Circolare numero 51 del 18-4-2008
la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modalità di rilascio e contenuti analitici del DURC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e del DM 24 ottobre 2007 in tema di DURC richiesto per accedere ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Vengono chiariti i soggetti obbligati, il significato di DURC interno, i requisiti di regolarità contributiva e contrattuale, le cause non ostative al rilascio, i termini di validità e le modalità operative per la gestione delle dichiarazioni, delle verifiche mensili e delle sanzioni accessorie.
DURC interno per la fruizione dei benefici normativi e contributivi dal 1° gennaio 2008
DURC interno per la fruizione dei benefici normativi e contributivi
La circolare esamina la disciplina introdotta dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, attuata dal DM 24 ottobre 2007, con riferimento esclusivo al DURC richiesto per ottenere i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Il documento chiarisce presupposti, ambito di applicazione, modalità operative e ricadute gestionali per le strutture INPS e per i datori di lavoro.
Quadro normativo e decorrenza
La normativa stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la fruizione dei benefici è subordinata al possesso del DURC e al rispetto degli accordi e contratti collettivi applicabili. La circolare inquadra la disciplina nel più ampio obiettivo di contrasto all’evasione ed elusione contributiva, evidenziando la funzione premiale per le imprese regolari.
Il DM 24 ottobre 2007, pubblicato in G.U. il 30 novembre 2007 ed entrato in vigore il trentesimo giorno successivo, detta una regolamentazione uniforme del DURC, sia per le modalità di rilascio sia per i contenuti analitici. La presente circolare si limita alla fattispecie relativa alla fruizione dei benefici, rinviando ad altri interventi per gli ulteriori ambiti applicativi.
DURC interno e soggetti interessati
Per i datori di lavoro che intendono fruire dei benefici normativi e contributivi, il requisito della regolarità contributiva è attestato tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Quando coincide l’Istituto che rilascia il DURC e quello che concede il beneficio, la verifica avviene internamente senza emissione materiale del documento: questa attestazione viene qualificata come "DURC interno".
La circolare sottolinea che l’introduzione della nuova disciplina impone un presidio costante dei flussi informativi e dei controlli, orientando l’attività delle strutture verso una gestione complessiva e mensile della regolarità aziendale.
Modalità di richiesta e ruolo del modello DM10
Ai fini della fruizione delle agevolazioni, la richiesta di DURC si considera assolta mediante il modello DM10 contenente i codici relativi ai benefici. Il DM10 assume quindi, per questa specifica finalità, il valore di manifestazione di volontà del datore di lavoro.
Restano ferme, tuttavia, le disposizioni che prevedono per singole agevolazioni la presentazione di specifiche istanze o documentazioni e il rilascio di appositi provvedimenti autorizzativi. Le unità di processo aziende con dipendenti devono continuare a svolgere le istruttorie previste per i benefici che richiedono un codice di autorizzazione dedicato.
Benefici normativi e contributivi interessati
La circolare rinvia all’elenco allegato alla circolare ministeriale, precisando che tale elencazione ha valore esemplificativo e non esaustivo. Il concetto di beneficio è inteso come eccezione rispetto a un regime generale di oneri economico-patrimoniali.
Sono quindi qualificati come benefici contributivi gli sgravi collegati alla costituzione o gestione del rapporto di lavoro che comportano una deroga all’ordinario regime contributivo. Restano esclusi, in linea generale, il regime contributivo dell’apprendistato e le riduzioni strutturali che caratterizzano interi settori o territori. Se, però, in tali ambiti esistono ulteriori agevolazioni non generalizzate, queste sono considerate benefici e restano soggette al DURC.
Obbligo di applicazione del contratto collettivo
Tra le condizioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni vi è il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La circolare precisa che il requisito riguarda soltanto la parte economica e normativa dei contratti, non anche la parte obbligatoria.
La lettura della norma nel senso di imporre anche la parte obbligatoria sarebbe, infatti, in contrasto con la libertà sindacale e con i principi comunitari della concorrenza. Per attestare il rispetto di tale requisito, i datori di lavoro devono trasmettere annualmente una dichiarazione di responsabilità.
Requisiti di regolarità contributiva
L’art. 5 del DM elenca i requisiti di regolarità che devono essere verificati dai singoli Istituti previdenziali. Per il rilascio del DURC regolare occorre che sussistano:
- correntezza degli adempimenti mensili o periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti;
- assenza di inadempienze in atto;
- eventuale rateizzazione con parere favorevole dell’Istituto competente;
- sospensioni dei pagamenti disposte per legge;
- istanza di compensazione supportata da documentazione del credito.
