Cassazione Penale, Sentenza n. 25896/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione della detenzione di sostanza stupefacente come finalizzata allo spaccio (art.73 DPR 309/1990, commi 1 e 4) — si contestava che gli elementi probatori non dimostrerebbero, con ragionevole probabilità, la destinazione allo spaccio anziché l'uso personale (si eccepisce valore probatorio non univoco di messaggistica criptica, strumenti da taglio/bilancino e del quantitativo trovato); (2) censura sull'esclusione della lieve entità (comma V art.73 DPR 309/1990) — si deduceva che modalità e quantità non provano l'inserimento in una rete di spaccio, che l'occultamento era rudimentale, che il sistema di videosorveglianza era non funzionante e che l'assenza di denaro sarebbe incompatibile con lo spaccio professionale; (3) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art.133 c.p.) per insufficiente motivazione della Corte d'appello nel rigetto delle attenuanti.
La decisione
Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso in cassazione. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) ha confermato la valutazione di merito circa la destinazione allo spaccio, valorizzando con logica e coerenza la convergenza degli elementi probatori — quantitativo netto di hashish gr. 92,476 (pari a 894 dosi), suddivisione in porzioni e accurato occultamento, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, conversazioni telefoniche con linguaggio criptico interpretate alla luce del contesto e la commissione del fatto durante la custodia agli arresti domiciliari; (2) ha dichiarato corretta la esclusione della lieve entità dopo valutazione globale degli indici previsti dalla legge (quantitativo, modalità, mezzi, e la presenza di sistema di videosorveglianza e uso dell'abitazione come base per la cessione) e richiamato la giurisprudenza secondo cui la lieve entità è riconoscibile solo in ipotesi di minima offensività complessiva; (3) ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche da parte della Corte d'appello, che ha indicato elementi decisivi (commissione dei reati in regime di arresti domiciliari, precedenti, eterogeneità delle imputazioni) sufficienti per motivare l'esclusione. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della sentenza di merito (pena determinata dalla Corte d'appello in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 18.100,00 di multa) e la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha applicato l'art.73 nel senso che la determinazione della destinazione a spaccio si compie con una valutazione globale degli elementi (quantitativo, modalità, mezzi e circostanze). Ha inoltre richiamato il comma V (lieve entità) nella formulazione giurisprudenziale: la lieve entità è riconoscibile solo in presenza di una offensività minima complessiva e tutti gli indici devono essere valutati unitariamente.
Richiamato in relazione alla pluralità delle contestazioni (reati eterogenei) a carico dell'imputato, rilevante ai fini della valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche.
La norma sulle circostanze attenuanti generiche è stata interpretata nel senso che il giudice di merito può fondare il rifiuto su uno o pochi elementi ritenuti decisivi; in sede di legittimità la motivazione è insindacabile se non contraddittoria e se indica gli elementi ritenuti prevalenti.
Codice di Procedura Penale, art. 606, lett. b) e lett. e)
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione: la Corte ha esaminato le censure per presunta inosservanza/errata applicazione della legge penale (lett. b) e per manifesta illogicità della motivazione (lett. e)), ritenendole infondate perché la decisione di merito era adeguatamente motivata e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- La qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio non può fondarsi su un solo elemento (es. solo quantità), ma su una valutazione complessiva: quantità significativa + suddivisione in porzioni + strumenti per il confezionamento + comunicazioni con linguaggio criptico + modalità di occultamento + circostanze (es. operare durante arresti domiciliari) rafforzano l'ipotesi di spaccio.
- La previsione della "lieve entità" (comma V art.73 DPR 309/1990) richiede una valutazione globale; la presenza di anche un solo indice negativo significativo può escludere la lieve entità nonostante altri indici positivi.
- Per ottenere le attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti e specifici di valore positivo sulla personalità o sulle modalità del reato: il giudice può fondare il diniego su uno o più elementi ritenuti prevalenti e non è tenuto ad analizzare esaustivamente ogni circostanza favorevole.
- In sede di cassazione la contestazione della valutazione di merito richiede prove di manifesta illogicità o inconfutabilità delle alternative: semplici ipotesi alternative plausibili ma non provate non bastano per rimuovere la valutazione del giudice di merito.
- Messaggistica criptica può essere francamente interpretabile come richiesta di droga se letta nel contesto probatorio complessivo; l'assenza di ritrovamento di denaro non è da sola decisiva per escludere lo spaccio.
- Per la difesa, le strategie più efficaci quando si contesta la destinazione a spaccio sono: dimostrare il valore d'uso personale (consumi documentati, testimoni, perizia), provare l'inattività/deficienza di presunti presidi (es.telecamere non funzionanti) e fornire elementi concreti che contrastino la lettura delle conversazioni criptiche.
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