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Circolare

Circolare INAIL n. 54 dell'8 agosto 2008

Assegno per il nucleo familiare. Rideterminazione dei livelli di reddito familiare annuo e degli importi dell'assegno dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento, dal 1° gennaio 2008, delle tabelle dell’assegno per il nucleo familiare per alcune categorie di nuclei con componenti inabili e per i nuclei orfanili, in attuazione del decreto interministeriale del 25 marzo 2008. Sono riformulate le tabelle 14 e 15, con abrogazione delle precedenti tabelle 17 e 18, mentre per i nuclei orfanili e per quelli senza figli con componente inabile è previsto un aumento del 10% degli importi mensili. Restano invariati alcuni altri nuclei. Per i beneficiari già in godimento è previsto il ricalcolo automatico con liquidazione delle differenze, mentre i nuovi aventi diritto possono presentare domanda entro il 26 settembre 2008.

Assegno per il nucleo familiare: rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008

Assegno per il nucleo familiare: rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008

La circolare recepisce il decreto interministeriale 25 marzo 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008, con il quale viene disposta la rimodulazione degli assegni per il nucleo familiare per alcune tipologie di nuclei. L’intervento riguarda in particolare i nuclei con componente inabile e i nuclei orfanili, con effetti dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento si colloca nel sistema delineato dall’art. 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e richiama la disciplina e i precedenti aggiornamenti contenuti nelle circolari INAIL e nei decreti ministeriali elencati nel quadro normativo. È richiamata anche la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 200, quale base della rideterminazione effettuata dal decreto interministeriale del 25 marzo 2008.

Nuove tabelle per nuclei con componente inabile

La novità principale consiste nella riformulazione delle tabelle 14 e 15. La tabella 14 assorbe la precedente tabella 17 e riguarda i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, nonché i nuclei con entrambi i genitori senza figli minori ma con almeno un figlio maggiorenne inabile. La tabella 15 assorbe la precedente tabella 18 e riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, nonché i nuclei con un solo genitore senza figli minori ma con almeno un figlio maggiorenne inabile.

Per entrambe le tabelle, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008:

  • sono rideterminati i livelli di reddito familiare;
  • sono rideterminati gli importi mensili dell’assegno;
  • la progressione è più graduale, poiché ogni incremento di 100 euro di reddito comporta una riduzione predeterminata dell’importo;
  • sono aggiornate le decurtazioni in presenza di fratelli, sorelle e nipoti;
  • sono aggiornate le maggiorazioni per i nuclei con più di sette componenti.

Nuclei orfanili e nuclei senza figli con componente inabile

Per i nuclei orfanili, individuati nelle tabelle 13, 16 e 19, e per i nuclei senza figli con componente inabile, di cui alle tabelle 20A, 20B, 21C e 21D, gli importi mensili dell’assegno sono rivalutati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2008. In questi casi i livelli di reddito familiare restano invariati, senza rimodulazioni o rivalutazioni. Anche queste tabelle sono state rielaborate per recepire le maggiorazioni previste per i nuclei con più di sette componenti.

Tabelle rimaste immutate

Restano invece invariati i valori delle tabelle 11, 12, 21A e 21B, che non hanno subito modifiche a seguito del decreto del 25 marzo 2008.

Ricalcolo automatico e pagamento delle differenze

Per tutti i beneficiari già in godimento dell’assegno per il nucleo familiare, l’INAIL procede automaticamente al ricalcolo della prestazione sulla base delle nuove tabelle e liquida le differenze spettanti per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2008. Non è quindi richiesto un nuovo adempimento da parte di chi già percepisce l’assegno.

Nuove domande per chi ha maturato il diritto

I soggetti che, in base alla nuova disciplina, hanno maturato il diritto all’assegno per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2008 possono presentare domanda entro il 26 settembre 2008, utilizzando il modello ANF allegato. Nella domanda devono essere indicati i redditi percepiti nell’anno 2006, corrispondenti al CUD/2007.

Possono presentare domanda:

  • i dipendenti;
  • gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948);
  • i titolari di trattamento ai superstiti;
  • il coniuge dell’avente diritto.

I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’AGO, sia in servizio sia in quiescenza, con esclusione dei percettori di pensione sociale, devono invece presentare la domanda all’INPS.

