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Legge

L.R. Toscana 49/2019

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 49/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina toscana su autonomie locali, unioni di comuni, fusioni, montagna, contributi e controlli, modificando la l.r. 68/2011 e la l.r. 22/2015. Introduce nuovi criteri di riparto e verifica dei contributi, una conferenza permanente delle unioni, regole sui territori montani e il potere sostitutivo regionale per obblighi di pubblicazione. Alcune norme hanno decorrenza differita, in particolare dal 2019 o dal 2022.

Disposizioni sugli enti locali e contributi alle unioni di comuni

Disposizioni sugli enti locali e sui contributi alle unioni di comuni

La legge regionale Toscana n. 49 del 2019 interviene in modo esteso sulla disciplina del sistema delle autonomie locali, con particolare attenzione alle unioni di comuni, alle fusioni, ai territori montani e ai meccanismi di finanziamento e controllo. Modifica anche il riordino delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015.

Adempimenti, coordinamento istituzionale e governance delle unioni

La legge semplifica alcuni adempimenti informativi previsti per gli enti locali, sopprimendo specifici obblighi documentali e rinviando alla disciplina regionale la definizione delle modalità operative. Viene inoltre istituita la Conferenza permanente delle unioni di comuni, con funzioni di monitoraggio degli effetti dell’esercizio associato delle funzioni regionali e dell’impatto sui comuni, sui cittadini e sulle imprese. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato e vi partecipano i presidenti delle unioni di comuni e il presidente di ANCI Toscana; la partecipazione non dà diritto ad alcun compenso o rimborso. Essa si riunisce di norma una volta l’anno.

Ambiti territoriali, fusioni e unioni di comuni deficitarie

La Giunta regionale può unificare due o più ambiti territoriali adeguati, ma solo su richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni compresi negli ambiti interessati. In materia di fusioni di comuni, la richiesta deve evidenziare le consultazioni e i processi partecipativi svolti e i relativi esiti; la Giunta valuta la proposta e, se favorevole, presenta il progetto di legge di fusione, dando conto dell’eventuale avviso favorevole dei sindaci e anche della denominazione difforme da quella proposta.

Per le unioni di comuni deficitarie è eliminato il richiamo ad alcune disposizioni del TUEL, semplificando il quadro applicativo.

Contributi ai piccoli comuni, ai territori montani e ai territori insulari

Per i contributi annuali ai piccoli comuni in maggiore disagio, l’esercizio delle funzioni associate è soggetto a verifica solo nei casi previsti dalla disciplina regionale, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta. Se una funzione risulta non effettivamente svolta, può essere considerata nuovamente solo dopo una nuova verifica positiva. Le funzioni attivate entro l’avvio del procedimento di concessione dei contributi, se non ancora verificate, possono essere considerate sulla base dello statuto vigente dell’unione, ferme restando le verifiche successive.

Per i territori montani, la legge aggiorna le regole di classificazione e di revisione dell’allegato B, prevedendo che la Giunta possa modificarlo in diversi casi, tra cui variazioni della popolazione montana, trasmissione dei dati entro il 31 gennaio, acquisizione dei dati ISTAT dopo il censimento e modifiche territoriali derivanti da nuovi comuni, fusioni, incorporazioni o variazioni di confini o denominazioni. È confermata l’agevolazione IRAP prevista dalla normativa regionale sugli sgravi fiscali alle imprese.

Fondo regionale per la montagna e disciplina finanziaria

Il Fondo regionale per la montagna può finanziare interventi anche in relazione alla strategia per le aree interne. Il finanziamento del singolo progetto non può superare il 90% del costo complessivo. Il regolamento attuativo deve disciplinare criteri di valutazione, modalità di individuazione degli ambiti di intervento, procedura di attribuzione delle risorse, monitoraggio almeno annuale e revoca, totale o parziale, dei finanziamenti. Sono previste specifiche cause di revoca: mancato rispetto dei tempi, salvo deroghe per eventi straordinari non imputabili al beneficiario, mancato monitoraggio periodico, superamento del limite del 90% o utilizzo di risorse regionali inferiore agli acconti già erogati.

Contributi alle unioni di comuni e verifica dell’effettività delle funzioni

La disciplina dei contributi alle unioni di comuni è profondamente riformata. Ai fini dell’accesso ai contributi, si considerano soltanto le funzioni esercitate direttamente dall’unione per effetto di norme statutarie vigenti o di atti attuativi esecutivi, con decorrenza effettiva accertata mediante verifica; sono escluse le funzioni affidate con mera convenzione. È introdotta anche la possibilità di un contributo straordinario, fino a 30.000 euro per unione, per sostenere consolidamento, sviluppo delle funzioni e costituzione di nuove unioni.