La verifica, ai fini della legittima fruizione dei benefici, va effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti e deve avere per oggetto i contributi accertati come dovuti. La semplice contestazione di omissioni o la mancata quantificazione non integrano, di per sé, irregolarità ostativa.
Obblighi verso altri enti e Casse edili
Il requisito di regolarità si estende anche agli adempimenti verso altri enti previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro devono quindi rendere una specifica dichiarazione relativa alla regolarità nei confronti di tali enti e, per le imprese del settore edile, anche nei confronti delle Casse edili.
Per semplificare gli adempimenti, questa dichiarazione è stata integrata nella modulistica relativa all’applicazione dei contratti collettivi. La circolare rinvia alle istruzioni operative dedicate per la trasmissione e la verifica.
Cause non ostative al rilascio del DURC
L’art. 8 del DM individua alcune situazioni che non impediscono il rilascio del DURC. In particolare, non costituiscono causa ostativa:
- la sospensione della cartella esattoriale per ricorso amministrativo o giudiziario, per i crediti iscritti a ruolo;
- il contenzioso amministrativo non ancora definito con decisione di rigetto;
- il contenzioso giudiziario fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo provvedimenti esecutivi che consentano l’iscrizione a ruolo delle somme;
- il possesso di determinati aiuti di Stato indicati dal DPCM adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge n. 296/2006, se non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.
La circolare evidenzia che la nuova disciplina sostituisce il precedente criterio valutativo, che richiedeva un esame della fondatezza o della finalità dilatoria del ricorso amministrativo. Ora, in presenza di ricorso amministrativo, la regolarità va riconosciuta fino alla decisione.
Validità mensile, termini di verifica e preavviso di accertamento negativo
Poiché i benefici sono normalmente erogati con cadenza mensile, anche il DURC ha validità mensile. L’art. 6 del decreto fissa in 30 giorni il termine entro il quale deve essere accertata la regolarità del datore di lavoro che richiede i benefici.
Se nel corso della verifica emerge un’irregolarità che potrebbe comportare il mancato riconoscimento del beneficio, il procedimento si sospende e viene inviato un preavviso di accertamento negativo. Al datore di lavoro è assegnato un termine non superiore a 15 giorni per regolarizzare la posizione. Se il termine decorre inutilmente, l’Istituto procede al recupero delle agevolazioni con il relativo addebito.
Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e sanzioni accessorie
L’art. 9 del DM individua ulteriori irregolarità pregresse in materia di tutela delle condizioni di lavoro che non ostano al rilascio del DURC, ma incidono specificamente sul DURC richiesto per la fruizione dei benefici. L’allegato A del decreto elenca le violazioni e il relativo periodo di efficacia della sanzione accessoria, che varia da 3 a 24 mesi in base alla gravità.
La circolare chiarisce che tale disciplina non si applica al DURC rilasciato per appalti pubblici e privati, ma solo a quello finalizzato ai benefici normativi e contributivi. Viene inoltre richiamato il rinvio alle precisazioni ministeriali sulla natura delle violazioni, sulle modalità di accertamento e sulla responsabilità.
Efficacia temporale della disciplina
La circolare precisa che, ai fini della fruizione dei benefici, l’efficacia interdittiva degli illeciti in materia di tutela delle condizioni di lavoro opera solo per le condotte successive all’entrata in vigore del decreto. Analogamente, la verifica della regolarità contributiva deve riguardare i periodi di paga successivi alla medesima data.
Le strutture INPS sono tenute a svolgere tempestivamente tutte le attività gestionali necessarie per l’applicazione della nuova disciplina, tenuto conto della periodicità mensile dei controlli e della validità mensile del DURC.
Modalità operative: dichiarazione, codici di autorizzazione e controlli mensili
Per la dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi è stato predisposto il modulo "SC 37 DURC Interno", da trasmettere annualmente. I datori di lavoro già fruitori di agevolazioni devono inviare la dichiarazione entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla circolare; negli altri casi, la dichiarazione va presentata contestualmente alla richiesta dei benefici.
La trasmissione deve avvenire preferibilmente in via telematica tramite il sito INPS; in alternativa è possibile la consegna o la spedizione alla Direzione INPS territorialmente competente. Per identificare i soggetti che hanno presentato la dichiarazione è istituito il codice di autorizzazione "4W", da attribuire con validità annuale su ciascuna posizione contributiva riferita allo stesso codice fiscale. L’assenza del codice comporta l’esclusione dalla fruizione delle agevolazioni.
