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Sentenza

Sentenza del 09/02/2015 n. 707 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Istanza di riesame della sentenza - Inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, lamentando in particolare la mancata convocazione del proprio difensore all’udienza di trattazione dell’appello. Tuttavia, l’atto non era stato proposto attraverso il corretto mezzo di impugnazione: una sentenza non può essere riesaminata dallo stesso giudice in base a una semplice istanza, in ossequio al principio di irretrattabilità delle sentenze. La doglianza relativa alla mancata convocazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante ricorso per cassazione per violazione dell’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, non mediante istanza di riesame né, in assenza dei presupposti dell’art. 395 c.p.c., mediante revocazione.

La decisione

L’istanza di riesame è stata dichiarata inammissibile. Il giudice ha escluso che l’atto potesse essere convertito o interpretato come ricorso per revocazione, poiché non ricorrevano i presupposti previsti dall’art. 395 c.p.c. È stato precisato che la censura relativa alla mancata convocazione del difensore avrebbe dovuto essere proposta con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., denunciando la violazione dell’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la comunicazione dell’avviso di trattazione e la convocazione delle parti nel processo tributario. La sua eventuale violazione, come la mancata convocazione del difensore, deve essere fatta valere con il corretto mezzo di impugnazione.

  • Art. 50 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel contesto delle impugnazioni nel processo tributario; conferma la necessità di utilizzare i mezzi di impugnazione previsti dalla legge e non una generica istanza di riesame.

  • Art. 395 c.p.c.

    Prevede i casi tassativi di revocazione delle sentenze. La mera contestazione della mancata convocazione all’udienza non consente di qualificare automaticamente l’atto come ricorso per revocazione se non ricorre uno dei motivi previsti dalla norma.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi del ricorso per cassazione. La violazione delle norme processuali tributarie, inclusa quella relativa alla convocazione delle parti, deve essere denunciata in questa sede quando la sentenza è ormai impugnabile soltanto davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Una sentenza non può essere riesaminata dallo stesso giudice tramite una semplice istanza: occorre utilizzare lo specifico mezzo di impugnazione previsto dalla legge.
  • La qualificazione dell’atto dipende dal suo contenuto, ma la conversione in revocazione è possibile solo quando sussistono concretamente uno dei motivi tassativi previsti dall’art. 395 c.p.c.
  • Le violazioni relative alla mancata convocazione o partecipazione delle parti all’udienza devono essere fatte valere tempestivamente e attraverso il corretto mezzo di impugnazione, normalmente il ricorso per cassazione quando la sentenza è impugnabile in quella sede.
  • Il principio di irretrattabilità impedisce al giudice che ha già deciso la controversia di modificare o riesaminare la propria sentenza al di fuori dei procedimenti di impugnazione previsti dalla legge.

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