Decreto dirigenziale n. 128 del 23/03/2023
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende l’approvazione già rilasciata al dispositivo "EnVES EVO MVDm 1507" della società EngiNe S.r.l. a due nuove configurazioni tecniche, una con sistema di ripresa "Vista EnVES1375" e una per il funzionamento anche in modalità non presidiata con sistema "Vista EnVES06plus". Restano ferme le prescrizioni del precedente decreto del 28 luglio 2016 e vengono confermate le regole su installazione, uso, verifiche periodiche e divieto di modifiche non autorizzate. Il provvedimento richiama la disciplina del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, nonché il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 sulle procedure di approvazione, taratura e segnalazione delle postazioni.
Estensione dell’approvazione del dispositivo per il rilevamento della velocità "EnVES EVO MVDm 1507" a nuove versioni di sistema di ripresa
Estensione dell’approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVDm 1507"
Il decreto dirigenziale estende l’approvazione ministeriale già rilasciata al dispositivo per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità "EnVES EVO MVDm 1507", prodotto da EngiNe S.r.l., a due nuove versioni tecniche del sistema di ripresa. Il provvedimento richiama la disciplina del Codice della strada, del regolamento di esecuzione e del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 in materia di approvazione, verifiche di funzionalità e taratura dei rilevatori di velocità.
Base normativa e precedenti approvazioni
L’atto si fonda, in particolare, sull’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sull’art. 192 e sull’art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sull’art. 142 e sull’art. 201 del Codice della strada. Sono inoltre richiamati il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 e i precedenti decreti di approvazione del medesimo apparato: il decreto dirigenziale n. 4668 del 28 luglio 2016 e il decreto dirigenziale n. 288 del 17 gennaio 2018, che aveva già esteso l’approvazione alla telecamera AXIS P1365MKII.
Estensione tecnica dell’approvazione
Su richiesta della società, l’approvazione del dispositivo è estesa:
- a una nuova versione con sistema di ripresa "Vista EnVES1375", costituito dalla telecamera mod. AXIS P1375 in sostituzione della AXIS P1365MKII e dal nuovo illuminatore IR opzionale "EnPIRLS-8234" in luogo del precedente "EnPIRLS-8233";
- a una versione con sistema di ripresa "Vista EnVES06plus" per il rilevamento delle infrazioni anche in modalità non presidiata.
La società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione del sistema di ripresa non altera l’accuratezza di misura né il corretto funzionamento del dispositivo, e che la versione non presidiata ha fornito indicazioni conformi all’allegato del D.M. n. 282/2017.
Installazione, utilizzo e verifiche periodiche
Le condizioni di installazione dei dispositivi prodotti in base alla nuova approvazione devono corrispondere al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVDm 1507" versione 1.1.1 maggio 2022, depositato presso il Ministero e parte integrante del decreto. Lo stesso manuale costituisce il riferimento per l’utilizzo operativo del dispositivo, nei limiti e alle condizioni stabilite dal provvedimento.
Gli organi di polizia stradale che impiegano il dispositivo sono tenuti a effettuare verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale, secondo quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.
Produzione, commercializzazione e vincoli successivi
I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati sulla base dell’approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero, inclusi i componenti oggetto di estensione. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 4668 del 28 luglio 2016, del decreto n. 288 del 17 gennaio 2018 e del presente decreto, oltre al nome del fabbricante.
La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale di installazione versione 1.1.1 maggio 2022, applicabile nei limiti e alle condizioni del decreto. È espressamente vietato apportare modifiche al dispositivo "EnVES EVO MVDm 1507" in assenza di specifiche future modifiche del provvedimento.
Punti principali
Estensione dell’approvazione del dispositivo
L’approvazione del rilevatore di velocità "EnVES EVO MVDm 1507", prodotto da EngiNe S.r.l. di Viterbo, è estesa a due nuove versioni: una equipaggiata con il sistema di ripresa "Vista EnVES1375" (telecamera AXIS P1375 e illuminatore IR opzionale "EnPIRLS-8234") in sostituzione dei componenti precedenti, e una con sistema "Vista EnVES06plus" per il rilevamento anche in modalità non presidiata.
Base normativa e presupposti tecnici
Il decreto si fonda sugli articoli 45, 142, 201 e 345 del Codice della strada, sull’art. 192 e sull’art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, nonché sul D.M. n. 282 del 13 giugno 2017. La società ha dichiarato e documentato che la sostituzione del sistema di ripresa non incide sull’accuratezza di misura e che la versione non presidiata rispetta le prescrizioni dell’allegato al D.M. n. 282/2017.
Condizioni di installazione e uso
Le condizioni di installazione devono conformarsi al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVDm 1507" versione 1.1.1 maggio 2022, depositato presso il Ministero e parte integrante del decreto. Lo stesso manuale disciplina anche l’utilizzo operativo dei dispositivi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal provvedimento.
Verifiche periodiche di funzionalità e taratura
Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo devono effettuare verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, secondo quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.
Produzione, commercializzazione e divieto di modifiche
I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base dell’approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero, includere gli elementi oggetto di estensione e riportare indelebilmente gli estremi dei decreti n. 4668 del 28 luglio 2016, n. 288 del 17 gennaio 2018 e del presente decreto, oltre al nome del fabbricante. È vietata qualsiasi modifica del dispositivo in assenza di specifiche future modifiche del decreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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