Circolare numero 101 del 10-8-2005
In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come, per l’anno 2005, il Casellario Centrale dei pensionati abbia determinato gli importi relativi alla rivalutazione automatica e alle ritenute IRPEF per i titolari di più trattamenti pensionistici, sulla base dei dati trasmessi dagli Enti erogatori. Vengono richiamati i criteri normativi di riferimento, le modalità di individuazione dei trattamenti riferibili allo stesso soggetto, le regole di perequazione cumulata, il calcolo della tassazione complessiva e la ripartizione dell’imposta tra gli Enti. La circolare ricorda inoltre l’applicazione del contributo di solidarietà e le modalità con cui il Casellario trasmette le comunicazioni agli Enti, inclusa la ricostituzione delle pensioni INPS con eventuali conguagli.
Rinnovo pensioni 2005: perequazione automatica, IRPEF e conguagli per titolari di più trattamenti pensionistici
Rinnovo pensioni 2005: perequazione automatica, IRPEF e conguagli per titolari di più trattamenti pensionistici
La circolare disciplina le operazioni svolte dal Casellario Centrale dei pensionati per l’anno 2005 in presenza di soggetti titolari di più trattamenti pensionistici, con particolare riguardo alla perequazione automatica, alla tassazione IRPEF cumulata e ai conseguenti conguagli. Il documento coordina i riferimenti normativi e le modalità operative che gli Enti erogatori devono utilizzare.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama, anzitutto, due disposizioni fondamentali:
- l’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, che stabilisce i criteri per l’assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici;
- l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 1999, che regola i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.
Per l’anno 2005 il Casellario, sulla base dei dati trasmessi dagli Enti, ha determinato gli importi da comunicare sia per la rivalutazione da applicare sia per le ritenute IRPEF.
Comunicazioni degli Enti e alimentazione del Casellario
Gli Enti erogatori hanno trasmesso al Casellario Centrale dei pensionati i dati relativi:
- ai trattamenti pensionistici effettivamente erogati nel corso del 2004;
- ai trattamenti che, in via previsionale, sarebbero stati erogati nel 2005;
- alle informazioni necessarie per l’assoggettamento all’IRPEF;
- all’eventuale diritto alla rivalutazione automatica, utile per determinare l’importo complessivo rivalutabile.
Le informazioni ricevute sono state memorizzate nel Casellario. La circolare evidenzia inoltre che, dal 2001, la maggior parte degli Enti dialoga con il Casellario via Internet e che le Sedi possono consultare la documentazione pubblicata nell’area Intranet del sito istituzionale, nella sezione dedicata al Casellario pensionati.
Individuazione dei trattamenti riferiti allo stesso soggetto
Sulla base delle informazioni acquisite, il Casellario ha individuato i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS e dagli altri Enti in capo al medesimo soggetto. L’abbinamento delle prestazioni è stato effettuato tramite codice fiscale.
Perequazione automatica cumulata
In occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per il 2005, l’INPS ha rivalutato le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario con riferimento all’anno 2004. Questa modalità ha consentito di contenere al minimo i conguagli a debito o a credito derivanti dall’applicazione congiunta della perequazione, ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 448/1998.
Ai fini della perequazione cumulata, la circolare precisa che sono considerati:
- tutti i trattamenti erogati dall’INPS, con esclusione delle pensioni appartenenti alle categorie 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 030 (VO/BIS), 031 (IO/BIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 043 (INDCOM), 044 (INVCIV), 066 (CL), 076 (VOST), 077 (PS), 078 (AS);
- le indennità una tantum ai superstiti previste dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, identificate dal codice natura GP1AF02(2) "U", che sono espressamente escluse;
- i trattamenti erogati dagli altri Enti solo se l’Ente erogante ha comunicato che la pensione è soggetta a perequazione cumulata.
Per i trattamenti di altri Enti, l’informazione è memorizzata nel campo GP1AV35N della pensione dell’Ente con codice "2". L’importo rilevante ai fini della rivalutazione è quello memorizzato nel campo GP5KC04E del database delle pensioni.
