LEGGE 16 ottobre 2026, n. 187
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore decreti legislativi per riordinare funzioni e ordinamento della polizia locale, con possibili decreti correttivi entro i dodici mesi successivi all’ultimo decreto. Definisce criteri su qualifiche e funzioni, organizzazione, carriera, tutele, armamento, banche dati, formazione e regolamenti di servizio. Le disposizioni assistenziali e assicurative previste dalla delega non possono avere efficacia prima del 2027.
Delega per il riordino della polizia locale
Riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale
La legge conferisce al Governo una delega per aggiornare e coordinare la disciplina statale della polizia locale, attraverso la revisione della legge 7 marzo 1986, n. 65. I decreti legislativi devono rispettare i principi generali e specifici indicati dalla legge e mantenere distinta la polizia locale dalle Forze di polizia dello Stato.
Termini e procedura di adozione
I decreti legislativi devono essere adottati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge. Sono proposti dal Ministro dell’interno, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell’economia e delle finanze. È richiesta l’intesa in Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato, da rendere entro 45 giorni dalla trasmissione dello schema; trascorso il termine, il Governo può procedere.
Gli schemi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro 60 giorni. Se le Commissioni segnalano disposizioni ritenute non conformi ai criteri di delega e il Governo non intende adeguarsi, il testo è ritrasmesso con osservazioni, eventuali modifiche e motivazioni. Le Commissioni competenti per materia possono esprimere il parere definitivo entro 10 giorni; decorso tale termine, i decreti possono essere emanati. Se i termini per i pareri parlamentari scadono nei 30 giorni precedenti la scadenza della delega o successivamente, i termini di delega sono prorogati di 90 giorni. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, seguendo la medesima procedura.
Funzioni, qualifiche e ambito territoriale
I decreti devono individuare le funzioni e i compiti della polizia locale di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché le attività peculiari e la professionalità del relativo personale. Devono definire le funzioni cui corrispondono le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; resta al prefetto la competenza ad attribuire quest’ultima qualifica.
La qualifica di agente di pubblica sicurezza non può essere conferita, o deve essere dichiarata perduta dal prefetto se già attribuita, nei seguenti casi:
- mancato godimento dei diritti civili e politici;
- condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, compresi l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e i casi di esclusione della punibilità;
- sottoposizione a misura di prevenzione;
- espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;
- destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;
- presenza di concreti e rilevanti elementi ostativi relativi alla condotta, anche senza condanna penale, quando questa leda l’onore e il prestigio del corpo o del servizio oppure sia socialmente pericolosa, anche rispetto al porto delle armi connesso alla qualifica.
Le funzioni di polizia giudiziaria, quelle ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale sono esercitati dal personale nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.
Comandanti, carriera e trattamento del personale
La delega richiede di disciplinare le funzioni del comandante e i requisiti per accedere alla relativa qualifica, valorizzando l’esperienza maturata con pieno merito nel corpo di appartenenza dal personale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti. L’accesso deve avvenire mediante procedura pubblica selettiva affidata a commissioni tecniche, composte anche da personale con significativa esperienza nella polizia locale. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. La selezione deve basarsi su professionalità, esperienza e titoli richiesti per l’accesso alla dirigenza pubblica; l’incarico è a tempo determinato. Il comandante risponde al sindaco, al presidente della provincia o al sindaco metropolitano dell’attuazione delle direttive e dei provvedimenti dell’ente in materia di sicurezza urbana e servizio di polizia locale.
La contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale deve prevedere apposite sezioni per la polizia locale. Nell’ambito dei fondi contrattuali potranno essere destinate specifiche risorse al trattamento accessorio e alla valorizzazione professionale, anche dei dirigenti, comprese le risorse derivanti da disposizioni di legge, secondo gli atti di indirizzo previsti dal decreto legislativo n. 165/2001. Per tali sezioni si applicano i criteri generali di rappresentatività sindacale previsti dagli articoli 42, comma 10, e 43 dello stesso decreto. Alla contrattazione collettiva nazionale è inoltre rimessa la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario, delle relative declaratorie e progressioni, nel rispetto delle aree di inquadramento, dei limiti di spesa e delle risorse contrattuali disponibili.
Tutele assistenziali, rischi e patrocinio legale
Con efficacia non anteriore al 2027, i decreti dovranno introdurre disposizioni assistenziali, assicurative e infortunistiche, con particolare riguardo all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e ai relativi benefici per il rimborso delle spese di degenza e l’equo indennizzo. Potranno essere istituite specifiche classi di rischio in considerazione dei compiti svolti. È prevista la conferma dell’applicazione al personale della disciplina vigente sulle elargizioni e sui riconoscimenti per le vittime del dovere e i loro familiari, ove applicabile.
