Circolare numero 99 del 10-8-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che gli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative sono soggetti all’iscrizione alla Gestione separata e possono accedere, alle condizioni previste per gli altri iscritti, alle prestazioni per assegno per il nucleo familiare, maternità/paternità e malattia in caso di ricovero ospedaliero. Vengono richiamate le basi normative e le precedenti circolari applicative, oltre alle aliquote contributive comprensive dello 0,50% destinato a tali prestazioni per gli anni 2004 e 2005. La circolare indica anche i modelli da utilizzare per le domande e ribadisce che l’indennizzabilità è subordinata al possesso del requisito contributivo previsto dalle norme richiamate.
Tutela di assegno per il nucleo familiare, maternità e malattia per gli associati in partecipazione
Tutela dell’assegno per il nucleo familiare, della maternità e della malattia agli associati in partecipazione
La circolare interviene per chiarire il regime di tutela previdenziale applicabile agli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative, in seguito all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata introdotto dalla normativa richiamata. L’Istituto specifica che tali soggetti possono beneficiare, alle condizioni previste per gli altri iscritti, delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare, maternità/paternità e malattia per degenza ospedaliera.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 43 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha introdotto dal 1° gennaio 2004 l’obbligo assicurativo per i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative. Successivamente, l’art. 1, comma 157, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ha sancito per tali soggetti l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi prevista dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
L’INPS precisa che, anche in assenza di una espressa previsione normativa sul contributo dello 0,50% destinato al finanziamento delle prestazioni in esame, il trattamento assicurativo di cui all’art. 59 della legge n. 449/1997 deve ritenersi applicabile anche agli associati in partecipazione, in presenza dei requisiti richiesti per gli altri iscritti alla Gestione separata. La circolare richiama, sul punto, anche le precedenti circolari n. 30 del 16 febbraio 2005 e n. 90 del 13 luglio 2005.
Aliquote contributive
Per gli associati in partecipazione, come per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, l’aliquota contributiva dovuta comprende lo 0,50% destinato alle prestazioni di assegno per il nucleo familiare, maternità/paternità e malattia in caso di ricovero ospedaliero. Le misure indicate sono:
- per l’anno 2004: 17,80% entro il limite di reddito di euro 37.883,00 e 18,80% oltre tale limite;
- per l’anno 2005: 18% entro il limite di reddito di euro 38.641,00 e 19% oltre tale limite.
Assegno per il nucleo familiare
Per l’assegno per il nucleo familiare, la circolare stabilisce che l’erogazione deve avvenire secondo i criteri vigenti e le modalità previste per gli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata. Viene fatto rinvio alle istruzioni contenute nelle circolari n. 47 del 1° marzo 1999, n. 138 del 29 luglio 2002 e n. 193 del 16 dicembre 2003.
Le domande degli associati in partecipazione devono essere presentate sul Mod. ANF/GEST SEP, che sarà opportunamente implementato e reso disponibile nella banca dati della modulistica online.
Tutela della maternità e della paternità
Per l’indennità di maternità e/o paternità, l’INPS applica i criteri e le modalità già previsti per gli altri iscritti alla Gestione separata. In particolare, l’indennità va calcolata secondo le modalità previste per gli esercenti attività libero-professionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 04/04/2004.
La circolare richiama le istruzioni contenute nelle circolari n. 47 del 1° marzo 1999, n. 138 del 29 luglio 2002 e n. 93 del 26 maggio 2003. Viene inoltre precisato che sono indennizzabili soltanto gli eventi di maternità per i quali sia riscontrata l’esistenza del requisito contributivo previsto dal D.M. 04/04/2004.
Le domande di indennità di maternità/paternità devono essere redatte sul Mod. MAT./GEST. SEP., il cui testo aggiornato sarà disponibile nella sezione moduli del sito internet dell’Istituto.
Tutela della malattia
Quanto all’indennità di malattia per le giornate di ricovero, la prestazione deve essere erogata secondo i criteri e le modalità applicati agli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata, con rinvio alla circolare n. 147 del 23 luglio 2001.
Anche per questa tutela la circolare ribadisce che l’indennizzabilità è limitata agli eventi per i quali sia accertata la sussistenza del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento della prestazione. Le domande di indennità di malattia per degenza ospedaliera vanno compilate sul Mod. MAL./GEST. SEP., modificato in analogia a quanto previsto per il modello della maternità.
Indicazione operativa finale
La circolare ha quindi una funzione prevalentemente chiarificatrice e operativa: estende agli associati in partecipazione iscritti alla Gestione separata la tutela previdenziale già riconosciuta agli altri iscritti, specifica le aliquote contributive comprensive della quota dello 0,50% e indica i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare, maternità/paternità e malattia per ricovero ospedaliero.
Punti principali
Ambito normativo e iscrizione alla Gestione separata
L’art. 43 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, ha introdotto dal 1° gennaio 2004 l’obbligo assicurativo per i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative. La legge n. 311/2004 (art. 1, comma 157) ha poi sancito per tali soggetti l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Applicazione delle tutele assicurative
L’INPS, sentiti i Ministeri del Lavoro e dell’Economia e Finanze, ritiene applicabile agli associati in partecipazione il trattamento assicurativo previsto dall’art. 59 della legge n. 449/1997 e successive modifiche, comprensivo delle prestazioni per assegno per il nucleo familiare, maternità/paternità e malattia in caso di ricovero ospedaliero, purché sussistano i medesimi presupposti e requisiti richiesti agli altri iscritti alla Gestione separata.
Aliquote contributive e contribuzione aggiuntiva
Per gli associati in partecipazione, come per gli altri iscritti alla Gestione separata, l’aliquota contributiva dovuta include lo 0,50% destinato al finanziamento delle prestazioni in parola. Le aliquote indicate sono: per il 2004, 17,80% entro il limite di reddito di euro 37.883,00 e 18,80% oltre tale limite; per il 2005, 18% entro il limite di reddito di euro 38.641,00 e 19% oltre tale limite.
Assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare deve essere erogato secondo i criteri e le modalità vigenti per gli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata. La domanda deve essere presentata sul Mod. ANF/GEST SEP, che sarà reso disponibile nella modulistica online. La circolare rinvia inoltre alle istruzioni contenute nelle circolari n. 47/1999, n. 138/2002 e n. 193/2003.
Tutela della maternità e paternità
Per l’indennità di maternità e/o paternità si applicano i criteri e le modalità previsti per gli altri iscritti alla Gestione separata. L’indennità deve essere calcolata secondo le modalità previste per gli esercenti attività libero-professionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 04/04/2004. La prestazione è riconosciuta solo per gli eventi per i quali risulti il requisito contributivo previsto dal medesimo decreto. Le domande vanno compilate sul Mod. MAT./GEST. SEP., disponibile nell’area moduli del sito INPS.
Tutela della malattia per ricovero ospedaliero
Per l’indennità di malattia limitata alle giornate di ricovero, la liquidazione segue i criteri e le modalità applicati agli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata, con richiamo alla circolare n. 147/2001. Anche in questo caso l’indennizzabilità è subordinata all’accertamento del requisito contributivo previsto per la prestazione. Le domande devono essere redatte sul Mod. MAL./GEST. SEP., modificato in coerenza con il modello per la maternità.
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