Risposta n. 121 del 22/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSuperbonus - interventi antisismici e di efficientamento su edificio collabente F/2 demolito e ricostruito (2 unità) con frazionamento e impianti a servizio anche di un "casottino"; art.119 d.l. 34/2020
Il quesito
Chiarire: 1) come applicare il limite di spesa del sismabonus (€96.000) per 2 o 6 unità; 2) come applicare il limite ecobonus per cappotto (€50.000) per 3 o 7 unità; 3) limite per impianto di riscaldamento centralizzato a legna (€20.000) per 3 o 7 unità; 4) limite per impianti singoli a legna (€30.000) per 2 o 7 unità; 5) quale categoria catastale raggiungere per ecobonus in assenza di APE; 6) se impianto smaltimento reflui e adduzione acqua rientrano nell'ecobonus; 7) termini SAL e possibilità di completare altri lavori dopo il 31/12/2021.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene: 1) sismabonus €96.000 per ciascuna delle 6 unità (tot. €576.000); 2) ecobonus cappotto €50.000 per ciascuna delle 7 unità (tot. €350.000); 3) impianto centralizzato €20.000 per 7 unità (tot. €140.000); 4) impianti singoli €30.000 per 2 unità (tot. €60.000) per il limite delle 2 unità dello stesso proprietario; 5) in assenza di APE è sufficiente che le nuove costruzioni abbiano categoria E; 6) impianto reflui e adduzione acqua sono ammissibili all'ecobonus perché contribuiscono al miglioramento energetico; 7) gli interventi trainanti devono essere ultimati entro il 31/12/2021, le lavorazioni non incluse nel superbonus possono essere eseguite oltre tale data.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate: il Superbonus può applicarsi a demolizione e ricostruzione di F/2 se l'intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia dal titolo abilitativo; il limite di spesa del sismabonus è €96.000 moltiplicato per il numero di unità risultanti in catasto all'inizio dei lavori (qui 2 unità F/2), e nel limite sono incluse anche opere di manutenzione necessarie al completamento; le spese per interventi di efficientamento energetico (ecobonus/superbonus) richiedono che l'edificio sia dotato di impianto di riscaldamento conforme: poiché le due unità collabenti e il casottino sono privi di impianto, le spese di efficientamento energetico non sono ammesse al Superbonus nel caso concreto; impianti reflui e adduzione non sono ammessi al beneficio in questa fattispecie; per i termini, le spese per interventi antisismici sono agevolabili fino al 30/06/2022 (con proroga fino al 31/12/2022 se al 30/06/2022 è eseguito almeno il 60% dei lavori) e restano applicabili le altre condizioni e adempimenti previsti dalla normativa.
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