Circolare numero 49 del 10-4-2008
Proroga al 30 settembre 2008 del termine entro cui è possibile sottoscrivere gli accordi aziendali volti a promuovere la stabilizzazione dei collaboratori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per accedere alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, il termine per stipulare l’accordo sindacale aziendale non è più il 30 aprile 2007 ma il 30 settembre 2008. Restano invariati gli altri adempimenti già indicati nella circolare n. 78/2007, tra cui la presenza di un contratto di collaborazione ancora in essere, il versamento di un acconto pari a un terzo del contributo straordinario e il deposito della documentazione presso l’INPS competente. Vengono inoltre richiamati i chiarimenti del Ministero del lavoro e precisato che la stabilizzazione riguarda rapporti di collaborazione coordinata e continuativa già esistenti e non soggetti a termini prescrizionali, distinguendola dall’emersione di lavoro subordinato irregolare.
Proroga al 30 settembre 2008 del termine per l’accordo sindacale di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione
Proroga del termine per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione
La circolare interviene sulla procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 1, commi 1202-1210, della legge n. 296/2006, chiarendo che il termine per la stipula dell’accordo sindacale aziendale è stato prorogato dal 30 aprile 2007 al 30 settembre 2008. La modifica discende dall’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Quadro normativo e richiamo ai chiarimenti ministeriali
La circolare dà atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo coordinato del decreto-legge n. 248/2007 e segnala la circolare n. 8 del 31 marzo 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l’attività ispettiva, come fonte di ulteriori istruzioni applicative. L’obiettivo è fornire un aggiornamento operativo sulla procedura, senza modificare gli altri elementi già delineati nella circolare n. 78 del 17 aprile 2007.
Adempimenti richiesti per accedere alla procedura
Resta fermo che, per poter accedere alla stabilizzazione, devono coesistere gli adempimenti già previsti originariamente:
- esistenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ancora in essere;
- versamento dell’acconto di un terzo del contributo straordinario;
- deposito presso la sede INPS competente, con riferimento alla sede legale del committente, dell’attestazione del versamento dell’acconto, degli accordi di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato relativi a ciascun lavoratore stabilizzato.
Ambito oggettivo della stabilizzazione
La procedura riguarda la trasformazione, mediante accordo sindacale, di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. La circolare precisa che l’oggetto della stabilizzazione è un rapporto di collaborazione già esistente e ancora in essere, di qualunque durata.
Assenza di termini prescrizionali e rapporti stabilizzabili
Viene chiarito che per la procedura di stabilizzazione non vi sono termini prescrizionali. Inoltre, possono essere stabilizzati anche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1° aprile 1996.
Distinzione da altre procedure di emersione
La circolare distingue la stabilizzazione dalla procedura di emersione di rapporti di lavoro subordinato non risultanti da scritture o altra documentazione, disciplinata dall’art. 1, commi da 1192 a 1201, della legge n. 296/2006. Le precisazioni richiamate nel messaggio n. 29513 del 6 dicembre 2007 si riferiscono esclusivamente a quest’ultima ipotesi e non alla stabilizzazione.
Punti principali
Proroga del termine per l’accordo sindacale
Il termine originario del 30 aprile 2007, previsto per la stipula dell’accordo sindacale aziendale finalizzato alla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è prorogato al 30 settembre 2008. La modifica deriva dall’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Adempimenti che restano invariati
La proroga riguarda solo il termine per l’accordo sindacale; restano immutati gli altri adempimenti previsti dalla circolare n. 78/2007: esistenza di un contratto di collaborazione ancora in essere, versamento dell’acconto pari a un terzo del contributo straordinario e deposito presso la sede INPS competente dell’attestazione del versamento, degli accordi di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato di ciascun lavoratore stabilizzato.
Chiarimenti ministeriali richiamati
Viene segnalata la circolare n. 8 del 31 marzo 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l’attività ispettiva, come fonte di ulteriori istruzioni e chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina.
Ambito della procedura di stabilizzazione
La stabilizzazione consente ai committenti di trasformare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato mediante accordi sindacali. La circolare precisa che non vi sono termini prescrizionali per questa procedura e che possono essere stabilizzati anche rapporti stipulati a partire dal 1° aprile 1996.
Distinzione rispetto all’emersione di lavoro subordinato irregolare
Le precisazioni richiamate nel messaggio n. 29513 del 6 dicembre 2007 riguardano esclusivamente la diversa procedura di emersione di rapporti di lavoro subordinato non risultanti da scritture o altra documentazione, disciplinata dall’art. 1, commi 1192-1201, della legge n. 296/2006.
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