L.R. Toscana 44/2019
Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il Consorzio ZIA in Toscana: ne definisce natura, soci, organi, funzioni, finanziamento, vigilanza e rapporti con i comuni. Prevede un regime transitorio con commissario iniziale, adeguamento dello statuto e nomina degli organi entro termini brevi. Abroga la previgente disciplina regionale incompatibile o superata.
Riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana
Riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana
La legge disciplina in modo organico l’assetto, l’organizzazione e il funzionamento del Consorzio per la Zona industriale apuana, operante nel territorio della Regione Toscana. Il provvedimento mira a sostenere i processi di reindustrializzazione dell’area apuana, coordinando l’azione del consorzio con quella degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio.
Finalità e ambito territoriale
Il riassetto è finalizzato a favorire la promozione economica e industriale della zona apuana, con particolare attenzione:
- alla realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione;
- al recupero, alla riconversione e alla valorizzazione di aree produttive dismesse;
- all’insediamento e allo sviluppo di imprese;
- al coordinamento tra consorzio ed enti operanti nell’area industriale. L’ambito ordinario di competenza comprende le aree industriali situate nei territori dei Comuni di Massa e Carrara, mentre azioni promozionali al di fuori di tale perimetro sono possibili solo previo accordo con i comuni competenti.
Natura giuridica, composizione e partecipazione
Il consorzio è qualificato come ente pubblico economico, dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.
Ne fanno parte, come soggetti costitutivi:
- Regione Toscana;
- Comune di Massa;
- Comune di Carrara;
- Provincia di Massa-Carrara;
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest.
Possono aderire anche:
- l’Autorità di sistema portuale del mare Ligure orientale, previa intesa;
- altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, se operano nella stessa area o per le stesse finalità, secondo quanto previsto dallo statuto.
Alla Regione spetta il 50% più uno dei diritti di voto in assemblea, mentre lo statuto disciplina i restanti diritti di voto e le modalità di esercizio.
Funzioni del consorzio
Il consorzio promuove azioni di reindustrializzazione e sviluppo produttivo, anche mediante l’acquisizione e la gestione di aree e immobili destinati alla produzione. In particolare può:
- individuare e acquisire nuove aree industriali e immobili produttivi, privilegiando il recupero e l’ampliamento di aree esistenti, anche dismesse;
- valorizzare e attrezzare aree produttive previste dagli strumenti urbanistici;
- favorire l’insediamento di nuove imprese;
- realizzare e gestire attività strumentali all’insediamento produttivo;
- gestire servizi consortili, infrastrutture e reti, riscuotendo i relativi corrispettivi dalle imprese insediate;
- proporre espropri agli enti competenti e stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici;
- assumere ogni altra iniziativa utile allo sviluppo industriale della zona.
Organi del consorzio
Gli organi sono:
- assemblea;
- amministratore unico con funzioni di direzione;
- revisore contabile unico;
- comitato d’area.
La designazione o nomina degli organi avviene secondo le regole regionali sulle nomine e designazioni. La partecipazione agli organi collegiali è gratuita.
Assemblea: composizione e competenze
L’assemblea è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei soggetti consorziati; la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o da assessore delegato, con eventuale delega al dirigente competente in caso di impedimento.
All’assemblea spettano le principali decisioni di governo del consorzio, tra cui:
- approvazione e modifica dello statuto;
- approvazione dei bilanci preventivi pluriennali e annuali e del bilancio di esercizio;
- approvazione del programma annuale delle attività;
- adozione dei regolamenti interni;
- approvazione della dotazione organica;
- deliberazioni su acquisizioni immobiliari e terreni, indebitamento di medio-lungo termine e partecipazione a società pubbliche o private con oggetto affine;
- determinazione di corrispettivi e contributi dovuti dai consorziati;
- determinazione del trattamento economico dell’amministratore unico;
- nomina dell’amministratore unico.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, secondo le modalità statutarie. Il diritto di voto è subordinato alla regolarità nel versamento dei contributi annui.
