Decreto dirigenziale n. 25 del 23/03/2023
Qualifica della Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. con sede principale viale Monza n.347, 20126 Milano e sede Operativa RAIL Genova, CAP 16129 via Brigata Bisagno n. 2, quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastrutture, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013. La qualifica riguarda i sottosistemi ferroviari infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione e la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. Il provvedimento disciplina anche obblighi operativi, vigilanza, durata della qualifica, rinnovo e cause di sospensione o revoca, con richiamo al ruolo di ACCREDIA e alla comunicazione verso MIT, ANSFISA, ERA e, se necessario, Commissione europea.
Qualifica di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. come organismo AsBo ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 per specifici sottosistemi ferroviari
Qualifica di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. come organismo AsBo ferroviario
Il decreto qualifica BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi, ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013, nell'ambito ferroviario. Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza e interoperabilità del sistema ferroviario e si basa, in particolare, sul sistema di accreditamento gestito da ACCREDIA.
Base normativa e finalità del provvedimento
Il Ministero richiama il regolamento (CE) n. 765/2008, il regolamento (CE) n. 402/2013, il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, nonché i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57. Viene inoltre richiamato il DD n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario, e la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019.
La finalità dell'atto è attribuire o rinnovare la qualifica di Assessment Body (AsBo) alla società richiedente, sulla base dell'istruttoria documentale e del mantenimento dell'accreditamento richiesto dalla normativa.
Istruttoria e presupposti della qualifica
La società aveva già ottenuto una precedente qualifica con decreto direttoriale n. 86 del 18 dicembre 2019. Con nota del 14 marzo 2023 ha presentato istanza di nuova qualifica/rinnovo; il Ministero ha richiesto integrazioni documentali con nota del 20 marzo 2023, successivamente depositate dalla società.
Elemento decisivo dell'istruttoria è il rinnovo dell'accreditamento deliberato da ACCREDIA con provvedimento del 21 dicembre 2022, con rilascio del certificato di accreditamento n. 0006ISP rev. 000, conforme alla norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012. Il decreto dà atto della completezza della documentazione e della conformità al DD n. 37/2019.
Ambito della qualifica
La qualifica riguarda i seguenti sottosistemi ferroviari:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione;
- integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Obblighi operativi dell'organismo qualificato
L'organismo deve svolgere le attività di valutazione secondo il regolamento (UE) n. 402/2013. Deve inoltre mantenere invariata, salvo preventiva approvazione dell'ente unico di accreditamento, la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali dichiarate, comprese le scelte relative a laboratori e consulenti esterni.
Gli atti relativi all'attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili a MIT e ANSFISA. L'organismo deve comunicare al Ministero:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di notifica;
- eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell'ambito della notifica, comprese quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata della notifica e rinnovo
La vigilanza sull'attività dell'organismo è affidata ad ACCREDIA, che verifica il permanere dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La validità della notifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della qualifica, l'organismo deve presentare domanda secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019, almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, diffida e revoca
Il decreto disciplina le conseguenze di eventuali irregolarità nello svolgimento dell'attività di certificazione:
- diffida per i casi di minore gravità;
- sospensione dell'attività da 15 giorni a 6 mesi per i casi più gravi o se vi sia già stata diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
La sospensione viene ritirata quando risultino rimosse le irregolarità o carenze. La qualifica è revocata se l'organismo non ottempera nei modi e nei tempi prescritti al provvedimento di sospensione.
È prevista la sospensione immediata se viene accertata la perdita dei requisiti richiesti dal regolamento (UE) n. 402/2013. Inoltre, se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l'organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ANSFISA.
Durata del provvedimento e pubblicazione
La nuova validità decorre dal 2 agosto 2023, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica, e termina il 22 marzo 2025, data di scadenza dell'allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0006ISP rev. 000. Il provvedimento è pubblicato sui siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell'organismo AsBo
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., con sede principale a Milano e sede operativa RAIL Genova, è qualificata come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 per infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra e a bordo, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione e integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Base normativa e istruttoria
Il decreto si fonda sul quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, richiamando i regolamenti (CE) n. 765/2008 e n. 402/2013, il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019, il DD n. 37 del 28 giugno 2019 e la convenzione MIT-ACCREDIA. La qualifica è adottata all'esito dell'istanza della società, dell'integrazione documentale richiesta e del rinnovo dell'accreditamento ACCREDIA secondo UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012.
Obblighi dell'organismo qualificato
L'organismo deve operare secondo le modalità del regolamento (UE) n. 402/2013, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali indicate negli atti istruttori, sottoponendo a preventiva approvazione di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare gli atti di certificazione per almeno dieci anni e tenerli a disposizione di MIT e ANSFISA, oltre a comunicare specifici eventi e richieste delle autorità di vigilanza.
Vigilanza, durata e rinnovo
La vigilanza sull'attività è demandata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata al certificato di accreditamento e il rinnovo va richiesto secondo il DD n. 37/2019, almeno due mesi prima della scadenza. Il decreto stabilisce che la nuova validità decorre dal 2 agosto 2023 fino al 22 marzo 2025, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento.
Sospensione e revoca
Sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di difformità dalle disposizioni vigenti, reiterate gravi violazioni o mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione. La sospensione è immediata se viene meno il possesso dei requisiti AsBo o se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento. I provvedimenti sono comunicati a organismo, ACCREDIA, ANSFISA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
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