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Legge

LEGGE 9 ottobre 2026, n. 180

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Normativa italiana26G00201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica il sistema di elezione della Camera, introducendo collegi plurinominali, voto di preferenza fino a tre candidati e un premio di governabilità di 70 seggi. Il premio spetta alla lista o coalizione più votata che raggiunga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato, con un tetto complessivo di 220 seggi, esclusa la circoscrizione Estero. Il testo fornito non indica una durata temporanea di applicabilità.

Riforma del sistema elettorale della Camera e introduzione di un premio di governabilità

Riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati

La legge modifica in modo esteso il testo unico per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957), sostituendo il precedente impianto basato anche su collegi uninominali con un sistema proporzionale articolato in collegi plurinominali e, al ricorrere di condizioni definite, un premio di governabilità.

Ambito territoriale e ripartizione dei seggi

I seggi, fatta salva la circoscrizione Estero e le discipline speciali, sono ripartiti tra liste e coalizioni con metodo proporzionale. Le circoscrizioni sono suddivise nei collegi plurinominali previsti dalla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

La Valle d’Aosta è costituita in un unico collegio uninominale. Il Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartito nei collegi uninominali individuati dalla tabella A.1 allegata al medesimo decreto legislativo; i seggi residui sono attribuiti con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale. I voti di queste due circoscrizioni concorrono alla determinazione delle cifre elettorali nazionali, alle soglie di accesso e alla verifica delle condizioni per il premio, ma non alla ripartizione dei seggi nel restante territorio nazionale. I seggi loro attribuiti concorrono alla verifica del limite massimo previsto per la lista o coalizione premiata.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno e contestualmente alla convocazione dei comizi, sono determinati, sulla base dei dati del censimento permanente della popolazione fissati con decreto quinquennale ai soli fini elettorali:

  • i seggi spettanti alle circoscrizioni;
  • la distribuzione territoriale dei 70 seggi destinati all’eventuale premio;
  • la ripartizione dei seggi tra i collegi plurinominali, sia nell’ipotesi di attribuzione del premio sia in quella di mancata attribuzione.

Premio di governabilità e condizioni di attribuzione

Il premio consiste in 70 seggi complessivi, da assegnare attraverso apposite liste circoscrizionali. Spetta alla lista singola o alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale e abbia conseguito almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere. È inoltre necessario che la lista o coalizione risultata prima alla Camera sia collegata, secondo le dichiarazioni elettorali, a quella risultata prima al Senato e che anche quest’ultima raggiunga almeno il 42% dei voti validi al Senato.

Alla lista o coalizione beneficiaria non possono essere attribuiti più di 220 seggi complessivi, conteggiando anche quelli ottenuti in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol ma non quelli della circoscrizione Estero. Se il riparto provvisorio supera tale limite, il sistema ridetermina la distribuzione: assegna alla maggioranza un numero di seggi pari alla differenza tra 150 e quelli ottenuti nelle due circoscrizioni speciali e ripartisce tra le altre liste e coalizioni un numero pari alla differenza tra 314 e i seggi assegnati alla maggioranza. Seguono la ripartizione tra le liste coalizzate e la distribuzione circoscrizionale secondo i quozienti e i criteri dei maggiori resti disciplinati dalla legge.

Se le condizioni del premio non ricorrono, i seggi sono distribuiti secondo il riparto proporzionale previsto per tale eventualità. La procedura di riparto è applicabile anche quando si svolgono le elezioni per il rinnovo della sola Camera.

Voto, preferenze e scheda elettorale

Ogni elettore dispone di un solo voto, espresso su una scheda che riporta il contrassegno della lista, i candidati del collegio plurinominale e, se presentati, i candidati della lista circoscrizionale collegata al premio. Per la lista votata si possono esprimere fino a tre preferenze, ma non per il capolista. Se sono espresse più preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso; in caso contrario sono annullate la seconda e la terza preferenza nell’ordine di lista.

La scheda distingue graficamente i candidati del collegio plurinominale da quelli della lista circoscrizionale per il premio. Il voto espresso soltanto sul riquadro dei candidati circoscrizionali è valido per la lista; in caso di coalizione, è ripartito tra le liste coalizzate in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. La legge disciplina inoltre gli effetti dei segni apposti sui contrassegni, sui capilista, sugli altri candidati e sui riquadri delle liste circoscrizionali: la preferenza valida senza altro segno vale anche come voto alla lista; il voto di preferenza per un candidato appartenente a una lista diversa da quella il cui contrassegno è stato segnato è nullo; se sono segnati il contrassegno di una lista e il capolista di un’altra, prevale il voto per la lista il cui contrassegno è stato contrassegnato.

Presentazione delle liste, candidature e coalizioni

Le liste dei collegi plurinominali devono essere presentate in almeno la metà delle circoscrizioni, salvo le liste o candidature di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nella regione ad autonomia speciale in cui è prevista una particolare tutela. Per le liste ordinarie sono richieste da 6.000 a 7.000 sottoscrizioni. Il requisito è ridotto a un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 sottoscrizioni per i partiti o gruppi politici costituiti, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi, in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere; restano ferme le esenzioni previste dalla disciplina richiamata. In prima applicazione, tale requisito di rappresentanza deve sussistere alla data di entrata in vigore della legge.