La disciplina del documento di valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali in qualità di datori di lavoro, dovrà individuare capitoli specifici sui rischi di aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata legati a:
- trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori;
- presidio del territorio, posti di controllo e rilievo dei sinistri stradali;
- concorso nel mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana;
- contrasto al degrado urbano e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Il personale che agisce come agente di pubblica sicurezza o ufficiale o agente di polizia giudiziaria può avvalersi, d’intesa con l’ente, del patrocinio di un legale di fiducia, con spese a carico dell’ente, oppure dell’avvocatura dell’ente, se costituita, per fatti di servizio connessi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica. Occorrono la verifica dell’assenza di conflitti di interesse e la disponibilità delle risorse di bilancio. L’ente può rivalersi sulle spese se la responsabilità dell’imputato è dovuta a fatto doloso.
Collaborazione, accesso ai dati e armamento
I decreti devono disciplinare la collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, includendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative della polizia locale e le modalità di accesso al Centro elaborazione dati previsto dalla legge n. 121/1981. Dovranno regolare la trasmissione, per l’inserimento negli archivi del Centro, degli atti, delle informative e dei documenti prodotti nelle attività amministrative e di prevenzione e repressione dei reati, nonché dei dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato. L’accesso è soggetto ai principi di onerosità, necessità, selettività oggettiva e soggettiva e sicurezza informatica; le spese sono a carico dell’ente locale, salvo quanto previsto per le convenzioni di sicurezza integrata e urbana finanziate o cofinanziate da Stato, regioni ed enti locali.
È previsto l’accesso dei corpi di polizia locale ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione, per l’esercizio delle funzioni istituzionali e nei limiti delle attribuzioni, con applicazione del principio di onerosità e delle regole di imputazione delle spese.
La delega comprende la disciplina dell’armamento individuale e di reparto, individuato tra armi comuni da sparo e armi a impulsi elettrici, e degli strumenti di autodifesa. Dovranno essere regolati addestramento, uso e porto delle armi senza licenza per ragioni di servizio, anche fuori servizio nell’ambito territoriale dell’ente o, per esigenze di mobilità legate al servizio e al luogo di dimora abituale, al di fuori di tale ambito. Sono inoltre da disciplinare tenuta e custodia dell’armamento e i casi di revoca o sospensione dell’affidamento delle armi.
Regolamenti del servizio, dispositivi e impiego fuori territorio
I decreti devono rivedere il contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, compresa l’informazione ai diversi livelli di governo e il coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze regionali. I regolamenti dovranno individuare i dispositivi di tutela dell’incolumità del personale e i relativi casi e modalità di assegnazione, comprendendo dispositivi di contenzione per bloccare i polsi, giubbotti antitaglio e antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi e altri strumenti di autotutela, inclusi dispositivi indossabili di videosorveglianza idonei a registrare l’attività operativa.
Dovranno essere disciplinate le attività svolgibili fuori dall’ambito territoriale di competenza, tra cui:
- operazioni di polizia giudiziaria d’iniziativa del singolo operatore in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell’ente di appartenenza o degli enti locali associati;
- missioni di collegamento o rappresentanza, interventi di soccorso per pubbliche calamità e disastri, previo accordo tra amministrazioni e comunicazione al prefetto del territorio interessato;
- attività di ausilio ad altri corpi in occasioni stagionali o eccezionali o per specifici servizi e operazioni, sulla base di appositi accordi oppure, nei casi urgenti, d’intesa tra le amministrazioni e previa comunicazione al prefetto.
I regolamenti dovranno inoltre stabilire requisiti minimi per l’ammissione ai concorsi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo n. 165/2001, e criteri per determinare la dotazione organica complessiva e le singole qualifiche. La determinazione dovrà considerare popolazione e flussi anche stagionali, estensione e morfologia del territorio e caratteristiche socio-economiche delle comunità, rispettando i parametri regionali e le risorse e facoltà assunzionali disponibili.
Competenze regionali e coordinamento istituzionale
I decreti devono fissare principi generali e disposizioni comuni sulla formazione e sull’aggiornamento professionale, lasciando salva la potestà legislativa regionale in materia di promozione di strutture formative, anche interregionali, e di finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali per la sicurezza integrata e urbana. Tali convenzioni possono essere dirette anche a migliorare l’esercizio delle funzioni della polizia locale mediante accesso a banche dati e scambio di informazioni.
Copertura finanziaria e salvaguardia delle autonomie speciali
Agli oneri per le misure assistenziali, assicurative e infortunistiche si provvede con le risorse indicate dall’articolo 1, comma 995, della legge n. 178/2020. Ogni decreto deve essere corredato da relazione tecnica che attesti la neutralità finanziaria o quantifichi nuovi o maggiori oneri e i relativi mezzi di copertura. Se le misure di tutela determinano oneri non compensati nel decreto o tramite le risorse indicate, il decreto è emanato solo dopo o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse necessarie. In generale, dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni utilizzano le risorse già disponibili.
La legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibile con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 15 ott 2026LEGGE 15 ottobre 2026, n. 195
- Legge · 13 ott 2026LEGGE 13 ottobre 2026, n. 192
- Legge · 9 ott 2026LEGGE 9 ottobre 2026, n. 180
- Legge · 23 ott 2026LEGGE 23 ottobre 2026, n. 196
- Legge · 5 ott 2026LEGGE 5 ottobre 2026, n. 175
- Legge · 5 ott 2026LEGGE 5 ottobre 2026, n. 174
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →