Circolare INAIL n. 55 del 9 settembre 2008
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rivalutazione dell’1,7% dei livelli di reddito familiare utili per l’assegno per il nucleo familiare, con applicazione dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009. Indica a chi spetta presentare domanda, il termine del 10 ottobre 2008 per le richieste riferite ai redditi 2007, le modalità generali di presentazione e l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali variazioni del nucleo familiare. Richiama inoltre le tabelle reddituali aggiornate e le regole particolari per nuclei numerosi e per specifiche tabelle.
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009
La circolare disciplina la rivalutazione dei livelli di reddito familiare utili per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) nel periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009. Il provvedimento aggiorna le fasce reddituali, chiarisce le modalità di utilizzo delle tabelle e indica i soggetti legittimati a presentare domanda, con i relativi termini.
Riferimento normativo e aggiornamento dei redditi
La rivalutazione dei livelli di reddito familiare avviene annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come previsto dal decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito dalla legge n. 153/1988. Per l’anno 2008 la rivalutazione è pari all’1,7%. Le nuove tabelle reddituali e i corrispondenti importi mensili si applicano dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 e sono rese disponibili in Intranet nel Minisito della Direzione Centrale Risorse Umane.
Criteri applicativi delle tabelle
La circolare precisa che le tabelle da 11 a 19 sono state elaborate fino a 12 componenti del nucleo familiare, così da consentire la visualizzazione immediata dell’importo mensile spettante. Quando il nucleo è composto da più di 12 componenti, l’importo va determinato partendo dall’importo indicato nella colonna 7 di ciascuna tabella, oppure dalla colonna 6 per la tabella 12, applicando poi le maggiorazioni riportate in calce alle tabelle.
Per le tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, la regola è diversa: l’importo della colonna 7 si applica ai nuclei composti da 7 componenti e oltre, senza alcuna maggiorazione.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono chiedere l’attribuzione o la rivalutazione dell’ANF, sulla base delle nuove fasce di reddito, i soggetti già individuati nelle precedenti circolari richiamate dalla nota:
- dipendenti;
- ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948);
- titolari di trattamento ai superstiti;
- coniuge dell’avente diritto.
Per i titolari di trattamento pensionistico a carico dell’AGO, sia in servizio sia in quiescenza, ad eccezione di chi percepisce pensione sociale, la domanda deve essere presentata all’INPS. La circolare rinvia, per requisiti e modalità di presentazione, alla circolare n. 50 del 2005.
Termine di presentazione e documentazione
Le domande devono essere presentate entro il 10 ottobre 2008, assumendo a riferimento i redditi percepiti nell’anno 2007 e attestati nel CUD 2008. La domanda va formulata utilizzando il modello allegato alla circolare.
Variazioni del nucleo familiare
Qualsiasi variazione del nucleo familiare che determini la perdita del beneficio oppure una rideterminazione dell’importo dell’assegno deve essere comunicata tempestivamente alla struttura di appartenenza. Il richiamo è funzionale a garantire il corretto calcolo e la corretta prosecuzione dell’erogazione.
Diffusione interna e adempimenti informativi
La circolare deve essere diffusa a tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973, mediante affissione agli albi di ciascuna unità fino al 10 ottobre 2008, termine ultimo per la presentazione delle domande. Le singole unità devono inoltre notificare il provvedimento con lettera raccomandata AR:
- agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
- ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al regolamento approvato con D.M. 22 ottobre 1948, identificati con codice 0 in Anagrafica Fiscale - posizione contributiva.
La documentazione che prova l’avvenuta notifica deve essere conservata agli atti di ciascuna unità.
Disciplina residuale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella circolare, resta ferma la disciplina già in vigore.
Punti principali
Rivalutazione dei livelli reddituali
Dal 1° luglio 2008 i livelli di reddito familiare per l’ANF sono rivalutati annualmente in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Per il 2008 la rivalutazione è pari all’1,7%. Le nuove tabelle con i livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili si applicano fino al 30 giugno 2009.
Tabelle e criteri di calcolo
Le tabelle da 11 a 19 sono strutturate per nuclei fino a 12 componenti, così da consentire l’immediata individuazione dell’importo mensile. Per nuclei con più di 12 componenti occorre fare riferimento all’importo della colonna 7 di ciascuna tabella, oppure alla colonna 6 per la tabella 12, applicando poi le maggiorazioni previste in calce. Per le tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, gli importi della colonna 7 si applicano ai nuclei di 7 componenti e oltre, senza maggiorazioni.
Soggetti legittimati a presentare domanda
Possono presentare domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti e il coniuge dell’avente diritto. I titolari di pensione AGO, sia in servizio sia in quiescenza, esclusi i percettori di pensione sociale, devono invece presentare domanda all’INPS.
Termine per la presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 10 ottobre 2008, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2007 (CUD 2008), utilizzando il modello allegato. Per requisiti di idoneità e modalità di presentazione si rinvia alla circolare n. 50 del 2005.
Variazioni del nucleo familiare
Le variazioni che comportano la perdita del beneficio o la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla struttura di appartenenza.
Diffusione e rinvii
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale mediante affissione agli albi fino al 10 ottobre 2008. Le unità devono inoltre notificare la circolare per lettera raccomandata AR agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza e ai titolari di trattamento ai superstiti indicati. Per quanto non previsto, si applica la disciplina già vigente.
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