Amministratore unico
L’amministratore unico è nominato dall’assemblea con maggioranza dei due terzi, su designazione del Presidente della Giunta regionale, tra soggetti con età non superiore a 65 anni e in possesso di specifici requisiti di professionalità e esperienza manageriale o gestionale.
L’amministratore:
- rappresenta il consorzio;
- svolge le funzioni di direttore;
- esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- predispone programma di attività, bilancio preventivo e bilancio di esercizio;
- stipula contratti e convenzioni;
- può contrarre mutui per investimenti, previa autorizzazione assembleare.
L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile. È disciplinato da contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è incompatibile con il servizio attivo per i dipendenti pubblici, che devono essere collocati in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Sono previsti specifici regimi contributivi a carico del consorzio e dell’amministrazione di appartenenza nei casi in cui l’incarico sia conferito a dipendenti pubblici.
Revisore contabile unico
Il revisore è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali ed è nominato dal Consiglio regionale.
Resta in carica tre anni, con possibilità di una sola conferma. Svolge funzioni di controllo sulla regolarità della gestione, sulla contabilità e sul rispetto della normativa, verificando bilanci, risultati e risorse impiegate. Formula rilievi e proposte nella relazione al bilancio di esercizio, vigila sull’osservanza della legge, può effettuare ispezioni e relaziona annualmente ai soggetti partecipanti e al Consiglio regionale.
L’indennità annua è pari al 3% di quella spettante al Presidente della Giunta regionale ed è a carico del bilancio del consorzio.
Decadenza, revoca e sostituzioni
L’amministratore unico può essere revocato, oltre che nei casi previsti dalla disciplina regionale generale sulle nomine, anche per:
- grave perdita del conto economico;
- mancato conseguimento degli obiettivi del programma di attività.
Se l’assemblea non provvede alla revoca nei casi dovuti, interviene il Presidente della Giunta regionale. La revoca comporta la risoluzione anticipata del contratto. Il nuovo amministratore deve essere nominato entro 90 giorni.
Il Consiglio regionale revoca il revisore contabile in presenza di cause di decadenza o incompatibilità non eliminabili e procede alla nuova nomina.
Comitato d’area
È istituito un comitato d’area composto dai rappresentanti delle associazioni degli industriali, artigiani, commercianti e cooperative operanti nei comuni di Massa e Carrara, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio consortile.
Il comitato:
- è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
- esprime pareri consultivi sui documenti programmatici e su altri argomenti richiesti dall’amministratore unico;
- può formulare proposte per la programmazione dell’attività del consorzio;
- si riunisce almeno due volte l’anno presso la sede del consorzio.
La partecipazione è gratuita.
Statuto e programmazione dell’attività
Lo statuto disciplina l’organizzazione e il funzionamento del consorzio, in particolare:
- attribuzioni e modalità di funzionamento;
- competenze degli organi;
- recesso ed esclusione dei soci;
- ordinamento del personale;
- diritti di voto e modalità di voto;
- fattispecie di inadempimento dei consorziati e delle imprese rispetto agli obblighi economici.
Le modifiche statutarie sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
L’amministratore unico predispone annualmente il programma delle attività e il bilancio di previsione, con proiezione triennale, trasmettendoli alla Giunta regionale entro cinque giorni insieme al parere del revisore. La Giunta esprime il proprio parere entro 30 giorni e può chiedere chiarimenti o integrazioni. L’assemblea approva i documenti entro il 31 dicembre di ogni anno.
Risorse economiche e personale
Le spese del consorzio sono coperte da:
- contributi annui dei soggetti consorziati;
- corrispettivi per infrastrutture, urbanizzazioni, vendita o concessione di aree e servizi resi;
- contributi annui delle imprese con sede o unità locale nel territorio consortile per manutenzione delle opere e gestione degli impianti;
- entrate da convenzioni con enti pubblici;
- altri proventi derivanti dall’attività consortile.