Determinazione dell’IRPEF sui titolari di più pensioni
Le ritenute IRPEF per i titolari di più pensioni sono state determinate secondo le modalità già illustrate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998. La circolare richiama inoltre le indicazioni fornite dalla circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 e, in particolare, le disposizioni fiscali richiamate dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalle circolari applicative dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 gennaio 2003, n. 15/E del 5 marzo 2003 e n. 2 del 3 gennaio 2005.
Per l’anno 2005 le ritenute sono state operate anche in base alla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate, che ha modificato l’articolo 10-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e, tra l’altro, l’articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per i soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici.
Criteri di calcolo dell’imposta complessiva
Con l’elaborazione dei dati inviati al Casellario dagli Enti erogatori, in applicazione dell’articolo 8 del d.lgs. n. 314/1997 e delle circolari ministeriali richiamate, la ritenuta IRPEF per il 2005 è stata determinata ripartendo l’imposta complessiva dovuta dal soggetto in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente.
La circolare chiarisce che, per effetto della riforma fiscale introdotta dai commi da 349 a 353 dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo i criteri della circolare n. 2 del 3 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate, il Casellario calcola sull’imponibile complessivo:
- la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11, comma 1, del TUIR (già articolo 10-bis);
- l’imposta complessiva dovuta dal soggetto;
- l’ulteriore deduzione per i pensionati di cui all’articolo 11, comma 3, del TUIR;
- la deduzione per familiari fiscalmente a carico, se spettante.
Tali importi vengono poi ripartiti in misura proporzionale agli imponibili dei singoli trattamenti, erogati dall’INPS e/o da altri Enti.
In concreto, il Casellario:
- cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;
- calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;
- calcola le deduzioni d’imposta spettanti;
- determina l’imposta complessiva dovuta;
- ripartisce l’imposta, la deduzione per familiari a carico e la deduzione di cui all’articolo 11 del TUIR in proporzione agli imponibili di ciascun Ente;
- comunica all’Ente che eroga il trattamento l’aliquota da applicare e i dati analitici che hanno condotto al calcolo.
Contributo di solidarietà
L’elaborazione ha riguardato anche l’applicazione del contributo di solidarietà previsto dal decreto 1° aprile 2004 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004. Il decreto è stato adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il periodo 2004-2006, sulla quota eccedente il massimale annuo previsto dalla norma.
Le istruzioni operative sono rinviate alla circolare n. 160 del 16 dicembre 2004.
Comunicazioni agli Enti e conguagli
Il Casellario ha trasmesso a ciascun Ente erogatore, oltre al flusso dei dati determinati, una comunicazione contenente le modalità operative da seguire per:
- applicare la rivalutazione;
- applicare la tassazione cumulata;
- gestire i conguagli a debito o a credito del pensionato.
I conguagli riguardano il periodo dal 1° gennaio fino alla data di inizio dell’applicazione della rivalutazione e della tassazione, sulla base delle determinazioni effettuate dal Casellario considerando il cumulo dei trattamenti.
Ricostituzione delle pensioni INPS
Infine, la circolare specifica che, a seguito del ricalcolo effettuato dal Casellario ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 314/1997, le pensioni INPS per le quali risulta un conguaglio a credito o a debito vengono ricalcolate mediante la procedura centrale automatizzata richiamata dalla circolare n. 57 del 9 marzo 2001.
Punti principali
Riferimenti normativi e finalità della lavorazione
La circolare richiama l’entrata in vigore dell’articolo 8 del d.lgs. n. 314/1997, dal 1° gennaio 1998, per l’assoggettamento IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici, e dell’articolo 34 della legge n. 448/1998, dal 1° gennaio 1999, per la perequazione automatica dei soggetti con più pensioni. Per il 2005 il Casellario ha determinato gli importi da comunicare agli Enti sia per la rivalutazione sia per le ritenute fiscali.
