Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 43/2019

Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Normativa regionaleL.R. Toscana 43/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana integra le funzioni della Regione in materia di lavoro, prevedendo un intervento finanziario per garantire la continuità retributiva a lavoratori in ammortizzatori sociali e a dipendenti senza stipendio da almeno due mesi. Abroga inoltre una previsione sulle funzioni dell’Agenzia. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale; efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Interventi regionali per la continuità retributiva dei lavoratori e modifica delle funzioni dell’Agenzia regionale per il lavoro

Funzioni regionali in materia di lavoro e continuità retributiva

La legge regionale Toscana 12 luglio 2019, n. 43 interviene sulla disciplina regionale in materia di lavoro contenuta nella l.r. 32/2002, ampliando le funzioni della Regione e adeguando le competenze dell’Agenzia regionale. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Toscana e introduce una specifica possibilità di sostegno finanziario ai lavoratori in situazioni di difficoltà retributiva.

Intervento finanziario regionale per i lavoratori

La Regione viene autorizzata a intervenire finanziariamente per assicurare la continuità retributiva in due ipotesi:

  • lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;
  • lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.

La norma attribuisce quindi alla Regione una funzione di sostegno economico finalizzata a coprire situazioni di mancato pagamento della retribuzione o di difficoltà connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Modifica delle funzioni dell’Agenzia

La legge dispone l’abrogazione di una delle lettere dell’articolo 21 quater della l.r. 32/2002, con effetto di eliminare una specifica funzione precedentemente attribuita all’Agenzia regionale. Il testo fornito non dettaglia il contenuto della funzione soppressa, ma il risultato normativo è la sua rimozione dall’assetto delle competenze dell’Agenzia.

Profili finanziari

Il legislatore regionale precisa espressamente che le disposizioni della legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ne consegue che l’intervento è concepito entro le risorse già disponibili, senza incremento della spesa pubblica regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Non risultano nel testo limiti temporali specifici di applicazione, salvo il carattere generale e tuttora attuale della modifica normativa, che resta utile come disciplina vigente in materia di funzioni regionali del lavoro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.