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Legge

LEGGE 5 ottobre 2026, n. 175

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

Normativa italiana26G00195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce la seconda domenica di ottobre come Giornata nazionale della meraviglia, per sensibilizzare sulle sofferenze dei bambini che vivono in guerra e promuovere il diritto alla meraviglia. Prevede la possibilità di iniziative culturali e scolastiche, senza effetti civili da festività e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

Giornata nazionale della meraviglia

La legge istituisce la Giornata nazionale della meraviglia, riconoscendo la seconda domenica di ottobre come occasione per sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le difficoltà dei bambini che vivono in guerra. La ricorrenza mira inoltre a promuovere il valore del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

Iniziative culturali e scolastiche

In occasione della Giornata possono essere organizzati eventi e iniziative per informare sul ruolo della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, quale stimolo alla curiosità e alla conoscenza e quale elemento per favorire una cultura di pace. Le iniziative possono essere realizzate in collaborazione con istituzioni e associazioni che si occupano di bambini vittime di traumi fisici e psichici conseguenti alla guerra.

Le istituzioni scolastiche possono inoltre promuovere attività presso scuole di ogni ordine e grado, anche con la collaborazione delle associazioni del settore. Le iniziative possono svolgersi nella settimana precedente la Giornata e sono rivolte in particolare alle scuole dell’infanzia e primarie.

Effetti civili e copertura finanziaria

La Giornata non produce gli effetti civili previsti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260. Dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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