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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24300/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in abbreviato per furto aggravato e per violazione di una misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune. Il fatto concreto riguardava un'ingresso notturno, mediante effrazione della recinzione e di una tapparella, nei locali di un plesso scolastico, con sottrazione di prodotti vari. Il ricorso era affidato a un unico motivo: si deduceva l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 120 c.p. e il vizio di motivazione sulla procedibilità del furto, sostenendo che la querela non fosse stata validamente proposta dal dirigente scolastico o da soggetto da lui delegato, ma da una collaboratrice scolastica priva di prova della delega; inoltre si contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto, solo ai fini della procedibilità, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., aggravante non contestata né dichiarata in primo grado e quindi non utilizzabile in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che, nella vicenda, non poteva essere valorizzata per la prima volta in appello l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. ai fini della procedibilità d'ufficio, poiché non contestata né ritenuta dal primo giudice; tuttavia, esclusa la procedibilità d'ufficio, ha comunque ritenuto ritualmente proposta la querela, perché presentata da una collaboratrice scolastica che, per le mansioni di custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici, aveva un rapporto di fatto qualificato con i beni sottratti e dunque legittimazione alla proposizione della querela, anche a prescindere dalla delega formale del dirigente scolastico.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    terzo comma, come modificato dalla riforma Cartabia

    il furto è in via generale procedibile a querela, salvo i casi in cui ricorrano circostanze che ne determinano la procedibilità d'ufficio, tra cui l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. nei limiti indicati dalla norma

  • art. 625, secondo comma, n. 7, c.p.

    l'aggravante del furto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici consente la procedibilità d'ufficio; nel caso concreto, però, non poteva essere riconosciuta per la prima volta in appello perché non contestata

  • art. 120 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere il difetto di querela validamente proposta

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione sulla procedibilità

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 165/2001

    attribuisce al dirigente scolastico la rappresentanza legale dell'istituto e quindi la legittimazione a proporre querela per fatti lesivi dei beni della scuola

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011

    norma contestata per la violazione del divieto di ritorno nel comune oggetto della misura di prevenzione

  • art. 2, d.lgs. 159/2011

    richiamato in relazione alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 2, comma 1, lett. i)

    ha modificato la disciplina della procedibilità del furto, rendendolo a querela salvo specifiche ipotesi aggravate

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2022, il furto è procedibile a querela, salvo che ricorrano circostanze aggravanti che la legge considera idonee a radicare la procedibilità d'ufficio; tale verifica va compiuta nel rispetto del principio di contestazione e non consente di introdurre in appello aggravanti mai contestate o mai ritenute in primo grado.
  • Il giudice di appello non può fondare la procedibilità d'ufficio su un'aggravante non contestata, poiché ciò integra un vizio rilevante sul piano dell'iniziativa dell'azione penale e determina nullità della statuizione relativa all'aggravante.
  • In materia di querela per reati contro il patrimonio, la legittimazione non spetta solo al titolare formale del diritto, ma anche al soggetto che abbia un rapporto di detenzione o custodia qualificata con il bene leso, tale da giustificare la presentazione della querela.
  • Nel contesto scolastico, oltre al dirigente scolastico quale rappresentante legale dell'istituto, può essere legittimato a proporre querela anche il collaboratore scolastico che, per mansioni contrattuali, eserciti custodia e sorveglianza generica sui locali e sui beni dell'istituto.
  • Quando la querela risulti presentata da un soggetto in concreto munito di un rapporto qualificato con il bene, l'eventuale difetto di delega formale non esclude di per sé la ritualità della proposizione, se la legittimazione discende direttamente dalla funzione svolta.

Come è indicizzato

MaterieFurtoMisure di prevenzioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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