Il riparto ordinario delle risorse è articolato in quote percentuali: una parte per le funzioni ulteriori rispetto al minimo richiesto, una parte legata al disagio dei comuni partecipanti e una parte basata su indicatori di efficienza e integrazione. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, deve definire data di avvio del procedimento, modalità di concessione, misura dei contributi e adempimenti dei beneficiari, potendo inoltre modificare le percentuali di riparto.

La verifica dell’effettività dell’esercizio associato diventa centrale: è effettuata dalla struttura regionale competente, con cadenza biennale d’ufficio e anche su richiesta delle unioni. In caso di esito negativo, i contributi sono revocati nei casi tassativi previsti. La procedura prevede una prima e, se necessario, una seconda fase di verifica, con termini minimi di trenta giorni tra le due fasi. È possibile anche una verifica straordinaria dopo pronunce giurisdizionali o contabili segnalate alla Regione. Le unioni escluse dai contributi per mancanza del requisito possono essere riammissse solo dopo esito positivo delle verifiche.

Servizi di prossimità e sviluppo di forme innovative di erogazione

Le unioni di comuni, se previsto dallo statuto, possono predisporre strumenti di rilevazione dei disagi derivanti da carenze o inefficienze dei servizi di prossimità e adottare iniziative, anche tramite i singoli comuni, per attenuare il disagio delle persone anziane e disabili. Possono inoltre promuovere forme innovative e multifunzionali di erogazione dei servizi e utilizzare a tal fine anche i contributi di cui all’articolo 90. Viene aggiornato anche il rinvio ai territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali. Sono abrogati alcuni commi ormai non più coerenti con il nuovo assetto.

Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite

Dal 2022 le risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite sono ripartite in modo distinto: il 40% va alle unioni costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto o in parte sul loro territorio, secondo le percentuali dell’allegato B bis; il 60% va alle unioni cui la Regione ha conferito la funzione di forestazione, secondo criteri che tengono conto di estensione territoriale, montanità, superfici boscate e agricole forestali, aree a rischio incendi, autorizzazioni idrogeologiche e fabbisogno di personale. Per gli anni 2019-2021 è prevista una fase transitoria, con applicazione parziale del nuovo criterio e una quota residua destinata a compensare gli enti penalizzati rispetto al 2017.

Trasferimento delle funzioni e tutela delle risorse

Dal 2019, per le funzioni trasferite agli enti interessati, non si applica più il precedente meccanismo e restano attribuite le risorse finanziarie collegate al nuovo criterio introdotto per le unioni di comuni.

Obblighi di pubblicazione e potere sostitutivo regionale

Viene introdotto un espresso potere sostitutivo regionale per i casi in cui norme statali prevedano l’intervento della Regione in caso di mancata pubblicazione, sui siti istituzionali degli enti locali, di atti o modulistica. La struttura regionale effettua monitoraggi, anche su segnalazione di cittadini o imprese, assegna un termine per adempiere o chiarire, e poi attiva la procedura sostitutiva previa diffida. La Giunta disciplina i casi di assolvimento mediante collegamenti a pagine web o piattaforme, le modalità di collaborazione con gli enti, i termini e la frequenza dei monitoraggi e le modalità di segnalazione dell’inadempimento.

Relazione periodica al Consiglio regionale

La Giunta regionale deve inviare al Consiglio una relazione nell’anno di entrata in vigore della norma e poi ogni due anni, con riferimento ai contributi di premialità per le buone pratiche, alle verifiche di effettività e alle risorse trasferite ai comuni in maggiore disagio.

Disposizioni transitorie

Per l’adeguamento progressivo dell’esercizio associato negli ambiti territoriali previsti, fino alla decorrenza dell’obbligo statale il comune obbligato può continuare a esercitare le funzioni fondamentali tramite convenzione anche con comuni fuori dal proprio ambito, purché l’aggregazione abbia le dimensioni minime previste. Nel 2019, in deroga alla disciplina ordinaria, non è richiesta la preventiva verifica di effettività per le funzioni attivate per la prima volta nell’anno ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni; nello stesso anno sono considerate anche le funzioni già valorizzate nel procedimento del 2018. Fino all’approvazione del nuovo regolamento sul Fondo montagna continua ad applicarsi il regolamento vigente.

Modifiche alla l.r. 22/2015

La legge incide anche sulla disciplina del trasferimento delle funzioni provinciali. Le premialità connesse al personale trasferito sono decurtate, dal 2019, delle risorse attribuibili in base alla normativa statale sul Corpo forestale dello Stato, con riferimento al medesimo personale. Inoltre, dal 2019 alcune unioni già destinatarie di risorse provinciali partecipano alla ripartizione delle nuove risorse regionali previste dalla l.r. 68/2011.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Alcune disposizioni hanno effetti differiti o transitori, in particolare dal 2019, dal 2021 e dal 2022, secondo i singoli articoli.

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