Cassazione Civile, Ordinanza n. 15871/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'associazione, co-proponente e co-attuatrice insieme a un ente pubblico di ricerca di un progetto finanziato con fondi PON per una infrastruttura scientifica, ha impugnato la revoca del finanziamento disposta dal Ministero con decreto che aveva risolto il disciplinare, revocato le somme e chiesto la restituzione di quanto già erogato. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto illegittima la revoca e aveva condannato il Ministero a pagare i residui importi, rigettando solo le domande risarcitorie ulteriori; in appello, invece, la revoca era stata reputata legittima per plurime irregolarità nella gestione del progetto e degli affidamenti, con condanna dell'associazione alla restituzione di oltre 7 milioni di euro e declaratoria di non debenza del residuo finanziamento. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto cinque censure: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo all'impossibilità di completare nei tempi previsti le gare ordinarie e le opere, che avrebbe giustificato il ricorso alla procedura d'urgenza ex art. 57 del codice dei contratti; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, perché la natura prototipale e unica di alcune forniture avrebbe escluso la necessità di gara; 3) omesso esame sul punto del conto dedicato/sotto-conto bancario e della tracciabilità dei fondi; 4) omesso esame sui collegamenti societari e sul preteso conflitto di interessi, che secondo la ricorrente sarebbero irrilevanti in mancanza di gara; 5) omesso esame della questione della polizza fideiussoria falsa, che la ricorrente sosteneva di aver subito e non di aver utilizzato nel progetto. Il CNR, costituitosi nel giudizio di merito come interventore adesivo dipendente, ha resistito in cassazione aderendo alla posizione della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come omesso esame di fatti decisivi o violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e della prova, precluso in sede di legittimità. In particolare: sul primo motivo ha osservato che la Corte d'appello non aveva contestato la mera attivazione delle gare, ma la mancata prova dell'impossibilità di completare l'opera nel triennio contrattuale e della sussistenza ex ante delle ragioni di urgenza; sul secondo ha rilevato che la natura unica dei prototipi non era stata dimostrata e che la dedotta non contestazione era genericamente invocata; sul terzo ha qualificato la censura sul sotto-conto come mera diversa lettura del fatto e delle risultanze istruttorie; sul quarto ha reputato inammissibile il rilievo sui collegamenti societari perché dipendente dalla non dimostrata legittimità dell'affidamento diretto; sul quinto ha ribadito che l'uso di una polizza falsa è equivalente alla mancanza della garanzia e integra una causa di revoca prevista dal disciplinare, mentre l'asserita diversità di vicenda rispetto al progetto non risultava dalla sentenza impugnata ed era comunque questione nuova. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente, in solido con il CNR, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57 D.lgs. 163/2006
La sussistenza dei presupposti dell'affidamento in deroga per urgenza deve essere provata e motivata ex ante; non può essere affermata ex post. L'onere di dimostrare le ragioni urgenti grava sulla parte che invoca la procedura derogatoria.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo generico per trasformare in fatti pacifici circostanze che risultano contestate o che richiedono prova; la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360 c.p.c. n. 3
La dedotta violazione di legge non può essere usata per contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c. n. 5
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo riguarda un fatto storico realmente trascurato; non consente di censurare la diversa valutazione delle prove o l'insoddisfazione della parte per il convincimento del giudice di merito.
art. 38 codice appalti
La censura collegata ai conflitti di interesse è stata reputata inammissibile in quanto dipendente da questioni di merito e dalla pretesa legittimità degli affidamenti diretti, non dimostrata.
art. 10 del Disciplinare
L'utilizzazione di una polizza fideiussoria falsa è equiparata alla mancanza della polizza ed è causa di revoca del finanziamento.
art. 3 del Disciplinare
Il progetto richiedeva un conto dedicato e la separata evidenza contabile dei fondi; la Corte di merito ha valorizzato la violazione di tale prescrizione come indice di irregolarità nella gestione del finanziamento.
art. 316-bis c.p.
È richiamato solo come dato esterno di contesto, in relazione a un rinvio a giudizio per uso indebito di fondi pubblici, senza svolgere una specifica ratio decidendi autonoma.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di omesso esame di fatto decisivo in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo e controverso; non ricorre quando il giudice abbia esaminato il fatto e la parte contesti solo la sua valutazione.
- Chi invoca una procedura derogatoria rispetto alle regole ordinarie di evidenza pubblica deve dimostrare in modo puntuale e tempestivo la sussistenza dei presupposti di urgenza; tali presupposti non possono essere ricostruiti ex post.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e non contestati; non può supplire alla mancanza di prova quando il fatto risulta contestato o richiede dimostrazione documentale.
- L'uso di una garanzia fideiussoria falsa equivale, sul piano funzionale, alla mancata prestazione della garanzia e può integrare una causa di revoca del finanziamento prevista dagli atti regolanti il rapporto.
- Le censure che dipendono logicamente da una questione principale non dimostrata sono inammissibili quando la questione presupposta non supera il vaglio di ammissibilità o di prova.
- Le questioni nuove non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non risulta che siano state previamente sottoposte al giudice di merito.
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