Per le irregolarità accertate in materia di tutela delle condizioni di lavoro, viene istituito il codice di autorizzazione "1W", anch’esso da inserire tempestivamente sulle posizioni contributive interessate con durata pari al periodo della sanzione accessoria. La presenza del codice impedisce la verifica di regolarità fino alla sua scadenza.
La circolare descrive infine una procedura automatizzata, integrata nel "Fascicolo Elettronico Aziendale", per la verifica mensile della regolarità contributiva. Il sistema elabora i flussi DM10, attiva il controllo in presenza di codici agevolativi e fornisce un cruscotto di sintesi con semafori:
- verde, in assenza di irregolarità, con riconoscimento delle agevolazioni;
- rosso, in presenza di irregolarità, con invio della comunicazione all’azienda e al consulente e assegnazione del termine di 15 giorni per la regolarizzazione.
Se la situazione non viene sanata, la procedura recupera le agevolazioni tramite nota di rettifica con apposita causale di recupero.
Ulteriori sviluppi
La circolare segnala, infine, ulteriori sviluppi organizzativi: è richiamato il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74 sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, e viene annunciato il rilascio di una procedura telematica per l’invio periodico mensile del DURC su prenotazione, al fine di semplificare i rapporti tra Istituto e imprese.
Punti principali
Decorrenza e finalità della disciplina
Dal 1° gennaio 2008 la fruizione dei benefici normativi e contributivi è subordinata al possesso del DURC e al rispetto degli accordi e contratti collettivi applicabili. La disciplina mira a contrastare evasione ed elusione e a premiare i comportamenti regolari delle imprese.
DURC interno e modalità di richiesta
Per i benefici contributivi, quando l’Istituto che rilascia il DURC coincide con quello che concede l’agevolazione, la verifica avviene senza emissione materiale del documento; questa attestazione è definita "DURC interno". La richiesta si considera assolta tramite il modello DM10 contenente le agevolazioni, mentre per alcune fattispecie restano necessari specifici procedimenti autorizzativi.
Benefici assoggettati e esclusioni
Sono ricompresi i benefici normativi e contributivi collegati al rapporto di lavoro, intesi come deroghe a un ordinario regime contributivo. Restano esclusi, in linea generale, i regimi contributivi strutturali come apprendistato o sottocontribuzioni di settore/territorio; eventuali ulteriori agevolazioni non generalizzate restano invece soggette al DURC.
Requisito di contratto collettivo
La fruizione delle agevolazioni richiede l’applicazione della sola parte economica e normativa dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. I datori di lavoro devono presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità.
Regolarità contributiva e verifiche
Il DURC regolare presuppone correntezza degli adempimenti, corrispondenza tra versamenti effettuati e dovuti, assenza di inadempienze in atto, rateizzazioni autorizzate, sospensioni di legge o compensazioni documentate. La verifica riguarda le posizioni contributive delle aziende con dipendenti e deve riferirsi ai contributi accertati come dovuti, non a mere contestazioni o omissioni non quantificate.
Altri enti e Casse edili
La regolarità deve sussistere anche verso gli altri enti previdenziali e assistenziali; per le imprese edili, anche verso le Casse edili. Il datore di lavoro rende una specifica dichiarazione integrata nella modulistica prevista.
Cause non ostative al rilascio
Non impediscono il rilascio del DURC la sospensione della cartella per ricorso, il contenzioso amministrativo non deciso e il contenzioso giudiziario fino al passaggio in giudicato, salvo provvedimenti esecutivi. Non è ostativo, inoltre, il possesso di determinati aiuti di Stato non ancora rimborsati o accantonati.
Validità, termini e preavviso negativo
Il DURC ha validità mensile; la regolarità va accertata entro 30 giorni. In presenza di irregolarità viene inviato un preavviso di accertamento negativo con termine massimo di 15 giorni per la regolarizzazione, decorso il quale si procede al recupero delle agevolazioni.
Sanzioni accessorie e controlli mensili
Le pregresse irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro possono comportare una sanzione accessoria da 3 a 24 mesi, rilevante solo per il DURC ai fini dei benefici e non per quello relativo agli appalti. L’INPS introduce procedure telematiche e codici di autorizzazione per monitorare mensilmente la regolarità e gestire le esclusioni dalle agevolazioni.
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