L.R. Calabria 37/2015
Procedure per l’esecuzione di interventi di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria autorizzazioni, depositi e controlli per interventi strutturali in prospettiva sismica, nonché il parere sugli strumenti urbanistici. Ha operatività legata al regolamento attuativo; dal 1° gennaio 2021 è abrogata. L’art. 6 è stato dichiarato incostituzionale nel 2019.
Procedure sismiche per interventi strutturali e pianificazione territoriale in Calabria
Procedure sismiche per interventi strutturali e pianificazione territoriale in Calabria
La legge regionale Calabria n. 37/2015 disciplina il riordino delle funzioni in materia sismica, la trasmissione telematica dei progetti tramite piattaforma regionale, i controlli sulle costruzioni e il parere di compatibilità sismica sugli strumenti urbanistici. Il testo va letto come disciplina di settore valida per il territorio calabrese, ma oggi è abrogata e in gran parte superata.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina mira alla tutela della pubblica incolumità attraverso:
- il riordino delle funzioni in materia sismica;
- la regolazione del procedimento di vigilanza sulle costruzioni;
- l’introduzione della trasmissione informatica dei progetti mediante piattaforma regionale.
Le disposizioni riguardano competenze sismiche, pianificazione territoriale e urbanistica, trasmissione telematica dei progetti, vigilanza su opere e costruzioni, accertamento delle violazioni e sanzioni, nel rispetto della normativa statale di riferimento in materia edilizia e sismica.
Disciplina delle categorie di intervento sismico
La legge si coordina con la classificazione statale degli interventi in:
- interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità;
- interventi di minore rilevanza;
- interventi privi di rilevanza.
Per l’individuazione concreta degli interventi e delle varianti non sostanziali, la Regione Calabria si avvale di elencazioni tecniche definite dal dipartimento competente e, successivamente, si adegua alle linee guida statali previste dal d.l. 32/2019. È previsto che, decorso il termine di 60 giorni dall’adeguamento dovuto alle linee guida, le previsioni regionali contrastanti non trovino applicazione.
Titoli abilitativi sismici, deposito e piattaforma telematica
La realizzazione degli interventi rilevanti è soggetta a preventiva autorizzazione sismica. Gli interventi di minore rilevanza sono soggetti a preventivo deposito del progetto secondo il regolamento regionale. Gli interventi privi di rilevanza non sono assoggettati a tali regimi e i relativi progetti sono trasmessi allo sportello unico per l’edilizia o al comune competente secondo le modalità regolamentari.
Il Settore tecnico regionale acquisisce telematicamente, tramite la piattaforma regionale:
- denuncia, istanze e atti progettuali;
- esito istruttorio, che può consistere in autorizzazione, diniego o attestazione di avvenuto deposito.
Il progettista strutturale deve trasmettere al comune copia digitale dell’istanza, degli allegati progettuali e del titolo sismico ottenuto o dell’attestazione di deposito. Gli atti devono essere custoditi anche in cantiere per i controlli.
Contenuto del progetto e dichiarazioni richieste
Il progetto deve essere esecutivo e redatto secondo la normativa statale e tecnica vigente, nonché secondo il regolamento regionale. L’istanza e la denuncia devono includere la dichiarazione di responsabilità di tutti i tecnici coinvolti, con attestazione della conformità del progetto alla normativa sismica, della coerenza tra parte strutturale e architettonica, del rispetto delle prescrizioni urbanistiche e della corrispondenza tra progetto depositato e progetto presentato per il titolo edilizio.
Per le sopraelevazioni è richiesto un certificato di responsabilità del progettista, che sostituisce la certificazione prevista dalla normativa statale richiamata dalla legge.
Verifiche regionali sul progetto
Il Settore tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, in corso d’opera e ultimate, con riferimento alla conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche. Le verifiche riguardano:
- la regolarità formale della documentazione, dell’istanza e delle dichiarazioni;
- la presenza dei certificati richiesti per le sopraelevazioni;
- il corretto versamento del contributo di istruttoria;
- completezza e sottoscrizione degli elaborati;
- la coerenza tra progetto architettonico e strutturale;
- la coerenza tra tipologia di intervento dichiarata ed elaborati;
- il livello di conoscenza delle costruzioni esistenti;
- la completezza del progetto rispetto agli interventi strutturali;
- la congruità dei parametri inseriti in piattaforma;
- la relazione di calcolo secondo le norme tecniche vigenti;
- l’adeguatezza di prove sui materiali, sulle strutture e sui terreni;
- la scheda di sintesi dei dati caricati in piattaforma.
Il progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale. La legge precisa inoltre che le verifiche regionali non riguardano la progettazione di impianti e macchinari regolata da normativa di settore, né le valutazioni sull’opportunità delle scelte progettuali. Il Settore non è tenuto a esaminare i tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo.