I contributi dei consorziati sono determinati con piano di ripartizione triennale, proporzionale ai diritti di voto. La riscossione avviene con le procedure e i privilegi previsti per le entrate patrimoniali degli enti pubblici.
La dotazione organica è approvata dall’assemblea su proposta dell’amministratore, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni. Il reclutamento del personale è disciplinato da regolamento interno conforme ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e ai criteri del d.lgs. 165/2001. Le spese del personale a tempo indeterminato sono coperte dai contributi annui dei consorziati.
Vigilanza e controllo
La Regione esercita vigilanza e controllo sugli atti più importanti di gestione, in particolare sul bilancio di esercizio, tramite il revisore contabile e le strutture regionali competenti.
Il consorzio deve trasmettere alle strutture regionali le informazioni necessarie per valutare la corretta ed economica gestione delle risorse e il buon andamento dell’attività.
La Giunta regionale può:
- chiedere informazioni al revisore o disporre ispezioni tramite propri funzionari;
- nominare commissari ad acta, previa diffida, per il compimento di atti obbligatori omessi, rifiutati o ritardati.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta, può sciogliere gli organi del consorzio, salvo il revisore, e nominare un commissario straordinario in caso di gravi violazioni di legge, persistenti inadempienze, impossibilità di funzionamento degli organi, gravi irregolarità gestionali, mancata approvazione del bilancio o violazioni economico-finanziarie rilevanti.
Rapporti con i comuni consorziati
Nel territorio di competenza del consorzio restano ferme le competenze dei comuni:
- in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- in materia urbanistica.
Le varianti agli strumenti urbanistici che interessano l’area consortile sono adottate dai comuni previo parere obbligatorio ma non vincolante dell’assemblea del consorzio. Il parere si intende favorevole se non reso entro 60 giorni.
Sede del consorzio
La sede del consorzio è fissata presso gli uffici di Sviluppo Toscana S.p.A. ubicati nei territori dei Comuni di Massa e Carrara.
Norme finanziarie
Per il contributo annuale a carico della Regione, stimato in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con le risorse della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
La legge dispone le relative variazioni di bilancio per gli anni 2019, 2020 e 2021; per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Regime transitorio
Entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria. Il commissario resta in carica fino alla nomina dell’amministratore unico e comunque non oltre 180 giorni dalla nomina.
L’assemblea deve adeguare lo statuto entro 60 giorni dal proprio insediamento. Il Consiglio regionale nomina il revisore contabile unico entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
I crediti e debiti già esistenti alla data di entrata in vigore restano in capo al consorzio. I soggetti già aderenti, diversi dai soci costitutivi indicati dalla legge, devono dichiarare entro 60 giorni la volontà di proseguire l’adesione; in mancanza, si considera esercitato il recesso.
Continuità con la disciplina previgente
La legge modifica l’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 sostituendo il riferimento al precedente termine di vigenza con quello alla nomina del commissario per la gestione ordinaria previsto dalla nuova disciplina.
Clausola valutativa
La commissione consiliare competente verifica l’imparzialità delle scelte e la corretta gestione delle risorse del consorzio.
La Giunta regionale deve trasmettere:
- entro due anni dall’entrata in vigore, e poi annualmente, una relazione su misure adottate, risultati, impiego delle aree industriali, imprese insediate e criticità attuative;
- a cinque anni dall’entrata in vigore, i risultati di una indagine sulla tipologia, quantità, costo dei servizi resi e sul grado di soddisfazione delle imprese.
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore sono abrogate:
- la l.r. 59/1985;
- la l.r. 39/1989;
- gli articoli 59, 60 e 61 della l.r. 66/2011;
- la l.r. 19/1998. Restano comunque in vigore le disposizioni sul consorzio non incompatibili con la nuova disciplina.
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