Cassazione Penale, Sentenza n. 13583/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, accogliendo l'appello del PM, aveva disposto la custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari precedentemente concessi dal GIP di Verona. Con unico motivo denunciava la violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. e un vizio esiziale di motivazione: sosteneva che il GIP di Venezia non risultava vincolato dal precedente provvedimento del GIP di Verona; che la confessione e le chiamate in correità, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa e il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza comprovavano il distacco dall'ambiente criminale, elementi non valutati correttamente dal Tribunale del riesame e non adeguatamente confrontati con le difese
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche o manifestamente infondate e ha escluso la valutabilità in sede di legittimità di elementi sopravvenuti o non posti all'esame del Tribunale del riesame (es. confessione, provvedimento del Tribunale di Sorveglianza). Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente escluso che la liberalità e il tempo trascorso agli arresti domiciliari attenuassero le esigenze cautelari, alla luce della gravità dei fatti, dell'assenza di prova di presa di distanza dal contesto delinquenziale e di altri elementi fattuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
La doglianza di violazione dell'art. 310 è stata trattata come generica; la Corte rileva che questioni non esaminate in sede di riesame o sopravvenute dopo la chiusura della discussione non sono valutabili in Cassazione e devono essere proposte mediante apposite istanze al giudice competente
Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Rv. 275982
Principio secondo cui elementi sopravvenuti dopo la chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono rilievo nel successivo giudizio di legittimità e possono essere fatti valere solo con nuova richiesta di revoca o modifica della misura cautelare
Sez. 3, n. 45314 del 4/10/2023, Rv. 285335 (Scaglione)
Conferma la preclusione alla deduzione di questioni nuove non proposte con l'istanza originante il procedimento e non esaminate in sede di appello, per la natura devolutiva del giudizio di legittimità
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla legittimità dell'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende quale conseguenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari vengono esaminati solo i motivi effettivamente discussi e decisi nel giudizio di merito: elementi sopravvenuti o non dedotti in sede di riesame sono inammissibili in via di legittimità e devono essere prospettati con istanze specifiche al giudice competente
- Le censure generiche che non confrontano il testo dell'ordinanza impugnata con argomentazioni puntuali rendono il ricorso inammissibile
- Il principio del 'giudicato cautelare' impedisce al GIP che successivamente concede una misura più favorevole di riaprire la valutazione di fatti già ritenuti decisivi; il giudice del riesame può richiamare la necessità di rispetto delle valutazioni già compiute
- La mera produzione di elementi attenuanti (confessioni, attività lavorativa della moglie, donazioni, provvedimenti successivi) perde efficacia se non è stata tempestivamente prospettata e discussa nelle fasi processuali precedenti
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa
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