L.R. Toscana 48/2019
Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana dispone per il solo esercizio 2019 contributi una tantum fino a 350.000 euro a favore delle associazioni pro loco operative alla data di entrata in vigore della legge e ancora nel 2019. Si applicano le regole della l.r. 52/2018 con termini aggiornati: presentazione entro il 31 dicembre 2019 e adempimenti conclusivi entro il 31 dicembre 2020. La copertura è a valere sul bilancio 2019 del Consiglio regionale.
Contributi straordinari 2019 alle associazioni pro loco in Toscana
Contributi straordinari 2019 per le associazioni pro loco in Toscana
La legge regionale interviene in modo puntuale sulla disciplina già contenuta nella l.r. 52/2018, prevedendo un finanziamento straordinario limitato all’anno 2019 a favore delle associazioni pro loco operanti nel territorio toscano. La misura ha natura una tantum e si colloca nell’ambito del bilancio del Consiglio regionale.
Ambito soggettivo e finalità
I contributi sono destinati alle associazioni pro loco:
- operanti alla data di entrata in vigore della legge;
- attive anche nell’anno 2019.
La finalità richiamata è quella già prevista dalla l.r. 52/2018, cui la nuova disposizione si raccorda senza modificarne l’impianto generale.
Misura del contributo e periodo di riferimento
Per l’esercizio finanziario 2019 il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum fino a un importo massimo complessivo di 350.000 euro, in parte corrente. La disciplina è espressamente limitata all’annualità 2019, quindi non costituisce un intervento stabile o pluriennale.
Regole applicative e termini
Per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 2 e 3, e dell’articolo 2 della l.r. 52/2018, ma con termini specifici fissati dalla legge del 2019:
- l’anno di riferimento previsto dall’articolo 1, comma 2, è il 2019;
- il termine previsto dall’articolo 2, comma 1, è il 31 dicembre 2019;
- il termine previsto dall’articolo 2, comma 2, è il 31 dicembre 2020.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla nuova disciplina, pari a 350.000 euro e imputabili alla sola annualità 2019, sono coperti con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021, in particolare sulla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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