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Decreto dirigenziale n. 23 del 23/03/2023

Qualifica della Società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. con sede principale viale Monza n.347, 20126 Milano e sede Operativa RAIL Genova, CAP 16129 via Brigata Bisagno n. 2, quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastrutture, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti23

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. come organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019 per diversi sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali. L’atto prende atto del rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA e disciplina durata della designazione, obblighi di conservazione e comunicazione, vigilanza, rinnovo/estensione, nonché ipotesi di diffida, sospensione e revoca. La validità decorre dal 2 agosto 2023 e si estende fino al 24 maggio 2027, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento.

Qualifica di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. quale organismo designato (DeBo) per sottosistemi ferroviari ai sensi del d.lgs. 57/2019

Qualifica di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. come organismo designato ferroviario

Il decreto dirigenziale dispone la qualifica di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. quale organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, in materia di interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea. L’atto si colloca nel quadro normativo europeo e nazionale relativo ad accreditamento, sicurezza ferroviaria e interoperabilità, e prende atto del rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA della società interessata.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento, il regolamento (UE) 2016/796 sull’ERA, le direttive 2016/798 e 2016/797, il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 sulla sicurezza delle ferrovie e il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57 sull’interoperabilità ferroviaria. Sono inoltre richiamati la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019, il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e il precedente Decreto Direttoriale n. 80 del 18 dicembre 2019, con cui la stessa società era già stata qualificata.

L’istruttoria si fonda sull’istanza di rinnovo presentata da BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. con nota del 14 marzo 2023, sull’integrazione documentale successivamente richiesta e trasmessa, e sulla delibera ACCREDIA del 21 dicembre 2022 che attesta il rinnovo dell’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012, con rilascio del certificato n. 0009PRD Rev. 000. Il Ministero dà atto della completezza e conformità della documentazione rispetto al DD n. 37/2019.

Soggetto qualificato e ambito della designazione

La qualifica è rilasciata a favore di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., con sede principale in viale Monza n. 347, Milano, e sede operativa RAIL Genova, via Brigata Bisagno n. 2. La designazione riguarda i sottosistemi ferroviari per i quali l’organismo potrà operare come DeBo, secondo la disciplina del d.lgs. 57/2019.

In particolare, l’art. 1 distingue:

  • sottosistemi strutturali: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile;
  • sottosistemi funzionali: esercizio e gestione del traffico, manutenzione.

Obblighi dell’organismo designato

L’organismo deve svolgere le attività connesse alle procedure di certificazione nel rispetto del d.lgs. 57/2019 e della normativa attuativa ministeriale. È tenuto a mantenere invariata, salvo autorizzazione, la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali dichiarate, comprese le scelte relative all’uso di laboratori e consulenti esterni.

Ogni variazione rilevante deve essere sottoposta alla preventiva approvazione di ACCREDIA. Inoltre, gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili al MIT e ad ANSFISA.

Obblighi di comunicazione verso il Ministero

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. deve comunicare al MIT-Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • qualsiasi circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
  • eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Vigilanza, rinnovo ed estensione della qualifica

La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, quale Ente Unico di Accreditamento, ai fini della verifica del permanere dei requisiti e della regolarità delle operazioni svolte.

La designazione ha validità correlata a quella del certificato di accreditamento. Per il rinnovo o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo le procedure del d.lgs. 57/2019 e del DD n. 37/2019. Per il rinnovo, l’istanza deve essere depositata almeno due mesi prima della scadenza.

Cause di diffida, sospensione e revoca

Il decreto disciplina un regime graduato di interventi in caso di irregolarità:

  • diffida per i casi di minore gravità;
  • sospensione da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o se sia stata già inflitta la diffida;
  • revoca in caso di reiterate gravi violazioni.

Decorso il termine della sospensione, il provvedimento può essere ritirato solo dopo l’accertata rimozione delle irregolarità. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera, nei modi e nei tempi prescritti, al provvedimento di sospensione.

È prevista la sospensione immediata dell’attività qualora venga accertata la perdita dei requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. 57/2019. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, all’ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.

Decorrenza ed efficacia temporale

Il decreto stabilisce che la validità decorre dal 2 agosto 2023, ossia dal giorno successivo alla scadenza del precedente Decreto dirigenziale prot. n. 80 del 18 dicembre 2019, e termina il 24 maggio 2027, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0009PRD Rev. 000 rilasciato da ACCREDIA.

Pubblicazione

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello di ANSFISA.

Punti principali

Qualifica dell’organismo designato

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., con sede principale a Milano e sede operativa RAIL Genova, è qualificata come organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019.

Sottosistemi coperti dalla designazione

La qualifica riguarda i sottosistemi ferroviari: - infrastrutture; - energia; - controllo-comando e segnalamento a terra; - controllo-comando e segnalamento di bordo; - materiale rotabile; - esercizio e gestione del traffico; - manutenzione.

Obblighi operativi e conservazione documentale

L’organismo deve operare secondo le modalità del d.lgs. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali dichiarate, sottoponendo ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Gli atti di certificazione e i rapporti di prova vanno conservati per almeno dieci anni e tenuti a disposizione di MIT e ANSFISA.

Vigilanza, rinnovo ed estensione

La vigilanza è affidata ad ACCREDIA. La designazione dura quanto il certificato di accreditamento. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi, l’istanza va presentata secondo d.lgs. 57/2019 e DD n. 37/2019; per il rinnovo, almeno due mesi prima della scadenza.

Sanzioni amministrative e durata del decreto

Sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni, nonché sospensione immediata se vengono meno i requisiti di notifica o se ACCREDIA sospende/revoca l’accreditamento. Il decreto è efficace dal 2 agosto 2023 al 24 maggio 2027 ed è pubblicato sui siti MIT e ANSFISA.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariainteroperabilità ferroviariaaccreditamento e organismi notificaticertificazione e controlli

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