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Legge

L.R. Calabria 53/2022

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali

Normativa regionaleL.R. Calabria 53/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 23 dicembre 2022, n. 53 modifica l’art. 16 della l.r. 9/2018: introduce nuovi orari di chiusura per sale da gioco, scommesse, locali pubblici e rivendite di monopoli con giochi a rischio dipendenza, conferma sanzioni pecuniarie per le violazioni e limita l’applicazione di alcune regole alle concessioni rilasciate dopo il 3 maggio 2018. In vigore dal 1° gennaio 2023.

Modifiche agli orari e al regime autorizzatorio delle sale gioco e scommesse in Calabria

Modifiche alla disciplina regionale sul gioco d’azzardo in Calabria

La legge regionale Calabria 23 dicembre 2022, n. 53 interviene sull’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9, che disciplina misure di prevenzione e contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e promuove legalità, economia responsabile e trasparenza. L’intervento riguarda in particolare gli orari di apertura delle attività di gioco e il perimetro applicativo di alcune disposizioni autorizzatorie.

Orari di chiusura delle sale gioco e scommesse

Le sale da gioco, le sale scommesse, gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati, i locali pubblici o aperti al pubblico e le rivendite di generi di monopolio in cui siano presenti o comunque accessibili forme di gioco a rischio di dipendenza devono osservare la chiusura:

  • dalle ore 12:30 alle ore 14:30;
  • dalle ore 24:00 alle ore 09:00.

La disposizione riguarda, quindi, tutte le tipologie di esercizi indicati quando vi siano apparecchi o forme di gioco rientranti nella normativa vigente sui giochi a rischio dipendenza.

Regime sanzionatorio

Il mancato rispetto delle limitazioni orarie è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da 500,00 euro a 1.500,00 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

La sanzione è quindi commisurata al singolo apparecchio irregolarmente esercitato.

Ambito di applicazione delle disposizioni su concessioni e autorizzazioni

La legge precisa che le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 16 si applicano alle concessioni rilasciate successivamente al 3 maggio 2018, relative a:

  • sale da gioco;
  • rivendite di generi di monopolio;
  • sale scommesse;
  • ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco.

Il testo consolidato, pertanto, distingue tra il regime applicabile alle concessioni successive a tale data e quello delle situazioni anteriori.

Abrogazione di una precedente disposizione

Viene abrogato il comma 14 dell’articolo 16 della l.r. 9/2018, con conseguente eliminazione della relativa disciplina dal testo vigente.

Regime finanziario ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

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