L.R. Abruzzo 3/2021
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce debiti fuori bilancio per 50.000 euro derivanti da una sentenza e modifica varie disposizioni della l.r. 31/2020, 32/2020 e 1/2021. Prevede un trasferimento straordinario di 699.709,88 euro al Consorzio di Bonifica Interno e un incremento del Fondo sociale di 400.000 euro per il 2021-2022. Stabilisce anche condizioni di riprogrammazione delle risorse e una proroga al 30 giugno 2021 per alcuni eventi finanziati nel 2020.
Riconoscimento di debiti fuori bilancio e variazioni a leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021
Riconoscimento di debiti fuori bilancio e interventi finanziari regionali
La legge della Regione Abruzzo disciplina un riconoscimento di debiti fuori bilancio, introduce un trasferimento straordinario a favore di un consorzio di bonifica, incrementa il Fondo sociale per un sostegno ai canoni di locazione e modifica alcune disposizioni finanziarie regionali già vigenti. La disciplina ha efficacia nel territorio abruzzese e contiene misure collegate al bilancio 2021-2023 e a specifiche annualità.
Riconoscimento di debiti fuori bilancio
La Regione riconosce debiti fuori bilancio per complessivi 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, in quanto derivanti dalla sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 445/2019. Gli oneri sono coperti con le risorse iscritte alla Missione 01, Programma 05, Titolo 2 del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.
Trasferimento straordinario al Consorzio di Bonifica Interno
Viene concesso un trasferimento straordinario di 699.709,88 euro al Consorzio di Bonifica Interno – bacino Aterno e Sagittario, con sede in Pratola Peligna (AQ), per interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro, in attuazione del d.lgs. 81/2008. Le risorse provengono dalle residue risorse libere, cioè dalla parte non vincolata, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 583 e n. 590 del 28 settembre 2020. La Giunta regionale adotta il conseguente atto di variazione di bilancio.
Incremento del Fondo sociale per il sostegno ai canoni di locazione
Per le annualità 2021 e 2022 il Fondo sociale di cui all’articolo 29 della l.r. 96/1996 è incrementato di 400.000 euro complessivi. L’incremento è destinato all’abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare dell’ATER di L’Aquila, trasferiti dopo il sisma del 2009, purché il reddito annuo del nucleo familiare rispetti i requisiti dell’articolo 29 della l.r. 96/1996.
Copertura finanziaria e stanziamenti
L’onere complessivo di 400.000 euro è coperto:
- per 280.000 euro, mediante applicazione sull’esercizio 2021 dell’avanzo del Fondo ex articolo 111 del d.l. 34/2020, come determinato nel rendiconto 2020;
- per 120.000 euro, sull’esercizio 2022, mediante riduzione della dotazione del Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001.
La Giunta regionale istituisce un apposito stanziamento nel bilancio 2021-2023 denominato “Contributo all’abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell’ATER di L’Aquila”, allocato alla Missione 08, Programma 02, Titolo 1, per 280.000 euro nel 2021 e 120.000 euro nel 2022.
Condizioni per l’utilizzo delle risorse riprogrammate
La legge inserisce nelle disposizioni della l.r. 32/2020 una clausola comune: l’utilizzo delle risorse previste per le finalità degli articoli modificati è subordinato all’avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione delle risorse assegnate. Inoltre, l’autorizzazione della spesa è consentita solo nei limiti delle risorse effettivamente riprogrammate.
Proroga per eventi di rilevanza minore rinviati a causa del Covid-19
Per gli eventi di rilevanza minore senza scopo di lucro, di carattere umanitario, artistico, scientifico e sociale, ammessi o ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 55/2013 e inseriti nella graduatoria approvata nel 2020 dal Consiglio regionale, se non realizzati nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2020 a causa della pandemia, è riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo relativo all’anno 2020, purché gli eventi siano realizzati entro il 30 giugno 2021.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.
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