Modalità di diffusione della circolare

La circolare deve essere diffusa a tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973 ed esposta agli albi di ciascuna unità fino al 26 settembre 2008, termine ultimo per la domanda. Le unità devono inoltre inviare notifica mediante lettera raccomandata A/R:

  • agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
  • ai titolari di trattamento ai superstiti del regolamento approvato con D.M. 22 ottobre 1948, identificati con codice 0 in Anagrafica Fiscale-posizione contributiva.

La documentazione delle notifiche deve essere conservata agli atti. Per quanto non espressamente disciplinato, continua ad applicarsi la normativa già vigente.

Punti principali

Base normativa e finalità dell’intervento

La circolare dà attuazione al decreto interministeriale del 25 marzo 2008, emanato in base alla legge finanziaria 2008, che dispone la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo già richiamato dalle precedenti circolari in materia di assegno per il nucleo familiare.

Riformulazione delle tabelle 14 e 15

Sono state riformulate la tabella 14, che include la precedente tabella 17, e la tabella 15, che include la precedente tabella 18; di conseguenza le tabelle 17 e 18 risultano abrogate. Le nuove tabelle riguardano i nuclei con almeno un componente inabile: la tabella 14 per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, nonché per i nuclei con entrambi i genitori senza figli minori ma con almeno un figlio maggiorenne inabile; la tabella 15 per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, nonché per i nuclei con un solo genitore senza figli minori ma con almeno un figlio maggiorenne inabile.

Aggiornamento degli importi e delle fasce di reddito

Per le nuove tabelle 14 e 15, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, vengono rideterminati sia i livelli di reddito familiare sia gli importi mensili dell’assegno. La graduazione è resa più fitta, con una riduzione dell’importo dell’assegno per ogni aumento di reddito di 100 euro, così da attenuare gli effetti di salti bruschi tra una soglia e l’altra.

Decurtazioni e maggiorazioni per composizione del nucleo

In calce alle tabelle 14 e 15 sono state aggiornate le decurtazioni dell’assegno in presenza di fratelli, sorelle e nipoti nel nucleo familiare, nonché le maggiorazioni previste per i nuclei con più di sette componenti.

Rivalutazione del 10% per nuclei orfanili e nuclei senza figli con componente inabile

Dal 1° gennaio 2008 gli importi mensili dell’assegno per i nuclei orfanili di cui alle tabelle 13, 16 e 19 e per i nuclei senza figli con componente inabile di cui alle tabelle 20A, 20B, 21C e 21D sono rivalutati del 10%. Restano invariati i livelli di reddito familiare, che non subiscono rimodulazioni né rivalutazioni. Le tabelle interessate sono state rielaborate e prevedono in calce le maggiorazioni per nuclei con più di sette componenti.

Tabelle rimaste invariate

Non subiscono variazioni le tabelle 11, 12, 21A e 21B, che restano applicabili secondo i livelli di reddito e gli importi previgenti.

Ricalcolo automatico per i beneficiari già in pagamento

Per tutti gli attuali beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare l’INAIL procede automaticamente al ricalcolo della prestazione e alla liquidazione delle differenze spettanti per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2008, applicando le nuove tabelle.

Nuove domande e termine di presentazione

Chi, per effetto delle nuove disposizioni, ha maturato il diritto all’assegno per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2008 può presentare domanda entro il 26 settembre 2008 utilizzando il modello ANF allegato. Nella domanda devono essere indicati i redditi percepiti nel 2006 (CUD/2007).

Soggetti legittimati e destinatari della domanda

Possono presentare domanda i soggetti già individuati nelle precedenti circolari richiamate, e cioè i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza, i titolari di trattamento ai superstiti e il coniuge dell’avente diritto. I titolari di pensione a carico dell’AGO, sia in servizio sia in quiescenza, ad eccezione dei percettori di pensione sociale, devono presentare la domanda all’INPS.

Modalità di diffusione e notifiche interne

La circolare deve essere portata a conoscenza del personale con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973 ed esposta agli albi di ciascuna unità fino al 26 settembre 2008. Le singole unità devono inoltre notificare la circolare, con lettera raccomandata A/R, agli ex dipendenti pensionati dei Fondi interni di previdenza e ai titolari di trattamento ai superstiti identificati con codice 0 in Anagrafica Fiscale-posizione contributiva. La documentazione delle notifiche va conservata agli atti.

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