Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 39/2015

Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all’esercizio

Normativa regionaleL.R. Calabria 39/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Regione Calabria autorizza la propria partecipazione, insieme agli enti locali, alla costituzione di una società per azioni per gestire lo scalo aeroportuale S. Anna di Crotone. È previsto un apporto massimo di 200.000 euro a sottoscrizione azionaria, con copertura tramite fondo speciale per spese di investimento. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Partecipazione della Regione Calabria alla società per azioni per la gestione dell’aeroporto di Crotone

Partecipazione regionale alla gestione dello scalo aeroportuale di Crotone

La legge disciplina la partecipazione della Regione Calabria alla costituzione di una società per azioni con gli enti locali, finalizzata all’assunzione della gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotone. L’intervento è giustificato come contributo allo sviluppo del territorio crotonese e come gestione di un servizio di interesse generale connesso alle finalità istituzionali regionali.

Oggetto e finalità

La Regione interviene come socio nella nuova società per azioni destinata alla gestione dell’aeroporto di Crotone. La finalità dichiarata è quella di promuovere lo sviluppo del territorio provinciale e assicurare la gestione dello scalo quale servizio di interesse generale.

Partecipazione azionaria della Regione

La Regione Calabria è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per un importo massimo di 200.000 euro. La partecipazione avviene quindi entro un limite finanziario predeterminato dalla legge.

Adempimenti per la costituzione della società

La Regione, nell’esercizio dei poteri del socio e nel rispetto della normativa vigente, deve compiere tutti gli atti necessari a rendere operativa la partecipazione societaria. In particolare:

  • stipula l’atto costitutivo;
  • sottoscrive le azioni nei limiti previsti;
  • conclude eventuali accordi tra i soci relativi all’esercizio dei rispettivi diritti e doveri;
  • definisce le rispettive contribuzioni e partecipazioni alla società.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante le risorse già allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale UPB U.008.001.001.002, capitolo U0700120101, destinato a far fronte agli oneri di provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio e comporteranno spese per investimenti. È inoltre prevista l’autorizzazione alla Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni al documento tecnico di bilancio richiamato dalla legge regionale n. 8 del 2002.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.