 euro;
  • retribuzione figurativa massima giornaliera: 86,38 euro.

Tabella provinciale per compartecipanti familiari e piccoli coloni

In allegato alla circolare è riportata la tabella provinciale delle retribuzioni medie giornaliere 2007, con relativo contributo giornaliero e contributo base per ciascuna provincia. Tali valori servono, in via temporanea e salvo conguaglio, per l’erogazione delle prestazioni ai compartecipanti familiari e piccoli coloni fino alla comunicazione dei salari applicabili per il 2008.

Punti principali

Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità e tubercolosi

La circolare stabilisce gli importi giornalieri o convenzionali da assumere per la liquidazione delle prestazioni riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2008. Precisa inoltre che, per l’indennità di tubercolosi, tali criteri valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla sola tbc si applica la misura fissa.

Lavoratori soci di cooperative

Dal 1° gennaio 2007, a seguito del superamento del regime delle retribuzioni convenzionali, la retribuzione imponibile e utile alla liquidazione delle prestazioni segue le regole generali dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. Per gli eventi indennizzabili con periodi di paga del 2008, quindi in linea generale dal 1° febbraio 2008, la prestazione va liquidata con i nuovi criteri, fermo restando il minimale giornaliero di legge pari a 42,14 euro.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato e assimilati, dal 1° gennaio 2006 la retribuzione utile per le prestazioni temporanee è quella prevista dai contratti collettivi o da accordi/contratti individuali se più favorevoli, e non più i salari convenzionali. La circolare rinvia al messaggio n. 29676 del 7 dicembre 2007 per i criteri di determinazione della retribuzione e ricorda che essa non può essere inferiore al minimale di legge 2008 indicato nella circolare n. 11 dell’1 febbraio 2008.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per questa categoria restano applicabili, nell’ambito agricolo, i salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia. In attesa dei valori 2008, devono essere utilizzati in via temporanea, salvo conguaglio, i salari validi per il 2007; eventuali prestazioni già liquidate con i valori 2006 per eventi riferiti al 2007 devono essere riliquidate con i nuovi importi 2007.

Addette ai servizi domestici e familiari

Per le lavoratrici domestiche e familiari, ai fini dell’indennità di maternità con inizio nel 2008, sono previste retribuzioni convenzionali orarie differenziate per fasce di paga effettiva: 6,16 euro fino a 6,95 euro orari; 6,95 euro oltre 6,95 e fino a 8,48 euro; 8,48 euro oltre 8,48 euro; 4,48 euro per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome

Per artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali, la circolare indica gli importi da utilizzare per i due mesi precedenti il parto, i tre mesi successivi, il congedo parentale e l’interruzione di gravidanza. Gli importi variano in base alla categoria: 36,86 euro per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali; 37,52 euro per artigiane; 32,88 euro per commercianti.

Gestione separata: contributi e limiti reddituali

Per gli iscritti alla Gestione separata, la legge n. 247/2007 ha elevato dal 1° gennaio 2008 l’aliquota pensionistica al 24%; con l’aliquota aggiuntiva per maternità, assegno al nucleo familiare e malattia da degenza ospedaliera, la contribuzione complessiva per i non assicurati altrove è pari al 24,72%. Il contributo mensile utile per verificare il requisito è pari a 284,67 euro, calcolato sul minimale di reddito 2008 di 13.819,00 euro. Il limite di reddito per l’indennità di degenza ospedaliera e malattia è pari a 61.030,90 euro.

Gestione separata: indennità di malattia e degenza ospedaliera

Per i collaboratori a progetto e categorie assimilate, l’indennità di malattia è fissata al 50% dell’importo della degenza ospedaliera. Per le malattie iniziate nel 2008, l’importo base è dato da 242,93 euro giornalieri (88.669 euro/365) e l’indennità giornaliera è pari a 9,72 euro, 14,58 euro o 19,43 euro a seconda che risultino accreditati, nei 12 mesi precedenti, rispettivamente 3-4, 5-8 o 9-12 mesi di contribuzione.

Gestione separata: degenza ospedaliera

Per le degenze iniziate nel 2008, l’indennità è calcolata sul valore di 242,93 euro giornalieri e corrisponde a 19,43 euro, 29,15 euro o 38,87 euro al giorno, in base alla contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti il ricovero (3-4, 5-8 o 9-12 mesi).

Assegni di maternità dei Comuni

A seguito della variazione ISTAT dell’1,7% per il 2008, l’assegno di maternità concesso dai Comuni per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento è pari a 299,53 euro mensili, per un totale di 1.497,65 euro. Il corrispondente limite ISEE per nuclei familiari di tre componenti è fissato a 31.223,51 euro.

Assegno di maternità dello Stato

L’assegno di maternità dello Stato, per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2008, è pari a 1.843,90 euro in misura intera, sempre sulla base della rivalutazione ISTAT dell’1,7%.

Congedo parentale ex art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001

Il valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico per il 2008 è indicato in 5.760,56 euro. Di conseguenza, il limite reddituale per il riconoscimento dell’indennità al 30% nei casi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli ordinari è pari a 14.401,40 euro, corrispondenti a due volte e mezza tale importo. L’INPS si riserva di comunicare l’eventuale valore definitivo.

Art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001: congedo per familiari di portatori di handicap

La circolare ribadisce che il tetto massimo annuo complessivo per il beneficio è costituito dall’importo rivalutato del limite originario di 70 milioni di lire, pari a 36.151,98 euro, da ripartire tra indennità economica e accredito figurativo. Per il 2008, applicando la variazione ISTAT dell’1,7% e l’aliquota del 33%, il tetto complessivo annuo è pari a 41.934,23 euro; l’importo massimo annuo dell’indennità economica è pari a 31.529,00 euro e quello giornaliero a 86,38 euro. La stessa cifra di 31.529,00 euro è il massimo annuo della retribuzione figurativa; il limite settimanale è 606,33 euro e quello giornaliero 86,38 euro.

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