L’atto autorizzativo o di diniego è rilasciato all’esito delle verifiche.
Adempimenti su opere in cemento armato e relazione a struttura ultimata
Gli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/1971 e dagli artt. 65 e 67 del d.p.r. 380/2001 si svolgono presso il Settore tecnico regionale secondo le modalità del regolamento.
Entro 60 giorni dalla fine dei lavori strutturali, il direttore dei lavori deve depositare telematicamente la relazione a struttura ultimata, completa dei certificati di laboratorio sui materiali. Dopo il visto di deposito, deve trasmetterne copia al collaudatore per il certificato di collaudo statico.
Collaudo statico e certificato di idoneità statica
Il collaudo statico è richiesto per le opere previste dall’art. 67 del d.p.r. 380/2001 e dalle norme tecniche per le costruzioni. Il certificato di collaudo va depositato telematicamente al Settore nei termini di legge.
La scelta del collaudatore e i relativi adempimenti sono regolati dalla normativa vigente e dal regolamento attuativo; il professionista deve avere i requisiti richiesti.
Il certificato di idoneità statica è depositato telematicamente solo se serve a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi delle leggi richiamate e del d.l. 269/2003 convertito in l. 326/2003. Deve essere redatto da tecnico abilitato secondo la normativa tecnica vigente al momento del sopralluogo.
Responsabilità dei professionisti e dell’esecutore
La legge attribuisce responsabilità diretta:
- ai progettisti, per la conformità del progetto alla normativa sismica;
- al costruttore, al direttore dei lavori e al collaudatore, per la conformità dell’opera realizzata al progetto autorizzato.
Il direttore dei lavori e il collaudatore devono attestare che l’opera è stata eseguita nel rispetto del progetto e delle corrette norme costruttive. Per le opere non soggette alla disciplina speciale del cemento armato ma comunque assoggettate a collaudo secondo le norme tecniche, il direttore dei lavori deve inviare al collaudatore, entro 60 giorni dall’ultimazione, la comunicazione di fine lavori e una dichiarazione di rispondenza. Per le opere non soggette a collaudo statico, il direttore dei lavori deve trasmettere al Settore, entro 60 giorni dall’ultimazione, una dichiarazione di conformità al progetto depositato.
Vigilanza, controlli e utilizzo degli edifici
La vigilanza si svolge secondo le leggi statali richiamate e le altre disposizioni vigenti. I funzionari, ufficiali e agenti competenti devono verificare che le opere siano eseguite nel rispetto della normativa sismica e del progetto depositato; in caso di violazione redigono processo verbale e lo trasmettono al Settore tecnico regionale.
Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato anche alla produzione del certificato di collaudo statico e dell’attestazione di rispondenza prevista dalla legge.
Regime sanzionatorio
Alle opere disciplinate dalla legge si applica il regime sanzionatorio della parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica si applica anche il regime sanzionatorio della parte II, capo II, sezione III, del medesimo d.p.r.
L’ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 è demandata alle amministrazioni comunali, mentre la Regione vigila sul rispetto di tale riparto.
Parere sugli strumenti urbanistici
I comuni, nella formazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale e delle varianti, devono richiedere al Settore tecnico regionale il parere di compatibilità sismica e geomorfologica, ai sensi della normativa statale e della l.r. 19/2002.
Il parere è acquisito secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale, normalmente prima dell’adozione dello strumento, se la procedura la prevede.
I PSC e i PSA devono essere corredati dagli studi geologici richiesti dalla l.r. 19/2002 e dagli elaborati previsti dalle linee guida regionali e, successivamente, dal Quadro territoriale regionale. Nella definizione di tali piani, il Settore esprime il proprio parere nei termini e con le modalità stabilite dalla disciplina urbanistica regionale.
Regime transitorio e disciplina previgente
Per le opere già denunciate e con progetto acquisito al protocollo del Settore tecnico regionale prima dell’entrata in vigore della legge e del regolamento attuativo, continuano ad applicarsi la previgente l.r. 35/2009 e il regolamento regionale 7/2012 fino all’ultimazione dei lavori e del collaudo, se previsto.
La Giunta regionale doveva emanare il regolamento attuativo entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge. Per consentire l’adeguamento delle strutture regionali e dei professionisti, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016 il precedente regime transitorio sulle modalità di istruttoria e rilascio dell’attestato di avvenuta denuncia.
Abrogazioni, rinvio e profili di efficacia attuale
Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della legge e del relativo regolamento attuativo, la l.r. 35/2009 e il regolamento regionale 7/2012, salve le disposizioni transitorie.
Per quanto non disciplinato, si applica la normativa statale vigente.
La legge è stata dichiarata abrogata dall’art. 18, comma 2, della l.r. 16/2020 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione n. 1/2021, quindi non è più utilizzabile come fonte vigente. Inoltre, l’art. 6 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 264/2019.
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