Ciascuna lista del collegio plurinominale comprende sette candidati, capolista incluso, collocati a pena di inammissibilità in ordine alternato di genere. Un candidato può essere incluso, con il medesimo contrassegno, in non più di cinque collegi plurinominali, come capolista o in altra posizione.

Le liste singole o coalizioni che intendono concorrere al premio devono presentare, nelle circoscrizioni interessate, liste circoscrizionali con un numero di candidati pari ai seggi destinati al premio in quella circoscrizione, a pena di inammissibilità. In coalizione, le liste circoscrizionali sono le stesse per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna lista coalizzata presente nella circoscrizione. Il candidato circoscrizionale deve candidarsi anche in una lista collegata in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione, come capolista oppure in posizione successiva se tutti i candidati che lo precedono sono anch’essi candidati circoscrizionali. Può inoltre candidarsi, con lo stesso contrassegno, in collegi plurinominali di altre circoscrizioni, entro il limite complessivo di cinque collegi.

In caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera non si presentano liste circoscrizionali ai fini del premio. Per le liste che non hanno candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, la scheda e il manifesto non riportano la lista circoscrizionale nei collegi in cui non è presente alcuna candidatura della lista o, nel caso di coalizione, di tutte le liste coalizzate.

Dichiarazioni elettorali e proposta per la Presidenza del Consiglio

I partiti e i gruppi politici che si presentano singolarmente o in coalizione dichiarano il nome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Le liste collegate devono indicare obbligatoriamente lo stesso nome; la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi coalizzati. La disciplina fa salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione e il rispetto dell’articolo 67 della Costituzione.

Per concorrere al premio, i partiti o gruppi dichiarano, al deposito del contrassegno, anche il collegamento con i partiti o gruppi che si presentano per l’elezione del Senato. Gli adempimenti relativi alla proposta per la Presidenza del Consiglio e al collegamento con le forze politiche del Senato si applicano ai partiti o gruppi rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, candidati esclusivamente nella regione speciale tutelata, soltanto se collegati in coalizione con partiti o gruppi che presentano liste in altre circoscrizioni.

Controlli sulle candidature e operazioni elettorali

Gli uffici elettorali verificano la regolarità delle liste, delle sottoscrizioni e delle candidature; l’Ufficio centrale nazionale controlla anche il requisito di presenza territoriale e comunica agli uffici circoscrizionali le liste da dichiarare non valide, oltre agli elenchi dei candidati circoscrizionali presentati nelle varie circoscrizioni. Sono cancellati i candidati privi della prescritta accettazione e quelli incorsi nelle cause previste dalla disciplina sulle candidature.

Il sorteggio dell’ordine delle coalizioni e delle liste non collegate è unico per tutti i collegi plurinominali della circoscrizione; determina anche l’ordine dei contrassegni all’interno di ciascuna coalizione. L’ordine risultante è riportato sulle schede e sui manifesti, sui quali sono pubblicati anche gli elenchi dei candidati circoscrizionali per il premio. Le operazioni di scrutinio e verbalizzazione sono adeguate alla rilevazione dei voti di preferenza e dei voti espressi per le liste circoscrizionali.

Soglie e procedure di ripartizione proporzionale

Accedono alla ripartizione dei seggi, tra gli altri, le liste coalizzate che conseguono almeno il 3% dei voti validi nazionali. Per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nella regione speciale tutelata e collegate in coalizione, è prevista la soglia del 20% dei voti validi nella regione. Per ciascuna coalizione è inoltre ammessa la lista non altrimenti qualificata che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle della coalizione.

La legge stabilisce le modalità di calcolo delle cifre elettorali nazionali, circoscrizionali e di collegio, nonché dei quozienti e dei resti utilizzati per attribuire i seggi tra coalizioni, liste e collegi plurinominali. La cifra individuale del candidato non capolista è costituita dai voti di preferenza validi; la graduatoria è determinata in base a tali cifre e, in caso di parità, prevale l’ordine di presentazione. È calcolata anche la percentuale individuale del candidato rispetto ai voti validi del collegio.

Se una lista o coalizione destinataria del premio non dispone, per qualsiasi motivo, del numero prescritto di candidati circoscrizionali, i seggi corrispondenti ai candidati mancanti sono attribuiti secondo le regole richiamate per l’assegnazione dei seggi vacanti; in assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, si procede nella circoscrizione in cui la lista o coalizione presenta la maggiore parte decimale non utilizzata e, in subordine, secondo l’ordine delle parti decimali già utilizzate.

Regime transitorio e decorrenza

La sola disposizione transitoria riportata nel testo riguarda la prima applicazione del nuovo requisito di rappresentanza parlamentare per beneficiare del numero ridotto di sottoscrizioni: il requisito deve sussistere alla data di entrata in vigore della legge. Nel testo fornito non è indicato un termine finale di applicabilità della riforma.

Testo integrale

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