Risposta n. 122 del 22/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che, pur essendo catastalmente tre particelle, esse costituiscono di fatto un'unica unità residenziale funzionalmente indipendente e quindi fruibile come un solo intervento ai fini del Superbonus; inoltre ritiene di poter firmare in proprio i relativi elaborati e asseverazioni in quanto tecnico abilitato
Superbonus - interventi su abitazione costituita da tre particelle catastali unite ai fini fiscali
Il quesito
Se le tre particelle, unite di fatto e fiscalmente e funzionalmente interconnesse, possono usufruire del Superbonus 110% come unica unità residenziale e se l'istante, architetto, può sottoscrivere progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e asseverazione
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, sulla base degli elementi forniti e della prassi, le tre particelle unite ai fini fiscali e costituenti una sola residenza vadano considerate come un'unica unità residenziale unifamiliare con conseguente applicazione di un unico limite di spesa per il Superbonus. Richiama i requisiti normativi di indipendenza funzionale (almeno tre impianti) e di accesso autonomo e le regole circa il numero di unità ammesse. Sulla possibilità per l'architetto di firmare progettazione, direzione lavori e asseverazioni, l'Agenzia rinvia alle indicazioni ENEA e al DM 6/8/2020 che ammettono tecnici abilitati iscritti all'Ordine; precisa comunque che per l'APE valgono i requisiti di indipendenza e imparzialità del DPR 75/2013 e che il parere è basato sui documenti presentati senza valutazioni urbanistiche o di congruità delle spese
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