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Regolamento

R.R. Liguria 1/2011

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari" e modifiche ai Regolamenti Regionali n. 3/2009 e n. 3/2010.

Normativa regionaleR.R. Liguria 1/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplinava l’attuazione della normativa regionale sulle strutture ricettive all’aria aperta del Lazio e modificava i regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010. È oggi superato: risulta abrogato dal 2014 e sostituito dalle successive disposizioni attuative approvate nel 2016.

Disposizioni attuative per le strutture ricettive all'aria aperta

Disposizioni attuative per le strutture ricettive all'aria aperta

Il regolamento dettava, per la Regione Lazio, disposizioni di attuazione del testo unico regionale in materia di strutture turistico-ricettive e balneari con specifico riferimento alle strutture ricettive all’aria aperta. Contestualmente introduceva modifiche ai regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010.

Ambito materiale

La disciplina riguardava le strutture ricettive all’aria aperta, cioè il settore dei campeggi e delle attività ricettive analoghe disciplinate dalla normativa regionale di riferimento. Il regolamento si collocava come atto attuativo della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2.

Regime di vigenza e obsolescenza

Il regolamento è stato espressamente abrogato dall’articolo 72 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, con decorrenza dall’entrata in vigore delle singole disposizioni di tale legge nelle materie corrispondenti. Inoltre, le relative disposizioni attuative risultano poi approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 5 agosto 2016. È richiamato anche l’articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2024, n. 9, fermo restando che gli effetti abrogativi si erano già prodotti in precedenza.

Effetti pratici

Per l’uso professionale attuale il regolamento non ha più autonoma utilità applicativa, perché sostituito e superato dal successivo assetto normativo e regolamentare. Le questioni relative alle strutture ricettive all’aria aperta devono quindi essere verificate alla luce della disciplina regionale successiva.

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