Dati trasmessi dagli Enti e alimentazione del Casellario
Gli Enti erogatori hanno inviato al Casellario Centrale dei pensionati i dati relativi ai trattamenti corrisposti nel 2004 e, in via previsionale, a quelli da erogare nel 2005, indicando sia gli elementi utili all’IRPEF sia l’eventuale diritto alla rivalutazione automatica. Le informazioni sono state memorizzate nel Casellario. Dal 2001 la maggior parte degli Enti dialoga via Internet; le Sedi possono consultare la documentazione in Intranet nella sezione dedicata al Casellario pensionati.
Individuazione dei trattamenti riferibili allo stesso soggetto
Sulla base dei dati ricevuti, il Casellario ha individuato i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS e dagli altri Enti allo stesso soggetto. L’abbinamento delle prestazioni è stato effettuato utilizzando il codice fiscale.
Perequazione automatica cumulata per il 2005
In occasione del rinnovo dei mandati di pagamento 2005, l’INPS ha rivalutato le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario per l’anno 2004, così da ridurre i conguagli a debito o a credito derivanti dall’applicazione congiunta della perequazione. Sono considerati ai fini della perequazione cumulata tutti i trattamenti erogati dall’INPS, con esclusione delle pensioni elencate per categoria, nonché le indennità una tantum ai superstiti contraddistinte dal codice natura GP1AF02(2) "U". Sono inoltre compresi i trattamenti degli altri Enti solo se l’Ente erogante ha comunicato che la pensione è soggetta a perequazione cumulata; tale informazione risulta nel campo GP1AV35N con codice "2", mentre l’importo rivalutabile è quello memorizzato nel campo GP5KC04E.
Determinazione della ritenuta IRPEF sui più trattamenti pensionistici
Le ritenute IRPEF per i titolari di più pensioni sono state determinate secondo le modalità della circolare n. 128/1998, tenendo conto anche delle indicazioni della circolare n. 191/2003 e delle circolari applicative dell’Agenzia delle Entrate richiamate. Per il 2005 l’operazione è stata effettuata secondo la circolare n. 57/2003 dell’Agenzia delle Entrate, che ha modificato, tra l’altro, l’articolo 10-bis del DPR n. 917/1986 e l’articolo 23 del DPR n. 600/1973 per i soggetti con più trattamenti pensionistici.
Calcolo dell’imposta complessiva e ripartizione tra Enti
In applicazione dell’articolo 8 del d.lgs. n. 314/1997 e delle circolari ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate richiamate, il Casellario ha ripartito l’imposta complessiva dovuta dal soggetto in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente. La riforma fiscale introdotta dalla legge n. 311/2004 è stata applicata secondo la circolare n. 2/2005 dell’Agenzia delle Entrate. Per il 2005 il Casellario calcola sull’imponibile complessivo la deduzione per la progressività dell’imposizione, l’ulteriore deduzione per i pensionati, l’imposta complessiva dovuta e, se spettante, la deduzione per familiari a carico; poi ripartisce tali importi tra gli Enti in proporzione agli imponibili dei singoli trattamenti e comunica all’Ente l’aliquota da applicare con i dati analitici di supporto.
Contributo di solidarietà
L’elaborazione ha incluso l’applicazione del contributo di solidarietà previsto dal decreto 1° aprile 2004, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 102, della legge n. 350/2003, per il periodo 2004-2006, sulla quota eccedente il massimale annuo stabilito dalla norma. La circolare rinvia alle istruzioni operative della circolare n. 160/2004.
Comunicazioni agli Enti e ricostituzione delle pensioni INPS
Il Casellario ha inviato a ciascun Ente erogatore il flusso dei dati determinati e una comunicazione con le modalità da utilizzare per applicare rivalutazione e tassazione cumulata, nonché per gestire i conguagli a debito o a credito del pensionato relativi al periodo dal 1° gennaio alla data di inizio dell’applicazione. Per le pensioni INPS con conguaglio a credito o a debito, il ricalcolo è effettuato tramite la procedura centrale automatizzata richiamata dalla circolare n. 57/2001.
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