Decreto dirigenziale n. 24 del 23/03/2023
Qualifica della Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. con sede principale viale Monza n.347, 20126 Milano e sede Operativa RAIL Genova, CAP 16129 via Brigata Bisagno n. 2, quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n.779/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica Bureau Veritas Italia S.p.A. come organismo di certificazione degli ECM (soggetti responsabili della manutenzione) accreditati ai sensi del Regolamento (UE) n. 779/2019, sia per i carri merci sia per i veicoli diversi dai carri merci. L’atto si fonda sulla normativa europea e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, sul precedente decreto direttoriale n. 37/2019 e sull’accreditamento rinnovato da ACCREDIA. Sono disciplinati durata della qualifica, obblighi operativi, vigilanza, conservazione degli atti, rinnovo, nonché le ipotesi di diffida, sospensione e revoca.
Qualifica della società Bureau Veritas Italia S.p.A. quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019
Qualifica di Bureau Veritas Italia S.p.A. quale organismo di certificazione ECM
Il decreto dispone la qualificazione di Bureau Veritas Italia S.p.A. come organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Regolamento (UE) n. 779/2019. La qualifica riguarda sia i carri merci sia i veicoli diversi dai carri merci ed è adottata in attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di sicurezza, interoperabilità e certificazione ferroviaria.
Base normativa e presupposti istruttori
L’atto richiama il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, tra cui:
- Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
- Regolamento (UE) n. 445/2011, poi sostituito dal Reg. (UE) n. 779/2019;
- Regolamenti (UE) 2016/796, 2016/798 e 2016/797;
- decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57;
- decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario;
- convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019.
La qualifica è rilasciata a seguito dell’istanza presentata dalla società il 14 marzo 2023, dell’integrazione documentale richiesta dal Ministero e dell’accertata completezza della documentazione. È valorizzato, inoltre, il rinnovo dell’accreditamento da parte di ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con certificato di accreditamento n. 0009PRD Rev. 000.
Contenuto dispositivo
Con l’articolo 1 la società è formalmente qualificata come organismo di certificazione ECM per i soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019.
L’articolo 2 stabilisce gli obblighi operativi dell’organismo:
- svolgimento delle attività secondo le norme nazionali e i regolamenti europei richiamati;
- mantenimento della struttura organizzativa, del personale e delle risorse strumentali dichiarate, comprese le scelte relative a laboratori e consulenti esterni;
- preventiva approvazione di ACCREDIA per eventuali variazioni;
- conservazione per almeno dieci anni degli atti di certificazione e dei rapporti di prova;
- messa a disposizione della documentazione a MIT e ANSFISA;
- obbligo di comunicare al Ministero rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, circostanze incidenti sull’ambito o sulle condizioni di notifica, richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte, incluse quelle transfrontaliere e in subappalto.
Vigilanza, rinnovo e durata della qualifica
L’articolo 3 attribuisce la vigilanza sull’attività dell’organismo ad ACCREDIA, incaricata di verificare il permanere dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La validità della notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento. Per il rinnovo della qualifica l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, con anticipo di almeno due mesi rispetto alla scadenza.
Regime sanzionatorio e cause di sospensione o revoca
L’articolo 4 disciplina le conseguenze di eventuali irregolarità nello svolgimento dell’attività di certificazione:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o in presenza di precedente diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni;
- ritiro della sospensione una volta rimosse le irregolarità o carenze;
- revoca della qualifica in caso di inosservanza del provvedimento di sospensione;
- sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019;
- sospensione dell’attività di certificazione e immediata comunicazione a MIT e ANSFISA in caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA.
I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza, scadenza e pubblicazione
L’articolo 5 stabilisce che la qualifica decorre dal 2 agosto 2023, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica disposta con decreto direttoriale n. 85 del 18 dicembre 2019, e resta valida fino al 24 maggio 2027, coincidente con la scadenza dell’Allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0009PRD Rev. 000. Il decreto dispone inoltre la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Oggetto e qualificazione
Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede a Milano e sede operativa RAIL di Genova, è qualificata come organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, per i carri merci e per i veicoli diversi dai carri merci.
Base normativa e istruttoria
Il provvedimento richiama la disciplina europea e nazionale in materia ferroviaria, tra cui i regolamenti (CE) n. 765/2008, (UE) n. 445/2011 e (UE) n. 779/2019, le direttive 2016/798 e 2016/797, i d.lgs. n. 50/2019 e n. 57/2019, nonché il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 e la convenzione MIT-ACCREDIA. La qualifica è rilasciata a seguito di istanza del 14 marzo 2023, integrazione documentale e verifica della completezza della documentazione, anche alla luce del rinnovo dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo norme nazionali e regolamenti europei, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali dichiarate, sottoponendo ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e i rapporti di prova, tenendoli a disposizione di MIT e ANSFISA, e comunicare al Ministero, tra l’altro, rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati, variazioni dell’ambito di notifica, richieste delle autorità di vigilanza e attività svolte su richiesta.
Vigilanza, durata e sanzioni
La vigilanza è demandata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata a quella del certificato di accreditamento; per il rinnovo occorre presentare domanda almeno due mesi prima della scadenza. Il decreto prevede diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni, oltre alla sospensione immediata se vengono meno i requisiti di notifica o se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento. La qualifica decorre dal 2 agosto 2023 e scade il 24 maggio 2027, con pubblicazione sul sito MIT e ANSFISA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 23 mar 2023Decreto dirigenziale n. 128 del 23/03/2023
- decreto_dirigenziale · 23 mar 2023Decreto dirigenziale n. 23 del 23/03/2023
- decreto_dirigenziale · 23 mar 2023Decreto dirigenziale n. 25 del 23/03/2023
- decreto_dirigenziale · 23 mar 2023Decreto dirigenziale n. 26 del 23/03/2023
- decreto_dirigenziale · 24 mar 2023Decreto dirigenziale n. 181 del 24/03/2023
- decreto_dirigenziale · 24 mar 2023Decreto dirigenziale n. 19 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →