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Legge

L.R. Abruzzo 44/2005

Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 44/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, le categorie ammesse alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale e le relative tessere, fissando limiti di reddito, competenze dei Comuni e copertura finanziaria per le minori entrate. Le agevolazioni erano previste in via generale per il 2006, poi prorogate e in parte ristrette per gli anni successivi, con esclusione di molti beneficiari dal 2010 in avanti.

Agevolazioni di libera circolazione sul trasporto pubblico locale in Abruzzo

Agevolazioni di libera circolazione sul trasporto pubblico locale in Abruzzo

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione Abruzzo, le agevolazioni di viaggio sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, compresi i servizi ferroviari regionali di seconda classe per gli spostamenti interni alla Regione. Il testo risultante è fortemente segnato da limiti temporali annuali: le agevolazioni generalizzate previste originariamente per il 2006 sono state prorogate per il 2007 e, negli anni successivi, progressivamente ristrette a specifiche categorie.

Ambito soggettivo delle agevolazioni

Hanno diritto alla libera circolazione, nei limiti previsti dalla disciplina vigente nel tempo:

  • i titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato italiano;
  • i bambini accompagnati e di altezza non superiore a un metro;
  • i dipendenti della Direzione regionale Trasporti e Mobilità in servizio di vigilanza e controllo del trasporto pubblico locale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
  • gli appartenenti ad Arma dei Carabinieri, Forze di polizia, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco, muniti di tessera del rispettivo comando e in servizio;
  • i cittadini residenti in Abruzzo in possesso di tessera regionale di libera circolazione rilasciata dal Comune di residenza, se appartenenti alle categorie indicate dalla legge, tra cui privi di vista, sordomuti certificati, minori invalidi con specifiche provvidenze, grandi invalidi, invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente almeno pari al 74%, mutilati e invalidi di servizio, mutilati e invalidi di guerra, Cavalieri di Vittorio Veneto.

Per l’anno 2010, e poi per gli anni 2011, 2012 e dal 2013 in avanti, le agevolazioni previste dalla legge si applicano esclusivamente ai beneficiari di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 1, comma 1.

Requisito reddituale e deroghe

La tessera di libera circolazione, o la conferma della validità di quella già posseduta, non spetta a chi nell’anno precedente alla domanda abbia realizzato un reddito imponibile IRPEF superiore a euro 15.500,00.

Il limite reddituale non si applica a:

  • privi di vista per cecità assoluta;
  • sordomuti in possesso di certificazione;
  • Cavalieri di Vittorio Veneto;
  • grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;
  • ex militari di leva con invalidità derivante dal servizio fino alla quinta categoria tabellare;
  • invalidi con grado di invalidità pari al 100%, a prescindere dalla causa invalidante.

Tessera speciale per accompagnatore

Agli invalidi delle categorie residenti in Abruzzo cui sia riconosciuto il diritto all’accompagnamento spetta una tessera speciale recante le generalità del beneficiario e la dicitura che la rende valida anche per l’accompagnatore, ma solo se questi viaggia insieme al titolare.

Procedimento e competenze amministrative

Le funzioni amministrative relative a:

  • ricezione delle domande;
  • verifica della documentazione e dei requisiti;
  • rilascio o rinnovo delle tessere; sono attribuite ai Comuni di residenza dei richiedenti.

I Comuni devono trasmettere alla Direzione regionale Trasporti e Mobilità, entro gennaio 2007, il numero di tessere rilasciate nell’anno precedente, con l’indicazione delle categorie dei beneficiari.

Divieti ulteriori

Fatte salve le agevolazioni previste dalla legge e quelle dell’art. 34 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è vietato il rilascio di documenti di viaggio gratuiti e semi-gratuiti sulle linee di trasporto pubblico locale nel territorio regionale.

Copertura finanziaria e riparto delle risorse

Le minori entrate per le aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o contratto di servizio sono compensate da contributi forfettari della Regione Abruzzo.

Per il 2006 la copertura era posta a carico di specifiche disponibilità del bilancio regionale; successivamente la disciplina finanziaria è stata aggiornata per l’anno 2013, con quantificazione delle minori entrate in euro 750.000,00 e utilizzo di risorse del Fondo unico per il trasporto pubblico locale, nonché per gli esercizi successivi al 2013, con determinazione annuale delle risorse da parte della Giunta regionale nell’ambito della programmazione prevista dalla normativa regionale richiamata.

Il riparto tra le aziende avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, riferite al penultimo anno precedente quello di riferimento, sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, esclusi i servizi bis e quelli occasionali. Per i servizi urbani le percorrenze sono maggiorate del 50%.

Abrogazioni e sostituzioni normative

Con l’entrata in vigore della legge sono state abrogate:

  • la L.R. 2 ottobre 1998, n. 114;
  • gli articoli 10 e 11 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40;
  • l’art. 153 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, come modificato dalla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Decorrenza e valore attuale

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Tuttavia la disciplina è oggi in larga parte storicizzata e riferita a esercizi finanziari e annualità ormai conclusi; inoltre, le agevolazioni sono state limitate per più anni a sole alcune categorie di beneficiari. Per tale ragione l’atto presenta un rilevante profilo di obsolescenza pratica.

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